1^ sezione - Procedimento RG 5/22 Sig. Venchiarutti
Comunicato N. 2 del 29 marzo 2023
Tribunale Federale
Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
- Avv. Salvatore Minardi, Presidente
- Avv. Alessia Beghini, giudice rel.
- Avv. Oronzo Simeone, Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 5/2022 R.G. Trib. a carico di Nicola VENCHIARUTTI categoria Elite – n. tessera 832484 nato a Tolmezzo (UD) il 7.10.1998 residente Via Andervolti Leonardo, 67 33010 OSOPPO (UD), difeso Avv. Barbara Zilli del Foro di Udine e dall'Avv. Celestino Salami del Foro di Ravenna, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
a. “Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione al punto n. 7.6 della Parte A del Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS) della F.C.I. approvato il 13.05.2022 nonché in relazione all’art. 2.2.025 della Parte 2, Prove su Strada del Regolamento Ciclistico dell’Unione Ciclistica Internazionale, perché l’atleta Nicola Venchiarutti, durante la volata finale della “40^ Due Giorni Marchigiana – G.P. Santa Rita” in Castelfidardo, sfruttando una parte di marciapiede caratterizzata da uno scivolo o rampa, dirigeva la propria bicicletta sul marciapiede stesso, percorrendolo per alcuni metri e travolgendo il pedone Martolini Stefano Enrico che ivi stazionava, cagionandone la morte; ciò in spregio dei doveri di rispettare le norme federali e ogni norma pertinente allo svolgimento dell’attività ciclistica, laddove il punto n. 7.6 della Parte A del Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS) della F.C.I. approvato il 13.05.2022 e l’art. 2.2.025 della Parte 2 Prove su Strada del Regolamento Ciclistico dell’Unione Ciclistica Internazionale, vietano al ciclista di utilizzare il marciapiede durante le competizioni sportive. Infine, violava anche gli artt. 143, comma 1, 158, comma 1, lett. h) e 182, comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 258 (c.d. Codice della Strada), dai quali si desume coerentemente con la normativa federale, il divieto di circolazione sui marciapiedi facendo uso della bicicletta. In Castelfidardo, il 22.05.2022”
e per responsabilità diretta/oggettiva a carico della PRO-TEAM VEGA PREFABBRICATI ASD nella persona del Presidente pro tempore Sig. Iommi Demetrio Via Sole, 14 63835 MONTAPPONE (FM), difeso dall'Avv. Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone chiamato a rispondere per la violazione dell’ art. 1 , comma 8 del RG della FCI.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 09 marzo 2023 alle ore 10.00, sono presenti:
- per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e dell’Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
- è presente il deferito Sig. Nicola VENCHIARUTTI unitamente ai propri legali Avv. Barbara Zilli del Foro di Udine e dall'Avv. Celestino Salami del Foro di Ravenna, il quale ha fatto pervenire memoria scritta ex art. 37 del Regolamento Federale in data 12/01/2023 e successiva integrazione del 23/02/23 a mezzo PEC.
- è presente il Sig. Iommi Demetrio, Presidente pro tempore della PRO-TEAM VEGA PREFABBRICATI ASD unitamente all'Avv. Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone del Foro di Catania ritualmente costituito
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
IN FATTO
Il Presidente richiama la relazione svolta dal giudice relatore nella precedente riunione del 18 gennaio 2023 e procede all’apertura della prosecuzione dell'udienza.
Viene sentito il teste Sig. Samuele Zambelli sugli articolati di cui alla memoria degli avvocati Salami e Zilli del 12 gennaio 2023 il quale precisava di essere tesserato per la FCI con la Società Corratec e che nella Gara “40^ Due Giorni Marchigiana – G.P. Santa Rita” in Castelfidardo, il Direttore Sportivo dava indicazione di puntare su Venchiarutti quale vincitore della gara. Dichiarava altresì che in quel momento si trovava dietro di lui e confermava che lo spazio era "poco" visto che stavano rimontando dal retro del gruppo di corsa. Confermava, quindi, che non si è accorto dell’inserimento di Skerl, ma ricordava l’urto che ha ricevuto dallo stesso visualizzando l’allegato A doc. 1-2 mostrato dal Presidente; spiegava, infine, lo spostamento di Skerl e Venchiarutti verso la destra dell’immagine dall’esame del doc. 1 e 2.
Veniva dato spazio all’U.P.F. nella persona del Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli che procedeva all’illustrazione dell’atto di deferimento esponendo le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine. Alla luce delle prove ulteriori ribadiva che nessun elemento probatorio modificava l’impianto accusatorio di colpevolezza del deferito anzi veniva confermato che il Sig. Vecchiarutti una volta salito sul marciapiede ha continuato a pedalare a testa bassa non attuando alcuna misura che avrebbe potuto rendere differenti i fatti accaduti. Il P.F., quindi, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione di anni uno e sei mesi (1 e 6 mesi) di inibizione e ammenda pari ad euro 2.000.00 a decorrere dal momento in cui l’atleta sarà giudicato guarito dal medico sportivo. Per la Società chiedeva l’applicazione dell’ammenda pari ad euro 2.000.00.
