03/06/22 - Bonus pubblicità in scadenza al 5 giugno 2022

È prossima la scadenza del bonus sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nell’anno 2021.

Entro il 5 giugno 2022 si chiude infatti la finestra per presentare la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche (che non applicano il regime di cui alla Legge 398/1991).

Il contributo in oggetto, già istituito dall’art. 81 del DL 104/2020 per l’anno 2020, è stato riconfermato per le spese sostenute nel 2021 dall’art. 10, commi 1 e 2 del L 73/2021.

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, nel limite massimo complessivo 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Come sopra anticipato, sono tuttavia esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il beneficio sarà concesso solo a condizione che i pagamenti siano stati effettuati con versamento bancario o postale, nonché attraverso altri sistemi di pagamento tracciati come carte di debito, credito o prepagate, assegni bancari e circolari o bollettini postali.

L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a Euro 10.000 e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, ovvero associazioni e società sportive dilettantistiche, con ricavi almeno pari a Euro 150.000 e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi dall’Ufficio competente esclusivamente in compensazione e presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il credito dovrà quindi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’ente relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non risulterà esaurito.

Le domande per la concessione del beneficio dovranno essere compilate e trasmesse dal legale rappresentante tramite l’apposita piattaforma telematica del Dipartimento per lo Sport (https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/).

Ai fini della registrazione sarà possibile registrare un solo codice fiscale per soggetto richiedente, mentre per ogni fattura emessa e quietanzata dovrà essere presentata una domanda. Nella domanda dovranno inoltre essere riportati i dati identificativi del richiedente e del rappresentante legale, del contratto di sponsorizzazione, i dati della fattura elettronica, dell’ente sponsorizzato e dell’asseveratore che si assume la responsabilità civile, penale e amministrativa di quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda.

Entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande il Dipartimento per lo Sport procederà con la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari tramite un apposito elenco sul sito istituzionale, nonché alla concessione del contributo stesso.