1^ Sezione - Procedimento N° 2/2022
Comunicato N. 2 del 16 febbraio 2022
Tribunale Federale
Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
- Avv. Salvatore Minardi Presidente;
- Avv. Patrich Rabaini Rel.
- Avv. Stefano Gianfaldoni
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI). Assiste altresì il componente del Tribunale Federale Avv. Oronzo Simeone.
Nel procedimento iscritto al N° 2/2022 R.G. Trib. a carico di Lubos Pelanek, nato il 29/07/1981 nella Repubblica Ceca, residente a Desenzano del Garda (BS), Lungolago Cesare Battisti n°71, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
- Violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale, in relazione agli artt. 5 del Regolamento Tecnico Strada della FCI e 1.1.4. nonché 1.1.5 delle Norme Attuative del S.A.N. della FCI, perché il corridore Lubos Pelanek, tessera FCI n. A235242, per l’anno 2021, con codice UCI n. 10002128223 – registrato nella ctg Tess. Estero, si tesserava altresì come amatore con altro Ente e segnatamente prrsso il CSI – Brescia, con tessera AT n. 02518123, per la società “ASD Sportiva…Mente”. Accertato in epoca e prossima al 03.09.2021, a seguito della partecipazione dell’atleta al “57° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia – Gara a tappe su strada.”
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 16 febbraio 2022 alle ore 16.00 mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:
- per l’Uffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
- il deferito Sig. Pewlanek Lubos difeso in proprio;
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
IN FATTO
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazone dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.
Più in particolare, il Procuratore Federale Aggiunto si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito.
Il Presidente dà la parola al deferito.
Il Sig. Lubos Pelanek personalmente, nel riconoscere l’addebito mossogli dalla Procura Federale, evidenzia la propria buona fede. Lo stesso Sig. Pelanek nel corso del proprio intervento ha evidenziato che facendo fede ai regolamenti della Repubblica Ceca - suo paese d’origine - dallo stesso conosciuti o ad altre nazioni, non era a conoscenza di questo vincolo regolamentare; in ogni caso precisa che la sua partecipazione come cicloamatore aveva esclusivamente lo scopo di allenamento per tenersi in forma.
In merito alla squalifica si rimette la Tribunale e si impegna a non reiterare le medesime violazioni.
Il Procuratore Federale Aggiunto, ritenuto che la prova del fatto costituente illecito disciplinare sia evidente, conclude chiedendo che sia irrogata al deferito la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre).
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Quanto al merito della vicenda
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento, sentite le argomentazioni della Procura Federale e del Sig. Lubos Pelanek, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole debbio, circa la colpevolezza del deferito.
L’attività di indagine svolta dall’U.P.F., che non ha trovato smentita in atti, appare sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del Sig. Pelanek il quale, dal canto suo, ha ammesso l’addebito.
La vicenda che ci occupa trae origine da una segnalazione inviata a mezzo mail all’Uffico del Settore Amatoriale Federciclismo, dall’area tecnica del CSI – Brescia in data 11.10.2021 con la quale si segnalava il doppio tesseramento del Sig. Lubos Pelanek.
Le indagini della P. F. hanno permesso di appurare, senza ombra di dubbio, che il deferito, già tesserato per la FCI stagione 2021 per la “ASD Pedale Scaligero”, fosse contemporaneamente tesserato anche per la “ASD Sportiva…Mente” con tessera CSI n. AT 02518123 e che avesse partecipato al “57° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia”, riservata alla categoria Elite ed Elite Under 23.
Il Sig. Lubos Pelanek, all’udienza del 16/02/2022, giustificava il proprio comportamento sul presupposto che nella sua nazione di orgine (la Repubblica Ceca), è ben possibile avere due tessere e poter partecipare a tutte le gare eccezion fatta per quelle Under 23. Il deferito, in buona sostanza, invocava la propria assoluta buona fede e la non conoscenza della normativa in vigore in Italia. Aggiungeva, poi, che il suo intento fosse solo quello di poter parteciapare a qualche competizione per fare un po' di “ritmo gara”.
Orbene, se da non lato il Tribunale non ha motivo di dubitare della buona fede del Sig. Pelanek e del fatto che il medesimo volesse partecipare alla competizione solo per “allenarsi”, dall’altro non può non tener conto di un principio cardine del nostro sistema giuridico, valido anche in ambito di giustizia sportiva, secondo il quale non è possibile invocare a propria discolpa l’ignoranza della legge.
Tuttavia, alla luce delle dichiarazioni rese dal deferito, occorre verificare se l’errore nella conoscenza della normativa italiana nel quale è incorso il deferito, sia o meno scusabile così da far venir meno l’illecito stesso.
Secondo la Suprema Corte, al soggetto agente la buona fede va riconosciuta qualora abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per adeguarsi alla norma, la cui violazione risulti alla fine indipendente dalla sua volontà e non vi siano gli estremi per muovergli neppure un rimprovero di leggerezza. Ne deriva che egli dovrà essersi attivato, per esempio informandosi presso gli uffici competenti (Cass. penale, Sez. IV, n. 38850 del 20/09/2019), dato che il dubbio da solo è inidoneo ad escludere la consapevolezza, ed anzi, deve indurre ad un atteggiamento più cauto (Cass. Penale, Sez. I, n. 52024 del 27/12/2019).
Orbene, se è vero che il Sig. Pelanek Lubos ha agito in buona fede, è altrettanto vero che il comportamento tenuto dallo stesso risulta quantomeno negligente. Infatti, l’aver fatto il professionista, anche per squadre italiane, avrebbe dovuto almeno suggerirgli di verificare i regolamenti e le normetive Italiane che disciplinano l’attività dei tesserati. Inoltre, agli atti non vi è prova alcuna che il Sig. Lubos Pelanek abbia posto in essere quella sia pur minima attenzione o attività volta ad informarsi circa i regolamenti che disciplinano l’attività ciclistica in Italia. Alla luce di ciò, non può essere riconosciuto alcun rilevo all’invocata buona fede.
Il trattamento sanzionatorio
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.
Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Pelanek nel procedimento che ci occupa, mentre un secondo profilo attiene alla rilevanza attribuibile alla buona fede in punto sanzione.
Sotto il primo pofilo, il Pelanek nel corso della sua audizione, ha ammesso l’addebito dicendosi dispiaciuto per l’accaduto e affermando che se non è possibile avere due tesseramenti, non commetterà più tale errore.
Sotto il profilo della buona fede, come già evidenziato, il Tribunale non ha motivo di ritenere che ciò non risponda al vero e, dunque, tale circostanza non può essere priva di rilevo in punto pena. Analogamente, ritiene il Tribunale che il Pelanek Lubus si asterrà in futuro dal commettere altre violazioni della stessa specie valutando come sincera la sua buona fede.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) cosi determinata: pena base mesi 3 (tre) di squalifica ridotta di mesi 1 (uno) ai sensi dell’art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2/2022 commina al tesserato Lubos Pelanek, nato nella Repubblica Ceca il 29/07/1981, la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) con decorrenza dal 16 febbraio 2022 e fino al 16 aprile 2022.
Vittoria - Roma, 16 febbraio 2022
Il Presidente
Avv..Salvatore Minardi