L’Avv. Salami, a difesa del deferito, si riportava alle memorie difensive, rimarcando l’illogicità della accusa da parte della Procura Federale, in quanto il comportamento del Venchiarutti veniva determinato da uno “spanciamento” del gruppo che ha costretto lo stesso, pressato fisicamente da Skerl (rectius dalla ruota anteriore della bicicletta dello stesso), a salire sul marciapiede; pertanto, tale comportamento è stato dettato da uno stato di necessità e qualsiasi altra scelta del Venchiarutti, rientro nella sede stradale o frenata o rallentamento o arresto, avrebbe certamente comportato danni ulteriori e ben più gravi a se stesso e ai ciclisti in gara.
A ciò si aggiunga, a parere della difesa, l’assoluta mancanza di volontà del Venchiarutti nella scelta di salire sul marciapiede in quanto il proprio l’obiettivo era quello di non perdere la ruota del compagno di strada Zambelli che lo accompagnava nella rimonta del gruppo lanciandolo per la volata. Alla luce di ciò concludeva chiedendo l’assoluzione del tesserato Venchiarutti.
L’Avv. Zilli, a difesa del Venchiarutti, motivando la richiesta di proscioglimento dell’atleta, si riportava alla perizia tecnica dell’Ing. Monfreda, ribadendo il comportamento non colposo e non doloso del Venchiarutti, sottolineando e motivando approfonditamente l'impossibilità di frenata rimarcando, altresì, la necessità oggettiva della manovra a seguito dello “spanciamento” del gruppo.
L’Avv. Carbone, legale per la Società, sostenendo il proscioglimento della Società, richiamava gli argomenti e le difese degli avvocati Zilli e Salami chiedendo venisse valutato dal Tribunale in modo graduato la responsabilità oggettiva in considerazione dell’attività della stessa che, di fatto, ha informato i propri atleti sugli obblighi comportamentali consegnando il materiale esplicativo con evidenza del regolamento etico interno al sodalizio.
L’atleta Venchiarutti ribadiva di essere stato costretto in maniera repentina ed inaspettata dal gruppo, ed in particolare da Skerl, a deviare sul marciapiede che in quel tratto presentava una scivola di invito; precisava, inoltre, di ricordare solamente il tragico impatto con il Martolini. Solo in un secondo momento prendeva coscienza di tutti gli ostacoli presenti sul marciapiede (palo e cassonetto).
Descriveva poi la posizione assunta con la volata ovvero con le mani sulla parte bassa del manubrio, lontano dai freni posizionati nella parte superiore e con una percorrenza a forte velocità, come da normale e consolidata posizione di tutti i ciclisti in volata. Precisava che quella posizione risulta impossibile qualsiasi ipotesi di rallentamento o frenata anche a livello di pensiero in quanto il ciclista è intento a cercare esclusivamente di trovare la soluzione che permetta di salvare la propria incolumità e quella degli atleti a ridosso. Nel racconto poi dichiarava di non essere sceso dal marciapiede in quanto lo spazio era occupato da Skerl che stava rientrando nella sede stradale, un istante prima dell’impatto.
La Procura Federale in replica finale evidenziava che il Vecchiarutti assumeva un comportamento espressamente vietato dai Regolamenti Federali proprio per aver concretizzato la salita sul marciapiede e che questa violazione metteva a repentaglio l’incolumità dei soggetti presenti ad assistere alla gara.
Terminata l’udienza, il Tribunale si ritira in Camera di consiglio.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente pronuncia.
Esaminati gli atti acquisiti al fascicolo e sentite le argomentazioni della Procura Federale, preso atto delle difese, dell’audizione del deferito e del teste, Il Tribunale Federale, nel rispetto della tragedia occorsa al Sig. Martolini, ritiene di osservare che non è stata raggiunta la prova in ordine alla colpevolezza del deferito.
La condotta dell’atleta dev’essere valutata nella complessità dei fatti oggetto di indagine. Poco prima del sinistro, l’atleta Venchiarutti viaggiava tra le posizioni immediatamente alla prima linea, in un gruppo numeroso e compatto che procedeva a circa 55 Kmh a circa 350-400 mt dall’arrivo e, in conformità alle disposizioni tattiche impartite dal direttore sportivo della squadra prima della partenza, seguiva a ruota il compagno di squadra Samuele Zambelli che era l’uomo che aveva l’incarico di pilotarlo e lanciarlo per lo sprint finale.
