Cosa succede al Registro CONI 2.0

delibera del consiglio Nazionale 1720 del 15 settembre 2022

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Il consiglio Nazionale del Coni con delibera 1720 del 15 settembre 2022 ha stabilito che:

nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:

  • il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozìone Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle disciplìne ammissibìli per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
  • l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettìve, aì sensi del Prìncìpio 4.1 dei Princìpi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali;
  • l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
  • l'acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituiti presso il CONI, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui alla delibera di CN n. 1530 del 9/11 /15 approvato con DPCM del 16/12/15;
  • la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI;
  • tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.

e che nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, siano utilizzati per seguenti finalità:

  • attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso, ai sensi del già richiamato articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche e integrazioni;
  • attività del Centri Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali;
  • comunicazioni all'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.322/1989 e art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
  • ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti.

Pertanto, la Federazione Ciclistica Italiana continuerà ad inviare i dati richiesti anche al Registro Coni nelle modalità fin qui utilizzate.

Si raccomanda alle società:

  • di accedere periodicamente al registro Coni per verificare il proprio stato
  • di comunicare al registro le eventuali variazioni del rappresentante legale, della ragione sociale o della sede legale.

Ricordiamo che in caso di variazione del rappresentante legale deve essere inviata alla mail registro@coni.it la seguente documentazione:

Verbale di assemblea e certificato Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale riportante il nominativo del nuovo rappresentante legale.