Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022

    Si pubblica in allegato il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022.

    Con riferimento all’ambito sportivo va tenuta in considerazione l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni, previsto sino al 15-06-2022. Tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età anche in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

    Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

    Di tale obbligo, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento dovrà tenersi conto, ai fini delle relative conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass) da parte dei predetti soggetti, nell’ambito delle gare, degli allenamenti e dell’accesso del pubblico a far data dal 15 febbraio 2022 ed, attualmente, fino al 15 giugno 2022 e quindi anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza previsto ad oggi al 31-03-2022.

    Quanto sopra è disciplinato in uno specifico capitolo presente nell’aggiornamento del protocollo sanitario.

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022

    Si pubblica in allegato il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022.

    Con riferimento all’ambito sportivo va tenuta in considerazione l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni, previsto sino al 15-06-2022. Tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età anche in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

    Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

    Di tale obbligo, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento dovrà tenersi conto, ai fini delle relative conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass) da parte dei predetti soggetti, nell’ambito delle gare, degli allenamenti e dell’accesso del pubblico a far data dal 15 febbraio 2022 ed, attualmente, fino al 15 giugno 2022 e quindi anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza previsto ad oggi al 31-03-2022.

    Quanto sopra è disciplinato in uno specifico capitolo presente nell’aggiornamento del protocollo sanitario.

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