Decreto liquidità 8 aprile 2020 e Circolare AdE del 13 aprile 2020
L'art. 14 è relativo ai finanziamenti al mondo sportivo

Circolare Agenzia delle Entrate n.9 del 13 Aprile 2020
Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23
Riportiamo a seguire il testo dell'art. 14 relativo ai Finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessioni di contributi in conto interessi sui finanziamenti.
Verranno naturalmente poi pubblicati tutti i chiarimenti che dovessero intervenire al riguardo
Sul sito internet del Credito Sportivo è stato pubblicato il numero verde 800608398 e l'indirizzo email
Infoemergenzeconvid19@creditosportivo.it
a cui risponde il gruppo di lavoro creato per fornire assistenza sia per la gestione delle operazioni in essere sia per ricevere informazioni su nuove soluzioni finanziarie agevolate.
Sempre sul sito di Credito Sportivo è presente la procedura per chiedere la sospensione delle rate in scadenza da Marzo a Settembre 2020.
ART 14
(Finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessioni di contributi in conto interessi sui finanziamenti).
l. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.
A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l' apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.