1^ sezione - Procedimento RG 2/21
Comunicato N. 3 del 6 aprile 2021
Tribunale Federale
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi il 6 aprile 2021 alle ore 15.00 mediante piattaforma Microsoft TeamS, sono presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini, Avv. Patrich Rabaini e l’Avv. Stefano Gianfaldoni, assente l'Avv. Oronzo Simeone in quanto astenutosi, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI); il Collegio è composto dall'Avv. Salvatore Minardi (presidente), dall'Avv. Alessia Beghini (componente relatrice) e dall'Avv. Patrich Rabaini (componente).
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce
N. 09/2020 procedimento di deferimento nei confronti del tesserato SALVATORE BIANCO
a) Quanto al Procedimento di affiliazione delle Società: violazione dell’Art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale vigente all’epoca dei fatti nonché dell’art. 1 comma 1 e 2 del vigente regolamento di Giustizia in relazione agli artt. 3 e 4 del Regolamento Organico Federale vigente all’epoca dei fatti. In particolare per le seguenti accertate irregolarità:
1- Comitato Provinciale LECCE – anno 2012 – società affiliate 48:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 6 di cui 2 aventi il diritto di voto e 4 non aventi il diritto di voto;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 8 di cui 2 aventi il diritto di voto e 6 non aventi il diritto di voto;
- società con statuto non registrato n. 5 avente il diritto di voto;
- società con atto costitutivo non registrato n. 1 avente il diritto di voto;
- società con atto costitutivo registrato n. 28 di cui 8 aventi il diritto di voto e 20 non aventi il diritto di voto;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 24;
2- Comitato Provinciale BARI – anno 2012 – società affiliate 61:
- società con atto costitutivo non registrato n. 8 aventi il diritto di voto;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 9 di cui 6 aventi il diritto di voto e 3 non aventi il diritto di voto;
- società con statuto non registrato n. 1;
- società con atto costitutivo non pervenuto n. 1 avente il diritto di voto;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 14;
1- Comitato Provinciale FOGGIA – anno 2012 – società affiliate 15:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 5 di cui 2 aventi il diritto di voto e 3 non aventi il diritto di voto;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 3 di cui 2 aventi il diritto di voto e 1 non aventi il diritto di voto;
- società con atto costitutivo non registrato n. 1 nonavente il diritto di voto;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 4;
1- Comitato Provinciale TARANTO – anno 2012 – società affiliate 11:
- società con statuto non registrato n. 2 aventi il diritto di voto;
- società con statuto ed atto costitutivo registrato n. 6;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 2;
1- Comitato Provinciale BRINDISI – anno 2012 – società affiliate 6:
- società con atto costitutivo non registrato n. 1 aventi il diritto di voto;
- società con atto costitutivo non pervenuto n. 1 avente il diritto di voto;
1- Comitato Provinciale LECCE – anno 2011 – società affiliate 46:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 6;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 8;
2- Comitato Provinciale BARI – anno 2011 – società affiliate 53:
- società con atto costitutivo non registrato n. 8;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 9;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 16;
1- Comitato Provinciale FOGGIA – anno 2011 – società affiliate 13:
- società con atto costitutivo non registrato n. 5;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 3;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 4;
1- Comitato Provinciale TARANTO – anno 2011 – società affiliate 12:
- società con statuto non registrato n. 2;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 2;
1- Comitato Provinciale BRINDISI – anno 2011 – società affiliate 8:
- società con statuto non registrato n. 1;
- società con statuto non pervenuto n. 1;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 4;
1- Comitato Provinciale LECCE – anno 2010 – società affiliate 47:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 6;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 27;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 8;
2- Comitato Provinciale BARI – anno 2010 – società affiliate 55:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 8;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 9;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 15;
1- Comitato Provinciale FOGGIA – anno 2010 – società affiliate 12:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 5;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 3;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 6;
1- Comitato Provinciale TARANTO – anno 2010 – società affiliate 12:
- società con statuto non registrato n. 2;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 2;
1- Comitato Provinciale BRINDISI – anno 2010 – società affiliate 10:
- società con statuto non registrato n. 1;
- società con statuto non pervenuto n. 1;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 7;
1- Comitato Provinciale LECCE – anno 2009 – società affiliate 48:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 6;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 27;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 8;
2- Comitato Provinciale BARI – anno 2009 – società affiliate 55:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 8;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 9;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 20;
1- Comitato Provinciale FOGGIA – anno 2009 – società affiliate 12:
- società con statuto ed atto costitutivo non registrato n. 5;
- società con statuto ed atto costitutivo non pervenuti n. 3;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 8;
1- Comitato Provinciale TARANTO – anno 2009 – società affiliate 16:
- società con statuto non registrato n. 2;
- società con affiliazioni non conformi ai modelli predisposti n. 5;
1- Comitato Provinciale BRINDISI – anno 2009 – società affiliate 9:
- società con statuto non registrato n. 1;
- società con statuto non pervenuto n. 1
Con la recidiva, ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 2 lettera b) del Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dei fatti nonché ai sensi dell’art. 51 commi 1 e 3 lettera b= del vigente Regolamento di Giustizia, avento Salvatore Bianco riportato condanna per altra infrazione come da sentenza della Commissione Disciplinare Federale Nazionale del 01 ottobre 2010
B) Qunato alla gestione contabile-amministrativa del CR Puglia 2009-2011:
violazione dell’art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale vigente all’epoca dei fatti nonché dell’art. 1 comma 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia in relazione all’art. 23 comma 4 dello Statuto Federale al capo II del Regolamento Amministrativo della Federazione in vigore dal 01 gennaio 2004 e alle circolari amministrative del 23 maggio 2006 e del 02 novembre 2006 comunicate dal Segretario Generale della FCI ai Comitati Regionali. In particolare, per le seguenti accertate irregolarità sineticamente riepilogate per categoria ed analiticamente indicate nella Relazione del Segretario generale della FCI del 06 dicembre 2012:
Anno 2009: incassi in contanti non versati sul conto corrente e privi di documentazione; rimborsi spese non documentati; pagamenti irregolari anche sotto il profilo tributario;
Anno 2010: incassi in contatni privi di documentazione; pagamenti irregolari anche fiscalmente, gestione di contanti non rendicontata correttamente;
Anno 2011: incassi in contanti non versati sul conto corrente e privi di documentazione, pagamenti irregolari, anche fiscalmente; gestione di contanti non rendicontata correttamente
NOMINATA relatrice l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti del tesserato Salvatore Bianco, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. i Sostituti Procuratori Federali Avv. Ida Blasi e Dott.ssa Serenella Rossano nonché il segretario Sig. Alessandro Bezzi;
PRESENTE l’Avv. Giuliano Fina, procuratore del deferito Salvatore Bianco presente personalmente;
Per la Procura Federale, l’Avv. Ida Blasi illustra l’atto di deferimento. Puntualizza le contestazioni formulate dalla difesa del deferito precisando le motivazioni del deferimento nonché l’applicazione del nuovo regolamento federale, differente rispetto al 2014 e maggiormente garantista nei confronti del deferito, pertanto insiste sulla richiesta di non accoglimento della richiesta di prescrizione e sulla estinzione dell’azione disciplinare per violazione del ne bis in idem. La Dott.ssa Rossano, nel merito si riporta alla documentazione versata in atti e raccolta in fase di indagine in particolare alla relazione della segreteria generale FCI nonché all’atto di deferimento. In particolare viene precisato che negli atti è possibile verificare in maniera dettagliata le violazioni contestate al Geom. Bianco. L’Avv. Ida Blasi per la Procura ritiene che debba essere irrogata per il deferito una sanzione dell’inibizione per sei mesi.
L’Avv. Fina, procuratore del deferito, si riporta alla propria memoria difensiva, ripercorre i momenti dell’atto di deferimento del 2013 nonché il successivo del 2020. Illustra le eccezioni sia relative alla prescrizione biennale anche successiva all’interruzione del procedimento sia alla violazione del ne bis in idem. Nel merito ritiene che la natura delle violazioni abbia una misura residuale e “bagatellare”. Sottolinea ulteriormente l’illegittimità dell’atto di deferimento nonché della riapertura indagini con il procedimento del 2020 in quanto nessun elemento ultroneo era riscontrabile rispetto all’atto di deferimento precedente. Il procuratore conclude per l’assoluzione del suo assistito.
Infine, prende la parola il deferito, Geom. Bianco, il quale dichiara di non aver commesso nulla di illegittimo in passato e di essersi trovato vittima di piccole irregolarità o errori che non ha commesso; inoltre, sottolinea di avere subito un ingiusto commissariamento senza contraddittorio che lo ha di fatto escluso dal mondo del ciclismo.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce dell’attività di indagine svolta, degli argomenti di difesa, dell’ampia discussione avvenuta in udienza, il Tribunale in camera di consiglio ha valutato tutte le eccezioni e argomentazioni svolte. Si ritiene di accogliere la richiesta di riunione del presente procedimento con quello 05/2014, come richiesto dalla difesa del Sig. Bianco.
Ritiene di accogliere, inoltre, la valutazione della Procura in ordine alla applicazione della disciplina attuale, non solo perché riferita al procedimento in decisione, ma anche perché maggiormente garantista e favorevole per il deferito.
Per la valutazione del ragionevole tempo del processo, ritiene di rilevare che la sospensione di oltre sei anni sia dipesa esclusivamente da una scelta personale della parte dovuta al volontario mancato tesseramento dello stesso, interessato da un provvedimento di condanna.
Nel merito il Tribunale precisa che la decisione 02 del 25 marzo 2014 emessa dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale, nel precisare la sospensione del procedimento nei confronti del deferito ai sensi dell’art. 1 comma 11 del RDG, vuole rafforzare, utilizzando una terminologia atecnica, il principio sospensivo presente nel Regolamento; nel PQM della decisione, infatti, nel richiamare i termini e le ragioni della sospensione, viene rafforzata la scelta mediante l’utilizzo del termine “interruzione dei termini di prescizione”. Invero, nel Regolamento manca l’ipotesi interruttiva della prescrizione, tanto che la decisione dell’allora organo giudicante, nulla voleva aggiungere alla sospensione di legge, se non un rafforzamento.
In ordine ai termini di prescrizione degli anni 2009-2010-2011-2012, ritiene di applicare la normativa più favorevole all'incolpato e, per quanto riguarda gli anni dal 2009 al 2011, accoglie l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa mentre, per il 2012, visto che al momento della sospensione la fattispecie non veniva assorbita dal termine prescrizionale, resta attuale e valido il regolamento attuale ex art. 64 n. 2.
Per quanto riguarda l’eccezione di estinzione dell'azione disciplinare, per consolidato orientamento (linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI), si conferma che si tratta di termini ordinatori e non perentori.
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e valutati, altresì, gli argomenti difensivi e le prove poste a sostegno dell’ipotesi difensiva, si ritiene raggiunta la prova circa la sussistenza degli addebiti mossi al deferito.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di dovere tenere in considerazione la posizione apicale ricoperta all'epoca delle contestazioni dal Geom. Bianco all’interno del C.R. Puglia, e la necessità che tale ruolo richiedesse una condotta conforme, in ogni caso più attenta e puntuale, sia alla normativa vigente sia alle attività svolte dallo stesso per la rilevante carica federale.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina al tesserato Salvatore Bianco la sanzione dell’inibizione per giorni 45.
Roma - Vittoria, 06 aprile 2021
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 16/04/2021