Dalle dichiarazioni del deferito e dalla testimonianza esperita risulta che il Venchiarutti era stato designato a fare lo sprint finale.
La situazione rappresentata dall’indagato e dalla sua difesa, che è confermata dal teste Sabelli, è quella che risulta dai due short-video acquisti agli atti del processo, in particolare di quello che riprende il gruppo da lato sinistro, sul marciapiede ove è avvenuto il fatto letale.
In tale situazione non è neppure ipotizzabile che un corridore lasci intenzionalmente, per trarne profitto o per sfruttare una parte di marciapiede con scivola e rampa, la ruota del compagno e la posizione nel gruppo uscendo fuori strada al vento, con l’incertezza del percorso da compiere e della possibilità di rientro in un gruppo compatto ed affollato che non si sarebbe certo spostato per farlo rientrare.
Il teste Skerl ha riferito di una sbandata di qualche corridore nel gruppo che aveva provocato uno “spanciamento” che si era ripercorso sul lato sinistro.
Riferisce il teste Zambelli che a causa dello “spanciamento” il corridore Skerl, che lo affiancava su lato destro, deviò dalla traiettoria, lo urtò al gomito e alla spalla e riuscì poi ad infilare la sua bicicletta tra lo stesso Zambelli e Venchiarutti sul lato estremo sinistro della strada.
Dal fotogramma estratto dal video e riconosciuto dal teste è emerso che il corridore Skerl aveva posto la sua ruota posteriore all’altezza di quella anteriore del Venchiarutti e che la posizione sulla strada della biciletta dello Skerl era orientata con la ruota anteriore in obliquo verso il marciapiede.
E’ rimasto accertato che Skerl fu il primo a deviare sul marciapiede così costringendo Venchiarutti a seguirlo con l’unica manovra possibile per evitare di cadere e/o provocare una caduta collettiva dal momento che la sua ruota anteriore era all’esterno della ruota posteriore dello Skerl.
Nel caso specifico e sulla base delle argomentazioni difensive, supportate dalla prova testimoniale, dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, il Tribunale ha accertato come il tesserato Venchiarutti nella propria manovra si sia travato nello stato di necessità di salire sul marciapiede e ciò per l’evidente “spanciamento” del gruppo a sinistra che ha spinto gli atleti Skerl e Venchiarutti ad operare una manovra a loro controproducente per l’esito della gara ma inevitabile allo scopo di concretizzare la maggiore tutela personale e degli altri ciclisti in gara.
Ritiene il Tribunale, pertanto, che al Venchiarutti non possa attribuirsi neppure una responsabilità per una condotta imprudente e negligente, per come chiesto dalla Procura Federale, sulla base del comportamento dello stesso dal momento in cui sale sul marciapiede a quello dell’impatto con la povera vittima.
Il Tribunale, dall'esame del video in atti, ha stimato in meno di 2 secondi il tempo intercorso tra l’abbandono della sede stradale e l’impatto; conseguentemente, ha ritenuto che l’intervallo temporale fosse troppo breve per consentire all’agente, che cercava di uscire senza danno da una situazione di pericolo occorsogli (id est la sbandata del corridore Skerl e l’ostruzione della traiettoria verticale), di avere percezione della reale situazione e di reagire mettendo in atto le opportune azioni. Inoltre, ha tenuto conto del fatto che il Venchiarutti era stato costretto a seguire Skerl sul marciapiedi e che la sua visuale era perciò parzialmente coperta da detto corridore il quale repentinamente, per quanto è visibile dal video e desumibile dalla velocità del gruppo, ha deviato dal marciapiede verso il gruppo permettendo solo in quel momento la piena visuale al Venchiarutti che si trovò l’ostacolo dell'indifeso Martolini, non potendolo evitare.
Il deferito Vecchiarutti, pur assumendo un comportamento vietato dai Regolamenti Federali per aver concretizzato la salita sul marciapiede, non ha tratto alcuna convenienza né sfruttato alcuna conseguenza di queste azioni a suo vantaggio stante l'improvviso attrito dell’aria e la presenza di ostacoli sul marciapiede; è stata evidentemente la manovra di emergenza dettata dallo stato di necessità e ciò per poter salvare la propria incolumità e quella degli atleti a ridosso. L’impossibilità di scendere dal marciapiede e rientrare nella sede stradale è conclamata dal fatto che lo spazio di discesa era occupato dall’atleta Skerl, nell’istante prima dell’impatto, intento a rientrare nel gruppo.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5/2022 manda assolto l’atleta Nicola Venchiarutti - n. tessera 832484 e proscioglie PRO-TEAM VEGA PREFABBRICATI ASD nella persona del Presidente pro tempore Sig. Iommi Demetrio.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 29/03/2023