RG n. 1/2022

    RG 1/2022 – RICORRENTE Sig. Alessandro Lazzerini quale Presidente della ASD Motociclisti Pistolesi (Cod. Ident. 08P2957) – avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana (Comunicato n. 11 del 24.8.2022 – Gara 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci del 17 Giugno 2022)

    La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana in data 26 Settembre 2022, formata dai seguenti componenti:

    Avv. GERMANA PANZIRONI           PRESIDENTE

    Avv. GIUSEPPE CINCIONI              COMPONENTE

    Avv. GIULIANO FINA                       COMPONENTE ed ESTENSORE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    – Con istanza di reclamo del 7 Settembre 2022, il reclamante, nella spiegata qualità, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana, di cui al Comunicato n. 11 del 24.8.2022, con il quale è stata disposta l’omologazione della Gara: 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci svoltasi a Poggio a Caiano il 17 Giugno 2022, e, ravvisata la seguente violazione: “traffico non fermato al passaggio della corsa, art. 4.2 Parte D, PUIS”, è stata irrogata all’ASD Motociclisti Pistolesi la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (Codice Identificativo 08P2957), stante l’impossibilità  di individuare i singoli tesserati coinvolti.

    – Il reclamante, con tre distinti motivi, censura il provvedimento del GSR.

    Con il primo motivo di reclamo viene impugnato il suddetto provvedimento laddove esso afferma essere rimasto accertato che il tratto di percorso corrispondente alla rotatoria tra SP11 e Via Soffici, in occasione della conclusione della gara, era presidiato da personale di scorta tecnica motociclistica (n. 2 unità). Motiva il reclamante sostenendo che il tracciato di gara non impegnava la rotatoria ma una intersezione posta sulla destra dopo la rotatoria stessa.

    Con il secondo motivo il reclamante grava il provvedimento impugnato, laddove esso afferma accertata l’omessa attivazione (…) di qualsiasi segnalazione visiva di arresto od altra inibitoria (come da Disciplinare – Circ. Min. 27/11/2019, n. 300/A) nei confronti dell’autovettura non accreditata.

    Argomenta il reclamante che il filmato dimostra che gli unici ad avere in mano uno strumento di segnalazione visiva (la paletta) sono proprio le due Scorte Tecniche.

    Con il terzo motivo di reclamo viene censurato il provvedimento del GSR nella parte in cui esso ritiene sussistente la seguente violazione: traffico stradale non fermato al passaggio della corsa.

    Sostiene il reclamante che il traffico era stato fermato nella rotatoria, non dalle scorte tecniche di Motociclisti Pistolesi, ma da altro personale, ma era stato fermato.

    L’istanza di reclamo è corredata da produzione documentale e da supporti video e fotografici.

    Il reclamo proposto dal Sig. Alessandro Lazzerini quale rappresentante della ASD Motociclisti Pistolesi appare infondato.   

    DIRITTO

    Preliminarmente occorre rilevare la tempestività del reclamo.

    Ed infatti, come più volte affermato dal Collegio di Garanzia del CONI (in pluris v. decisione n. 34/2017), in forza del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale (1º – 31 agosto), a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali) e sempre che i procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati).

    E poiché il reclamo, tenuto conto della detta sospensione feriale dei termini, risulta proposto entro il termine di cui all’art. 29 co. II del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina FCI, esso è senz’altro tempestivo.

    **********

    Nel merito, occorre anzitutto osservare che il GSR ha condotto un puntuale accertamento dell’andamento dei fatti e delle condotte sanzionabili.

    – Ciò premesso, il primo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, appaiono privi di pregio.

    E’ infatti irrilevante che il percorso di gara non transitasse dalla rotatoria tra SP11 e Via Soffici, una volta emerso dagli atti e quindi appurato che proprio dalla stessa rotatoria si accedeva all’intersezione corrispondente alla sede di gara.

    Non è contestato dal reclamante, d’altronde, che attraversando detta rotatoria la vettura non accreditata si sia immessa nel percorso di gara nel frangente appena precedente il transito dei corridori.

    Ciò posto, quanto accaduto durante lo svolgimento della gara è asseverato dalla Relazione di Servizio, agli atti del procedimento, redatta dal Servizio di Polizia Municipale di Poggio a Caiano n. 13119/2022 del 12 Agosto 2022, la quale attesta che le postazioni sono state presidiate durante tutto lo svolgimento della manifestazionenon avendo avuto disposizioni dagli organizzatori (…) gli agenti in servizio, prima di rientrare al Comando  si recavano comunque in prossimità della rotatoria tra la SP11 e via Soffici dove era presente personale assegnato dall’organizzazione, e conclude che il veicolo di cui trattasi sia entrato nella rotatoria prima dell’intervento della pattuglia.

    Non può dubitarsi quindi che la rotatoria in parola, costituendo quantomeno tratto stradale di accesso al percorso, necessitasse di apposita segnaletica di avvertimento del transito della gara e di divieto di accesso.

