Decreto legge 221 del 25 dicembre 2021
Si pubblica il testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in vigore dal 25 dicembre 2021, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022 ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Si pubblica il testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in vigore dal 25 dicembre 2021, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022 ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede le seguenti modifiche:
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
- a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato;
- sempre a partire dal 25 dicembre, per l’accesso e l'utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Le suddette diposizioni per quanto applicabili al mondo del ciclismo debbono intendersi integrative del protocollo sanitario federale.