Spese per attività sportive da indicare nei modelli Redditi PF e 730

Sportello Fiscale

Il legislatore ha previsto per le persone fisiche che versano delle somme a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di portare le stesse in detrazione o deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che, nel corso dell’anno 2020, hanno sostenuto degli oneri come di seguito specificati potranno quindi potenzialmente “recuperare” una parte degli stessi indicandoli nel proprio modello Redditi o nel modello 730 riferito al periodo d’imposta 2020.

Tra le spese di maggior interesse per i lettori del presente contributo si menzionano:

  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), DPR 917/86).

È prevista la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo non superiore a 210 euro, per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento (es. mensilità o altra quota di frequenza) alle attività di associazioni e società sportive ciclistiche, anche nell’anno di raggiungimento della maggiore età (es. se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età). L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire come tali oneri devono essere documentati con bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”. Tale documentazione dovrà specificare i dati completi dell’associazione o società e del frequentatore stesso (ivi compreso il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento), la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.), l’attività sportiva esercitata (ciclismo), nonché l’importo pagato. Il pagamento dovrà essere effettuato con strumenti tracciabili (quindi non in contanti);

  • Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, comma 1, lett. i-ter), DPR 917/86).

Dall’Irpef lorda è ammesso in detrazione il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore di associazioni e società ciclistiche dilettantistiche. La detrazione è calcolata su un importo massimo di Euro 1.500. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta quindi per le erogazioni effettuate in contanti.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, la spesa deve essere documentata dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dall’associazione o società sportiva dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Nella documentazione in oggetto deve essere inoltre evidenziato il carattere di liberalità del pagamento. Non è ammessa alcuna detrazione ai sensi della presente norma per quanto riguarda le “quote associative” non trattandosi, appunto, di erogazioni liberali.

Le agevolazioni di cui sopra necessitano che le associazioni e società sportive abbiano redatto lo statuto nel rispetto dell’art. 90, commi 17-18, L. 289/02, e che le stesse risultino affiliate alla F.C.I. e regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

Infine, si ricorda che sono considerate detraibili dall’Irpef anche le spese sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sia per attività sportive non agonistiche che agonistiche), conservando necessariamente la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico. Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche generiche spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al SSN. Infatti, come chiarito dall’Amministrazione, finanziaria qualora la prestazione non sia resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale F.C.I.