1^ Sezione - Procedimento N° 1/2022

Comunicato N. 1 del 16 febbraio 2022

Tribunale Federale

Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Stefano Gianfaldoni Rel.

- Avv. Oronzo Simeone

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI). Assiste altresì il componente del Tribunale Federale 1^ Sez., Avv. Patrich Rabaini.

Nel procedimento iscritto al N° 1/2022 R.G. Trib. Federale, I sezione, F.C.I. a carico di Lucas Del Valle Vega, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20/09/1994 e residente a Genova in Via Gaeta n. 53 difeso in proprio, e a carico della FOUR – T- PROJECT (cod. soc. 02Z4203) chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

 - violazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del RG della FCI, dell’art. 5 primo e terzo capoverso del Regolamento tecnico SAN – FCI e dell’art 1.1.5 delle N.A. SAN – FCI, nonché violazione della convenzione FCI/EPS Libertas in materia di tesseramento multiplo: ALLEGATO 2 – ATTIVITÀ SPORTIVA E DIVIETO DI TESSERAMENTO – Punto 3: “Non è autorizzato il tesseramento multiplo alla FCI e agli Enti di promozione sportiva…”, per aver il Sig. Del Valle Vega partecipato il giorno 15.05.2021 a Sestola (MO) alla “1° Coppa Italia DH 2021”  (gara di downhill organizzata dalla oc. Sport Inside A.S.D. con identificativo FCI n.157121) nonostante l’emerso doppio tesseramento per la stagione in corso nella qualità di atleta sia per la FCI che per la Libertas (E.P.S.).

- violazione dell’art. 1 comma 8  RG della FCI a titolo di responsabilità oggettiva che recita quanto segue:

“… Le società e associazioni sportive che costituiscono la FCI:

a) rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali;

b) sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, tesserati, incaricati, sostenitori;

c) rispondono dell’ogranizzazione delle competizione sportive dagli stessi promosse.”.

All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 16 febbraio 2022 alle ore 15.30 mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:

- per l’Uffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

- il deferito Sig. Lucas Del Valle Vega e il Sig. Matteo Ciro Testa in qualità di presidente della FOUR – T- PROJECT A.S.D.

Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.

Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.

Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.

Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.

IN FATTO

Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazone dell’atto di deferimento riservando la motivazione e le richieste sanzionatorie all’esito delle difese delle parti deferite.

Il Presidente dà la parola ai deferiti, nell’ordine, il sig. Lucas Del Valle Vega e il Sig. Matteo Ciro Testa.

Il Sig. Lucas Del Valle Vega personalmente evidenzia come non fosse consapevole di aver realizzato un doppio tesseramento. Ciò in forza delle rassicurazioni ricevute dai dirigenti della società FIFTYETH-BIKE-TEAM A.S.D., i quali si sarebbero occupati, senza indugio o problema alcuno, dello svincolo dell’atleta dalla società FOUR-T-PROJECT A.S.D. per poi procedere al nuovo tesseramento. Ancora, il deferito aggiunge di essere dispiaciuto dell’accaduto poiché asseritamente non dipendente dalla sua volontà, così come è dispiaciuto per aver coinvolto il Presidente Testa.

Il sig. Matteo Ciro Testa personalmente svolge una ricostruzione dei fatti occorsi nei giorni antecedenti la gara svolta a Sestola il 15 maggio 2021. Il presidente Testa sottolinea come abbia fin da subito evidenziato all’atleta Del Valle Vega l’impossibilità di un doppio tesseramento, dovendo procedere dapprima allo svincolo dal sodalizio sportivo con la società di cui è presidente, per poi procedere a nuovo tesseramento. Nonostante la disponibilità immediata mostrata dal Sig. Testa a procedere allo svincolo dell’atleta, i tempi ristretti non hanno permesso il realizzarsi di quanto richiesto, motivo per cui il Presidente Testa ribadiva ancora una volta all’altleta l’impossibilità di iscriversi alla gara imminente con una differente società.

Il Sig. Testa riferisce che nel giorno delle prove libere, suo rammarico, ha poi incontrato il Sig. Lucas Vega che indossava la pettorina di un’altra associazione sportiva, recandosi anzitempo dagli organi federali competenti a ricevere la denuncia a tutela del proprio sodalizio. Aggiunge inoltre, come il deferito non abbia partecipato alla competizione poiché squalificato prima dell’inizio della gara.

Il Procuratore Federale, ascoltate le difese dei deferiti, conclude chiedendo che sia irrogata al Sig. Lucas Del Valle Vega la sanzione della squalifica temporanea per mesi 4 cosi determinata: pena base mesi 3 di squalifica, aumentata di mesi 1 per essersi iscritto alla competizione nonostante fosse consapevole e informato della possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari.

