09/06/22: La ripresa dei versamenti contributivi
Sportello Fiscale
La ripresa dei versamenti contributivi e previdenziali per Federazioni, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive.
Con l’avvicinarsi della scadenza per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi durante il periodo emergenziale per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni e Società sportive (professionistiche e dilettantistiche) che hanno sede legale, sede operativa e domicilio fiscale nel territorio italiano e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, l’INPS e l’INAIL hanno emanato due distinte circolari (rispettivamente la n. 64/2022 e la n. 23/2022) con le relative indicazioni operative.
L’art. 1, comma 923 della L. 234/2021 aveva infatti disposto la sospensione dei termini dal 01.01.2022 al 30.04.2022 relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti di cui sopra.
Il successivo DL 17/2022 aveva poi stabilito che i suddetti termini e i successivi relativi al periodo dal 01.05.2022 al 31.07.2022 fossero prorogati fino al 31.07.2022.
Gli adempimenti sospesi, quindi, sono riferiti a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che i soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- IVA in scadenza nei mesi interessati;
- imposte sui redditi.
Le modalità di ripresa dei versamenti e degli adempimenti prevedono quindi il pagamento, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.08.2022 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate mensili, di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. In questo secondo caso, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31.08.2022, mentre l’ultima entro il 16.12.2022.
Nello specifico, l’INPS aveva sospeso gli adempimenti informativi e i termini dei versamenti contributivi, tra i quali:
- le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa;
- i contributi al Fondo Tesoreria.
I soggetti che hanno già provveduto all’invio dei flussi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022 senza aver effettuato il relativo versamento dovranno inoltrare un flusso di variazione entro il 30.06.2022 se intendono beneficiare della sospensione.
Per quanto riguarda l’INAIL, invece, risultano ancora sospese fino al 31.07.2022:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
- la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Rientrano nella sospensione i versamenti relativi a:
- premi di autoliquidazione 2021/2022;
- versamenti delle rate mensili derivanti da provvedimenti di concessione delle rateizzazioni.
Così come sopra riportato, qualora i soggetti interessati intendessero procedere con la sospensione dovranno presentare una specifica comunicazione attraverso il servizio online disponibile dal 01.06.2022 al 31.07.2022 “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 e seguendo le istruzioni tecniche fornite dall’INPS e INAIL attraverso le relative circolari operative.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI