Green Pass Rafforzato: il decreto n. 172 del 26 novembre 2021
Si pubblica il testo del decreto che introduce anche disposizioni in ambito sportivo

Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 ha previsto il cosiddetto Green Pass Rafforzato ovvero la certificazione verde rilasciata in base a:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione (da COVID-19) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Non rientra pertanto in tale fattispecie il Green Pass rilasciato a seguito di effettuazione di tampone molecolare o antigenico
Si specifica comunque che il green pass rafforzato non è in ogni caso mai richiesto ai soggetti di età inferiore ai dodici anni, nonché ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Esemplificativamente per l’ambito sportivo, per quanto di specifico interesse, possiamo riassumere le seguenti nuove disposizioni:
In zona bianca
- dal 29 novembre al 5 dicembre valgono le attuali disposizioni;
- dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sarà ancora sufficiente per gli atleti il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di competizioni sportive nonché allenamenti all’interno dei siti sportivi; il green pass base sarà inoltre richiesto per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce per le attività all’aperto (eccetto che per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità).
In zona gialla
Dal 29 novembre 2021 si può continuare ad utilizzare il green pass “base” per lo svolgimento di competizioni sportive nonché allenamenti all’interno dei siti sportivi da parte degli atleti. Il green pass “rafforzato” viene infatti richiesto solo per poter continuare a svolgere quelle attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla.
Infatti in base a quanto disposto dal citato Decreto, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sarà consentita ai soli possessori di certificazione verde rafforzata [di tipo a), b) e c-bis)]
In zona arancione
E’ prevista per i soli possessori di green pass “rafforzato”:
- la possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive agonistiche e non agonistiche;
- la possibilità di svolgere attività sportiva all’aperto ed anche al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- la possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce;
- l’apertura degli impianti sciistici.
Accesso del pubblico
Per l’accesso del pubblico agli eventi e competizioni sportive valgono le seguenti disposizioni:
- dal 29 novembre 2021 in zona gialla ed arancione la presenza di pubblico alle competizioni sportive è riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”;
- dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2021 in zona bianca la presenza di pubblico alle competizioni sportive è riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”.
Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, con interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID - 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.