Si pubblica in allegato il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile del 2020.
Riguardo all'attività sportiva, il DPCM recita, art. 1 commi f e g: "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;"
Le disposizioni del presente decreto sono efficaci fino al 3 maggio 2020.