Covid-19 – Decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24

    Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

    Indichiamo a seguire le principali modifiche per l’ambito sportivo e lavorativo valide dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022.

    STATO DI EMERGENZA

    Non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19 e viene eliminata la classificazione per colore delle Regioni finalizzata alla differenziazione delle zone di rischio epidemiologico.

    PUBBLICO

    in base a quanto disposto dall’art. 6, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso,

    – il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

    – il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

    Sono stati eliminati i limiti di capienza, la stessa pertanto è al 100 % sia all’aperto che al chiuso.

    GREEN PASS LAVORATORI

    In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che, al momento, sino al 30 Aprile 2022 resta in vigore quanto previsto dall'articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 ovvero per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde base.

    Per effetto della sostituzione dell’art. 4 quinquies del Decreto Legge n. 44 del 2021 ad opera dell’art. 8, comma 6, del Decreto Legge n. 24 del 2022, ai lavoratori ultracinquantenni non è più richiesta l’esibizione del c.d. green pass rafforzato ma sarà sufficiente il c.d. green pass base, fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

    I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

    GREEN PASS RAFFORZATO

    In base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) in ambito sportivo per l’accesso a:

    – piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

    – spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

    Restano escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

    SERVIZI DI RISTORAZIONE

    Occorre il Green Pass base per i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati per i quali non vi sarà alcun obbligo di green pass.

    STRUTTURE RICETTIVE

    Per soggiornare nelle strutture ricettive NON sarà necessario esibire alcuna certificazione verde (Green Pass o Super Green Pass). Non sarà necessaria nessuna certificazione anche per accedere al ristorante della struttura, se si è ospiti della stessa.

    ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

    In base alle nuove regole per Isolamento e autosorveglianza (in modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si inserisce l’art. 10-ter) dal 1°aprile:

    1. è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    2. coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

    Nel merito dei due punti sopra indicati per isolamento e autosorveglianza, è necessario far riferimento a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 pubblicata sul sito federale nell'apposita sezione.

    Allegati:

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    Covid-19 - Decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24

    Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

    Indichiamo a seguire le principali modifiche per l’ambito sportivo e lavorativo valide dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022.

    STATO DI EMERGENZA

    Non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19 e viene eliminata la classificazione per colore delle Regioni finalizzata alla differenziazione delle zone di rischio epidemiologico.

    PUBBLICO

    in base a quanto disposto dall’art. 6, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso,

    - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

    - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

    Sono stati eliminati i limiti di capienza, la stessa pertanto è al 100 % sia all’aperto che al chiuso.

    GREEN PASS LAVORATORI

    In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che, al momento, sino al 30 Aprile 2022 resta in vigore quanto previsto dall'articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 ovvero per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde base.

    Per effetto della sostituzione dell’art. 4 quinquies del Decreto Legge n. 44 del 2021 ad opera dell’art. 8, comma 6, del Decreto Legge n. 24 del 2022, ai lavoratori ultracinquantenni non è più richiesta l’esibizione del c.d. green pass rafforzato ma sarà sufficiente il c.d. green pass base, fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

    I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

    GREEN PASS RAFFORZATO

    In base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) in ambito sportivo per l’accesso a:

    - piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

    - spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

    Restano escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

    SERVIZI DI RISTORAZIONE

    Occorre il Green Pass base per i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati per i quali non vi sarà alcun obbligo di green pass.

    STRUTTURE RICETTIVE

    Per soggiornare nelle strutture ricettive NON sarà necessario esibire alcuna certificazione verde (Green Pass o Super Green Pass). Non sarà necessaria nessuna certificazione anche per accedere al ristorante della struttura, se si è ospiti della stessa.

    ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

    In base alle nuove regole per Isolamento e autosorveglianza (in modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si inserisce l’art. 10-ter) dal 1°aprile:

    1. è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    2. coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

    Nel merito dei due punti sopra indicati per isolamento e autosorveglianza, è necessario far riferimento a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 pubblicata sul sito federale nell'apposita sezione.

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