Per ciò che attiene al Sig. Matteo Ciro Testa in qualità di presidente della FOUR-T-PROJECT A.S.D., il Procuratore Federale conclude rilevando l’insussistenza di profili di responsabilità oggettiva a suo carico, avendo constatato anche alla luce delle dichiarazioni rese nell’odierno processo, che tutta l’attività svolta dal Sig. Testa è stata indirizzata e posta in essere a tutela del sodalizio sportivo che rappresenta e, comunque, in ossequio ai regolamenti.

Il Tribunale Federale I Sezione

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

Quanto al merito della vicenda

Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e sentite le difese ed argomentazioni del Sig. Lucas Del Valle Vela, del Sig. Matteo Ciro Testa in qualità di presidente della FOUR-T-PROJECT A.S.D. e della Procura federale, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine ai fatti per cui si procede.

L’attività di indagine svolta dall’U.P.F., che non ha trovato smentita in atti, quanto piuttosto ulteriore conferma nelle dichiarazioni difensive rese dai deferiti, ha accertato le ridette circostanze che risultano, pertanto, idonee a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del deferito Sig. Lucas Del Valle Vega.

Come detto, la vicenda trae origine, in particolare, dal colloquio intercorso tra il Sig. Testa e il Sig. Del Valle Vega in occasione del quale l’atleta manifestava la volontà di iscriversi alla competizione “1 Coppa Downhill 2021” in programma per il 15 maggio 2021 a Sestola (MO) con un’associazione differente rispetto a quella per cui, al tempo, era tesserato.  Il Sig. Testa rispondeva negativamente a tale richiesta, sottolinenando come fosse impossibilitato a far ciò dal divieto di tesseramento multiplo tra FCI e un Ente di promozione sportiva. Consapevole della possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari, il Sig. Del Valle Vega si iscriveva comunque alla gara de quo con la società FIFTYETH-BIKE-TEAM A.S.D. Nel giorno in cui erano programmate le prove libere della competizione, il Sig. Testa, dopo aver visto l’atleta deferito indossare la divisa di un’altra associazione, si recava senza ritardo dall’ufficiale di gara per denunciare il doppio tesseramento, con eliminazione dell’atleta dall’elenco dei partecipanti che veniva in tal modo estromesso dalla competizione ancor prima che quest’ultima fosse iniziata.

Il trattamento sanzionatorio

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla gradazione in concreto della sanzione da comminare.

Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Del Valle Vega nel procedimento che ci occupa; un secondo profilo attiene invece alla condotta assunta dal Sig. Testa in qualità di presidente della FOUR-T-PROJECT A.S.D.

Per il primo, è stato accertato che l’atleta deferito abbia spontaneamente rinunciato alla competizione svolta a Sestola il 15 maggio 2021, anche consapevole delle possibili sanzioni di cui era passibile, attenuando ulteriormente i fatti contestati a proprio carico sia avendo mostrato un atteggiamento collaborativo con la giuria e nella riunione odierna, segno della sua resipiscenza, sia avendo palesato sincero dispiacere per il pregiudizio arrecato al sodalizio e al Sig. Testa, presidente della ridetta associazione sportiva di cui era tesserato. Oltre a ciò vi è da considerare che l’attività sportiva ordinariamente svolta dal Sig. Del Valle Vega ha carattere di vertice, per cui è ragionevole ritenere che una squalifica all’atleta possa ragionevolmente escludere che lo stesso possa incorrere ancora nel medesimo specifico errore in futuro.

Ciò posto e complessivamente considerato, il Tribunale Federale I sezione ritiene equa e ragionevole alla violazione contestata, la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).

Per il secondo e, dunque, per quanto attiene la posizione del Sig. Testa, il presente Tribunale non può che accogliere la richiesta conclusiva formulata del Procuratore Federale di non irrogare alcuna sanzione a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte assunte dai tesserati dell’associazione sportiva. Il Sig. Testa, infatti, appreso il verificarsi del doppio tesseramento realizzato dal Sig. Del Valle Vega, ha anzitempo denunciato l’accaduto alla Giuria di gara, provvedendo quindi a squalificare l’atleta dalla competizione, impedendo di fatto l’alterazione del risultato sportivo della competizione. Si evince, dunque, come la condotta del Sig. Testa sia stata indirizzata al solo fine di meglio tutelare il sodalizio sportivo che rappresenta, ragion per cui deve ritenersi non sussitente alcun profilo di responsabilità oggettiva a suo carico.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1/2022 irroga al tesserato Lucas Del Valle Vega, la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) decorrente dal 16 febbraio 2022 sino al 16 maggio 2022; assolve, per non aver commesso il fatto, la FOUR-T-PROJECT nella persona del presidente Sig. Matteo Ciro Testa.

Vittoria -  Roma, 16 febbraio 2022

 

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi