2^ sezione - Procedimenti 23 – 24 - 25 - 26 /2022
Comunicato N. 13 del 28 luglio 2022
Tribunale Federale
RIUNITOSI in teleconferenza in data 28 luglio 2022, nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 23/2022 – DALLA BENETTA Alessandro - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE DALLA BENETTA Marco
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Marco DALLA BENETTA categoria Juniores (tessera 996326P) è attualmente tesserato per la società RIBOLI TEAM ASD (cod. 03F3300); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD PEDALE SCALIGERO (cod. 03Q0022).
il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. MANTOVANELLI Enrico, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato Marco DALLA BENETTA dalla società RIBOLI TEAM ASD (cod. 03F3300) alla Società ASD PEDALE SCALIGERO (cod. 03Q0022).
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PROCEDIMENTO N. 24/2022 – SORBARA Mario - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE SORBARA Federico
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Federico SORBARA categoria Juniores (tessera A245596) è attualmente tesserato per la società RIBOLI TEAM ASD (cod. 03F3300); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD PEDALE SCALIGERO (cod. 03Q0022).
il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. MANTOVANELLI Enrico, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato Federico SORBARA dalla società RIBOLI TEAM ASD (cod. 03F3300) alla Società ASD PEDALE SCALIGERO (cod. 03Q0022).
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PROCEDIMENTO N. 25/2022 – ADAMO Giovanna - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE SOLDANO Riccardo
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Riccardo SOLDANO categoria Juniores (tessera 805306D) è attualmente tesserato per la società ACD ITALIA NUOVA (cod. 07L0009); il genitore ha richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società ASD 100 CYCLING TEAM (cod. 07S1907).
il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Roger Piana, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato Riccardo SOLDANO dalla società ACD ITALIA NUOVA (cod. 07L0009) alla Società ASD 100 CYCLING TEAM (cod. 07S1907).
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PROCEDIMENTO N. 26/2022 – PUZZO Andrea - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE PUZZO Edoardo
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Edoardo PUZZO categoria Juniores (tessera 999905Y) è attualmente tesserato per la società ACD ITALIA NUOVA (cod. 07L0009); il genitore ha richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società ASD D.R.T. BIKES LOW ROMAGNA (cod. 07Z1843).
il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Roger Piana, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
- l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato Edoardo PUZZO dalla società ACD ITALIA NUOVA (cod. 07L0009) alla Società ASD D.R.T. BIKES LOW ROMAGNA (cod. 07Z1843).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Angelo Attanasio
data di pubblicazione 28/07/22