Legge 4 marzo 2022, n. 18

Il mondo dello sport è interessato unicamente dall’articolo 3ter che stabilisce che a partire dal 10 marzo 2022 è consentito consumare cibi e bevande nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Presidenza Del Consiglio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 marzo 2022, n. 18 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il mondo dello sport è interessato unicamente dall’articolo 3ter che stabilisce che a partire dal 10 marzo 2022 è consentito consumare cibi e bevande nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Art. 3-ter (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento). –

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonchè nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.