Codice Etico
Deliberato dal CF del 7 agosto 2019

I) PREMESSA
Art. 1 - La Federazione Ciclistica Italiana
La Federazione Ciclistica Italiana – di seguito denominata F.C.I. -, costituita per lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport ciclistico su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni nonché per la formazione di atleti e tecnici, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato anche ai sensi del D.lgs. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine svolge, anche, attività ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni immobiliari e di fornitura di beni e servizi.
La stessa aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.
Art. 2 - Codice etico
II presente Codice etico individua i valori che costituiscono l'etica federale e reca una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano presso la F.C.I., nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nella organizzazione federale.
Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza previsti per i dipendenti e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, riservatezza e trasparenza.
Il Codice etico costituisce presupposto e riferimento del modello organizzativo adottato dalla F.C.I., secondo quanto previsto dal d.l. n. 231/2001.
Art. 3 - Ambito di applicazione
II Codice etico si applica agli amministratori e a tutti i dipendenti, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo, o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed alle persone autorizzate a frequentare gli uffici per effettuare studi e ricerche.
Il Codice si applica, altresì, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Federazione ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.
Art. 4 - Natura delle disposizioni
Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento etico integrano le leggi civili e penali, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede ai quali tutti i cittadini sono tenuti.
Per quanto riguarda i dipendenti il rispetto della presente normativa è parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del codice civile e degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 5 – Conoscenza ed osservanza del Codice etico
Copia del presente Codice etico è pubblicata sul sito federale della Federazione ed è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti; viene altresì distribuita a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
I soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. In caso di dubbio su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al Segretario Generale della F.C.I. o la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'organo federale del quale si è componente.
II) PRINCIPI GENERALI
Art. 6 - Conformità a leggi e regolamenti e politica federale
Tutte le attività federali devono essere espletate in conformità alla legge e secondo la normativa federale. I comportamenti posti in essere devono essere ispirati alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.
La F.C.I., riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi, opera, altresì, nell’assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività quale unica rappresentante in Italia del movimento ciclistico, in armonia con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della U.C.I.
Gli amministratori ed i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi nel quale la medesima opera.
La F.C.I. non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici, organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.
Art. 7 - Regole di comportamento
Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei consequenziali comportamenti.
Nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza trasparenza e reciproco rispetto.
Non si deve omettere o posticipare un atto federale per interessi personali.
Nelle relazioni con l’esterno, nell’ambito delle attività federali sono libere le dichiarazioni tecniche e quelle rilasciate dai rappresentanti federali eletti, mentre sono oggetto di autorizzazione da parte della Federazione, tutte quelle dichiarazioni fatte per nome e per conto della stessa.
Informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per rapporti professionali o per ragioni di ufficio, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Segretario Generale della F.C.I. o dell'organo federale del quale si è componente.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.
Art. 8 - Dovere di imparzialità
Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la F.C.I..
Devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa all'interno della F.C.I., devono informare il Segretario Generale della F.C.I. o l'organo federale del quale sono componenti.
Art. 9 - Dovere di riservatezza
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto della F.C.I. sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.
Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che abbiano carattere di riservatezza, salvo specifica autorizzazione e nei casi previsti dal legislatore.
Non è consentito l'accesso a terzi ad atti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dal legislatore ed in conformità alle prescrizioni interne.
E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità dell'ufficio di appartenenza ed in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.
Art. 10 - Rapporti con la stampa
Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della F.C.I., salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza o dell’organo federale di appartenenza.
Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della F.C.I..
Art. 11 - Conflitto di interessi
E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità; parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione.
Nei casi di cui al presente articolo, gli interessati devono informare tempestivamente il Segretario Generale della F.C.I. o l'organo federale del quale sono componenti.
Fermo il diritto di associazione ed il diritto di adesione a partiti politici e sindacali, il soggetto in caso di adesione ad associazioni, circoli od altri organismi o culti di qualsiasi natura, i cui indirizzi possono influenzare lo svolgimento delle funzioni di ufficio, deve darne comunicazione alla Federazione.
Art. 12- Attività collaterali
Non è consentito svolgere attività che possano ledere l'immagine della F.C.I. o che contrastino con i doveri di ufficio o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione.
Le strutture ed i beni della Federazione Ciclistica Italiana devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.
Art. 13 - Regali e benefici
Non è consentito accettare doni, beni ed altre utilità in relazione a rapporti esterni, anche di natura privata, connessi al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso la F.C.I., con eccezione dei regali di modico valore.
Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità eccedenti un modico valore o si ricevano pressioni illegittime, è necessario dame tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Non si devono offrire, in alcun modo o forma, doni, beni ed altre utilità, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali vengono posti in essere rapporti connessi all'espletamento delle funzioni assegnate.
III) RISORSE UMANE
Art. 14 - Selezione del personale
La selezione del personale dipendente e quella dei collaboratori esterni è effettuata senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza, di professionalità e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Art. 15 - Costituzione del rapporto di lavoro
II personale è assunto con regolare contratto ed al momento della costituzione del rapporto di lavoro l'interessato riceve tutte le informazioni relative alle funzioni e mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi.
Art. 16 - Gestione e formazione del personale
Nella gestione del personale viene evitata qualsiasi forma di discriminazione e viene garantita pari opportunità. Le decisioni prese sono basate sui profili posseduti, sulle competenze e su considerazioni di merito.
Viene, altresì, contrastato qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo, affinché l'autorità venga esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.
Art. 17 - Formazione e sviluppo del personale
II personale è un fattore indispensabile per salvaguardare ed accrescere il valore della Federazione.
Vengono, quindi, previsti specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze da parte di ciascun addetto; per quanto riguarda i dirigenti ed i responsabili di funzioni, gli stessi utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.
IV) RAPPORTI CON FORNITORI ED OPERATORI ECONOMICI
Art. 18 - Condotta negli acquisti di beni e servizi
La selezione dei fornitori, l'acquisto di beni e servizi, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo la legislazione in vigore e secondo le procedure interne, nel rispetto dei principi previsti nel presente Codice etico e della normativa vigente.
In particolare: non viene precluso ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, assicurando ad ogni gara una concorrenza sufficiente (considerando almeno nella selezione del fornitore tre imprese) ed adottando nella scelta criteri oggettivi e documentabili; viene, inoltre, garantita la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto mediante un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate, la conservazione dei documenti ufficiali di gara e di quelli contrattuali per i periodi stabili dalla normativa vigente e dalle procedure interne di acquisto.
Art. 19 - Comportamento delle ditte concorrenti ed appaltatrici
Le ditte concorrenti o appaltatrici nei rapporti con la F.C.I. e suoi aderenti devono agire nel rispetto dei principi di buona fede, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte; deve astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare "le norme per la tutela della concorrenza e del mercato", contenute nella legge n. 287/1990.
Dovrà segnalare alla F.C.I. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità nelle fasi di svolgimento della gara e durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato; deve, altresì, segnalare qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti alla gara od al contratto ed alla sua esecuzione.
Art. 20 - Comportamento del dipendente, del collaboratore a vario titolo
II dipendente o collaboratore assicura la parità di trattamento tra le imprese interessate, non ritarda nelle forniture dei beni e servizi né affida ad altri dipendenti lo svolgimento delle proprie attività.
Non utilizza per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e mantiene la massima riservatezza sui procedimenti di gara e sui nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.
Mantiene una posizione di indipendenza, al fine di prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e si astiene dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
Informa il dirigente della propria partecipazione ad organismi i cui interessi siano connessi all'attività gestionale dell'ufficio.
Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il quarto grado o di conviventi ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
Non accetta da soggetti che non siano la F.C.I. retribuzioni od altre prestazioni cui è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio, né accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso forniture od appalti della F.C.I. o ne abbiano avuto nel biennio precedente.
Art. 21 - Doveri del dirigente
Tutti gli obblighi previsti per i dipendenti o collaboratori devono essere osservati dai dirigenti, i quali sono tenuti, altresì, a vigilare sull'operato dei dipendenti o collaboratori ed a collaborare attivamente ai controlli disposti dal CONI e dalla F.C.I., dall’autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria.
V) – SICUREZZA E SALUTE
Art. 22 - Sicurezza e salute.
E’ Impegno costante e prioritario della F.C.I. la prevenzione dei rischi, la tutela della salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività federali nonché la tutela dell'ambiente.
VI) MISURE ANTICORRUZIONE
Art. 23 -
Il personale di FCI nonché tutti i destinatari del Codice Etico (i “Destinatari”) nell’espletamento delle proprie mansioni/attività sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.
I Destinatari rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza e sono tenuti ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare eventuali pressioni politiche, sindacali o quelle dei superiori gerarchici, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
I Destinatari non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente.
I Destinatari esercitano i propri compiti orientandosi alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nei rapporti con i beneficiari dell’attività federale, i Destinatari assicurano la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati
Ai Destinatari è fatto divieto di offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o ad appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, fatte salve le offerte di modico valore e tutte le azioni che non possano essere interpretati come una ricerca di favori.
È fatto altresì divieto di chiedere od accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
Inoltre, ogni Destinatario non può abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.
Quando è in corso una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.
Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
Nel caso in cui FCI si dovesse avvalere di un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i Destinatari del Codice Etico.
Nel corso di qualsiasi trattativa d’affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d’impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato.
È fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della FCI che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.
Nella selezione dei fornitori, la FCI utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, come ampiamente disciplinato dalla Procedura Acquisti di FCI evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l’imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.
Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, FCI si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.
Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici, FCI dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione):
a) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
b) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Per quanto precede per tutti i dipendenti e collaboratori della FCI vige l’obbligo di comunicare al Segretario Generale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Art. 24 - Obbligo di informazione
Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dalle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza ed il RPC.
Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.
VII MECCANISMI DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 25 - Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio
Con riferimento alle notizie di possibile violazione delle norme contenute nel Codice etico, ciascuno dovrà rivolgersi al responsabile dell’organo federale di appartenenza o del settore organizzativo al quale è componente, e qualora ciò non fosse possibile, per motivi di opportunità, al Segretario Generale o al Presidente.
La F.C.I. garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni del Codice Etico, ed a seguito della segnalazione le stesse faranno tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie. Nel caso in cui il Segretario Generale sia direttamente interessato ne riferisce al Presidente; mentre un componente del Consiglio Direttivo Federale ne informa il Consiglio stesso ed un componente del Collegio dei Revisori dei conti ne informa il Collegio stesso. La F.C.I. facilita ed accerta il rispetto del Codice etico da parte dei destinatari e ne promuove la conoscenza.
La violazione dei principi fissati nel presente codice compromette il rapporto fiduciario tra F.C.I. ed i propri amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e sarà perseguita dalla F.C.I. con tempestività attraverso provvedimenti disciplinari adeguati.
La F.C.I. a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti con soggetti che non operino nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori e principi previsti dal Codice etico.
L'organo di controllo interno, di cui al Modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs n. 231/2001, ha il compito di verificare la notizia di violazione del Codice etico; ha, altresì, facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice etico, anche sulla base delle segnalazioni ricevute ed in caso di violazione di significativa rilevanza sottopone la fattispecie ai soggetti competenti per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.
Deliberato dal CF del 7 agosto 2019