29/03/23: Modello EAS: nuovo invio in scadenza al 31 marzo 2023
Modello EAS: nuovo invio in scadenza al 31 marzo 2023
Entro la fine del mese corrente le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno inviare un nuovo modello EAS qualora nel corso dell’anno 2022 siano variati i dati comunicati nel modello da ultimo trasmesso.
La presentazione del modello EAS è obbligatoria per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che riscuotono corrispettivi specifici o quote per la frequenza o di iscrizione dei propri associati, soci e/o tesserati sportivi ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali (a titolo esemplificativo le quote in oggetto potrebbero riferirsi alle somme corrisposte per l’iscrizione annuale, la partecipazione a gare, la frequenza/acceso a velodromi/piste/bikepark, ecc.).
Infatti, gli enti sportivi dilettantistici affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana e regolarmente iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (RAS) e al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni possono considerare non imponibili (e pertanto non tassate) sotto il profilo dell’Iva e delle imposte dirette le quote (anche aggiuntive) e le somme di cui sopra qualora abbiano provveduto a:
- dotarsi di un atto costitutivo e/o statuto in forma di atto pubblico (notaio), scrittura privata con firme autenticate o registrata in Agenzia delle Entrate contenente le clausole di cui agli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72;
- trasmettere il Modello EAS entro 60 giorni dalla data di avvio delle proprie attività;
- ripresentare – se dovuti – i successivi modelli EAS;
- comportarsi ed agire in conformità allo statuto.
Sono quindi tenuti alla ri-presentazione del Modello EAS entro il 31.03, in forma telematica, i soggetti per i quali sono variate le informazioni comunicate con il precedente modello e non già in possesso all’Amministrazione finanziaria (ad esempio perché oggetto di specifica comunicazione tramite la presentazione dei modelli AA7/10 o AA5/6, come risulta essere la variazione della sede o del Presidente).
Per gli enti regolarmente iscritti al registri CONI e RAS, inoltre, sarà possibile procedere con la presentazione del modello EAS in forma semplificata compilando, insieme alla parte contenente i dati dell’ente e del legale rappresentante, i soli punti nn. 4, 5, 6, 20, 25 e 26, nonché il punto n. 3 per le associazioni con personalità giuridica.
In caso di mancato invio del modello nei termini di cui sopra è comunque possibile procedere con la comunicazione tardiva entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (30.11 per gli enti che hanno adottato l’anno sociale coincidente con quello solare) versando contestualmente la sanzione tramite F24 con remissione in bonis di € 250,00 (senza possibilità di compensazione con eventuali crediti).
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI