RG 2/2022 – RICORRENTE Sig. Giancarlo Gavilli quale Presidente della S.C. Pedale Toscano Ponticino ASD (Cod. Ident. 08C0310) – avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana (Comunicato n. 14 del 28 ottobre 2022 – Gara TROFEO Nuova I.E.M.T. Memorial Nino & Giorgio del 25 settembre 2022)
La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana in data 18 Novembre 2022, formata dai seguenti componenti:
Avv. GERMANA PANZIRONI PRESIDENTE
Avv. GIORGIO SANTINI COMPONENTE
Avv. MARCO DI LULLO COMPONENTE ed ESTENSORE
completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO
La vicenda attiene al provvedimento adottato dal Giudice sportivo della Toscana con riferimento alla gara TROFEO Nuova I.E.M.T. Memorial Nino & Giorgio del 25 settembre 2022 svoltasi a Ponticino il 25 settembre 2022.
1.- Nel corso della gara l’atleta Lorenzo Farsetti, tesserato della S.C. Pedale Toscano Ponticino A.S.D. odierna reclamante, effettuava il cambio ruota e pertanto, in conformità al regolamento di gara, veniva escluso dal Presidente di Giuria.
2.- Successivamente, uno spettatore, identificato nel padre del suddetto atleta minorenne, al passaggio dell’auto del Presidente di Giuria, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti dello stesso.
3.- Dopo la conclusione della gara, venivano convocati nei locali sede di giuria, l’atleta Lorenzo Farsetti, il padre dello stesso e il Direttore sportivo della S.C. Pedale Toscano Ponticino.
In quella sede il padre dell’atleta Lorenzo Farsetti nuovamente rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti del Presidente della Giuria alla presenza di altri componenti della Giuria e di altri soggetti.
4.- All’esito, il Collegio dei Commissari di gara adottava il Comunicato di giuria n. 1 recante “PUIS Parte A – Artt. 8.2.2 – ingiurie verso qualsiasi altra persona (PRESIDENTE DI Giuria). Ammenda di Euro 1.000,00 alla S.C. Pedale Toscano Ponticino A.S:D. (08C0310) per responsabilità oggettiva dell’operato di propri sostenitori”.
5.- Il Giudice Sportivo regionale della Toscana, con provvedimento di cui al Comunicato n. 14 del 28 ottobre 2022, all’esito di autonoma istruttoria e valutazione dei fatti, affermava che “ricorrono i presupposti di fatto e giuridici per darsi luogo alla sanzione di cui all’art. 8.2.2 del PUIS in adesione al provvedimento già adottato dal Collegio dei Commissari di Gara…” irrogando la sanzione di cui all’art. 8.2.2 del PUIS, dell’ammenda di Euro 1.000,00.
6.- Con istanza di reclamo del 30 ottobre 2022, il reclamante ha impugnato il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana, di cui al Comunicato n. 14 del 28 ottobre 2022 chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione a giustizia della sanzione comminata, articolando cinque motivi di censura.
Con il primo motivo, il reclamante deduce che, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica (RTAA), i fatti addebitati costituirebbero “un’infrazione disciplinare senza alcuna influenza sullo svolgimento e sul risultato della gara e pertanto riservata al Giudizio delle Commissioni di disciplina…”. Sempre con il primo motivo di reclamo si sostiene che, in base al disposto dell’art. 147 RTAA, l’addebito non poteva essere sanzionato con la previsione di cui al punto 8.2.2 PUIS in quanto i fatti non avrebbero avuto alcuna influenza sullo svolgimento e sul risultato della corsa. Infine, la sanzione irrogata sarebbe prevista solo per i soggetti tesserati (corridore o altri tesserati).
Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l’addebito per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1, comma 8, lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale, ritenendosi che i fatti oggetto di sanzione non si sarebbero verificati se il Presidente di Giuria non avesse convocato, terminata la gara, il padre dell’atleta.
Con il terzo motivo si censura l’erronea parificazione del genitore non tesserato al “sostenitore” ai sensi e ai fini dell’art. 1, comma 8, Regolamento di Giustizia Federale e la conseguente illegittimità della sanzione.
Con il quarto motivo di ricorso il reclamante si lamenta della mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 53 del Regolamento di Giustizia Federale ai fini della quantificazione della sanzione.
Infine, con il quinto motivo di ricorso si deduce l’erroneità del provvedimento del Giudice Sportivo impugnato, in quanto contrariamente a quanto nello stesso affermato, i fatti oggetto di sanzione non sarebbero stati segnalati nel verbale di giuria, nel quale non si darebbe atto di alcuna irregolarità o anomalia.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di reclamo.
1.- A tale proposito, risulta necessario procedere ad una corretta qualificazione dei fatti oggetto di sanzione.
Essi, per quanto risulta dagli atti di causa, sono consistititi nelle ingiurie che il padre di un atleta, come tale non tesserato, ha arrecato al Presidente della Giuria, in un primo momento, nel corso dello svolgimento della gara, al passaggio dell’auto del Presidente di giuria medesimo e, in un secondo momento, nel corso della riunione presso i locali della sede di giuria, a seguito della convocazione effettuata dal Presidente di giuria.
Sia il Collegio dei Commissari sia anche il Giudice sportivo hanno ritenuto che le suddette condotte rientrassero tra le fattispecie di cui al punto 8.2.2 del PUIS – Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni, cioè a dire “Vie di fatto, intimidazioni, ingiurie, minacce, comportamento scorretto…o indecente o che metta qualcun altro in pericolo” (punto 8.2) e tali condotte sono sanzionate sia se effettuate tra i corridori o contro un corridore (8.2.1) sia se tenute “verso qualsiasi altra persona (ivi compresi gli spettatori)” (8.2.2) e i soggetti sanzionati sono in entrambi i casi (8.2.1. e 8.2.2) il “corridore” e lo “altro tesserato”.
Tutte le condotte sopra richiamate (cosi come tutte quelle di cui ai punti da 1 a 9 del PUIS) rientrano espressamente tra “i fatti di corsa” per prove su strada, ai sensi del medesimo PUIS (si veda epigrafe della tabella A – rubricata “fatti di corsa per prove su strada”).
2.- Ciò premesso, l’art. 147 del RTAA – Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica individua tre tipi di infrazioni: “a) disciplinari b) tecnico – organizzative c) relative ai fatti di corsa.
Le infrazioni disciplinari concernono violazioni alle norme di correttezza o di etica sportiva senza produrre alcuna influenza sullo svolgimento o sul risultato delle gare. Esse sono riservate in via esclusiva al giudizio delle Commissioni di Disciplina, regionali e nazionale, su denuncia della Giuria o di qualsiasi altro tesserato alla Federazione.
Le Infrazioni tecnico – organizzative , pur verificandosi nell’ambito di svolgimento delle corse non comportano alcun esito sul loro risultato tecnico ed attengono a carenze indicate negli allegati prospetti 2 e 3 La competenza a giudicare è del Giudice Sportivo, regionale o nazionale, su denuncia della Giuria e/o Strutture/Commissioni, presentate al Presidente di Giuria.
Le infrazioni relative ai fatti di corsa, sono quelle che producono effetti in grado di modificare il suo risultato. Le relative sanzioni sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo”.
È da rilevarsi che le Commissioni di disciplina, dopo l’approvazione del RTAA sono state abrogate e le competenze in materia disciplinare spettano attualmente alla I Sezione del Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, Regolamento di Giustizia Federale.
Dunque, per espressa affermazione del surrichiamato art. 147 RTAA le infrazioni relative a fatti di corsa sono quelle che producono effetti in grado di modificare il risultato della corsa medesima e le relative sanzioni sono di competenza esclusiva della Giuria che decide a titolo definitivo sulle stesse.
3.- Ritiene il Collegio che i fatti, per come emergono dagli atti di causa, non possano essere qualificati come “fatti di corsa”.
Essi infatti sono consistiti in comportamenti ingiuriosi tenuti da uno spettatore non tesserato nei confronti del Presidente di giuria al passaggio dell’auto dello stesso nonché in analoghi comportamenti del medesimo soggetto spettatore nei confronti dello stesso Presidente di Giuria dopo la conclusione della gara.
Pertanto, le suddette condotte sono state tenute dallo spettatore nel corso della gara nei confronti del Presidente di giuria, ma al di fuori del percorso di gara, ovvero quando la gara era già terminata.
Inoltre, le stesse condotte sono state tenute da un soggetto che non era né corridore né comunque tesserato.
Esse, pertanto, per la loro consistenza, non possono in alcun modo essere ritenute idonee a produrre “effetti in grado di modificare il… risultato” della gara, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, RTAA e pertanto esulano dalla competenza della Giuria, che è limitata, per espressa previsione della suddetta disposizione, all’adozione, “a titolo definitivo” delle sanzioni per infrazioni relative ai fatti di corsa.
Le suddette condotte avrebbero dovuto essere annoverate tra le infrazioni disciplinari, come definite dal medesimo art. 147, secondo comma RTAA, le cui sanzioni sono comminate dal Tribunale federale su denuncia della Giuria o di qualsiasi altro tesserato alla Federazione.
Da ciò deriva che né il Collegio dei commissari né il Giudice sportivo regionale erano competenti a valutare l’episodio oggetto di sanzione.
4.- Conclusivamente, ritiene la Corte sportiva che sia ravvisabile, ab origine, il vizio di difetto assoluto di competenza sia del Collegio dei Commissari sia del Giudice sportivo, con conseguente nullità del provvedimento oggetto di reclamo e della sanzione ivi comminata.
A tale proposito, va rilevato che “la nullità di un atto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, quando la detta valutazione sia essenziale per rispondere alla domanda di annullamento sottoposta al suo esame (Cons. di Stato, Sez. IV, 3.01.2018, n. 28) e in ogni caso, nel caso di specie, la domanda proposta dal reclamante era finalizzata alla caducazione della sanzione.
La fondatezza del primo motivo, nei termini sopra illustrati, giustifica l’assorbimento dei restanti motivi di reclamo, stante la portata integralmente satisfattiva della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello, definitivamente pronunziando sull’istanza di reclamo avanzata dal Sig. Giancarlo Gavilli quale rappresentante della S.C. Pedale Toscano Ponticino ASD
1) accoglie il reclamo;
2) per l’effetto, dichiara nullo il provvedimento del Giudice sportivo della Toscana di cui al Comunicato n. 14 del 28 ottobre 2022 – Gara TROFEO Nuova I.E.M.T. Memorial Nino & Giorgio del 25 settembre 2022, e conseguentemente annulla la sanzione irrogata dell’ammenda di Euro 1.000,00 alla S.C. Pedale Toscano Ponticino ASD (Cod. Ident. 08C0310).
Nulla per spese.
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Avv. Germana Panzironi
Pubblicato il 24 novembre 202