    Deve altresì affermarsi, in quanto attestato dalla Relazione di Servizio innanzi citata e facente fede fino a querela di falso, che, nel momento in cui il veicolo non accreditato ha fatto ingresso sul percorso di gara, la postazione prevista in corrispondenza della rotatoria che vi dava accesso era sguarnita.

    I motivi in esame, congiuntamente trattati devono quindi essere entrambi disattesi.

    – Il secondo motivo appare, ancor prima che infondato, eccentrico rispetto alla motivazione a sostegno del provvedimento del GSR.

    Invero, con esso viene sanzionata l’omissione di qualsivoglia segnaletica stradale, predisposta prima dell’inizio della gara, di avvertimento del divieto di accesso al percorso di gara dalla rotatoria in predicato.

    Così correttamente inteso il provvedimento impugnato, di quanto sopra deve ritenersi definitivamente acquisita evidenza.

    A tale conclusione si giunge sia perché la Relazione di Servizio sopra citata non contiene cenno alcuno di una siffatta segnalazione, sia perché il reclamante asserisce di aver ottemperato a tale prescrizione in quanto gli unici ad avere in mano uno strumento di segnalazione visiva (la paletta) sono proprio le due scorte tecniche.

    Ebbene, in disparte l’oggettiva inestricabilità dei supporti video e fotografici prodotti dal reclamante dai quali dovrebbe evincersi quanto da esso affermato, è appena il caso di rilevare che la mera disponibilità della paletta di segnalazione non risponde all’esigenza di apposizione di idonea segnaletica stradale di avvertimento del divieto di accesso al percorso di gara.   

    Inoltre, seppure per implicito, è lo stesso reclamante ad offrire argomento dell’insussistenza di una siffatta segnaletica all’altezza della rotatoria in predicato.

    Infine è ancora il reclamante ad affermare che, al transito del terzetto di corridori preceduto dalla vettura non accreditata, l’operatore STC risulta di spalle alla direzione del flusso veicolare in uscita dalla rotatoria, ivi compresa la vettura suddetta, anch’essa ripartita dal blocco sulla rotatoria. Blocco in realtà inesistente, come evidenziato dalla Relazione di Servizio sopra citata.

    Pertanto anche il secondo motivo di reclamo va rigettato

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, definitivamente pronunziando sull’istanza di reclamo avanzata dal Sig. Alessandro Lazzerini quale rappresentante della ASD Motociclisti Pistolesi:

    1) rigetta il reclamo.

    2) conferma, per l’effetto, il provvedimento del GSR della Toscana di cui al Comunicato n. 11 del 24.8.2022 e dispone la definitiva omologazione della Gara 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci svoltasi in Poggio a Caiano il 17 Giugno 2022.

    Nulla per spese.

    Si comunichi.

     

    IL PRESIDENTE

    Avv. Germana Panzironi

     

    Pubblicato il 30 settembre 2022

     

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 1 del 2022

    30 Settembre, 2022

    RG n. 1/2022

    Comunicato N. 1 del 30/09/22

    RG 1/2022 – RICORRENTE Sig. Alessandro Lazzerini quale Presidente della ASD Motociclisti Pistolesi (Cod. Ident. 08P2957) - avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana (Comunicato n. 11 del 24.8.2022 – Gara 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci del 17 Giugno 2022)

    La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Roma presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana in data 26 Settembre 2022, formata dai seguenti componenti:

    Avv. GERMANA PANZIRONI           PRESIDENTE

    Avv. GIUSEPPE CINCIONI              COMPONENTE

    Avv. GIULIANO FINA                       COMPONENTE ed ESTENSORE

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:

    FATTO

    - Con istanza di reclamo del 7 Settembre 2022, il reclamante, nella spiegata qualità, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Toscana, di cui al Comunicato n. 11 del 24.8.2022, con il quale è stata disposta l’omologazione della Gara: 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci svoltasi a Poggio a Caiano il 17 Giugno 2022, e, ravvisata la seguente violazione: “traffico non fermato al passaggio della corsa, art. 4.2 Parte D, PUIS”, è stata irrogata all’ASD Motociclisti Pistolesi la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (Codice Identificativo 08P2957), stante l’impossibilità  di individuare i singoli tesserati coinvolti.

    - Il reclamante, con tre distinti motivi, censura il provvedimento del GSR.

    Con il primo motivo di reclamo viene impugnato il suddetto provvedimento laddove esso afferma essere rimasto accertato che il tratto di percorso corrispondente alla rotatoria tra SP11 e Via Soffici, in occasione della conclusione della gara, era presidiato da personale di scorta tecnica motociclistica (n. 2 unità). Motiva il reclamante sostenendo che il tracciato di gara non impegnava la rotatoria ma una intersezione posta sulla destra dopo la rotatoria stessa.

    Con il secondo motivo il reclamante grava il provvedimento impugnato, laddove esso afferma accertata l’omessa attivazione (…) di qualsiasi segnalazione visiva di arresto od altra inibitoria (come da Disciplinare – Circ. Min. 27/11/2019, n. 300/A) nei confronti dell’autovettura non accreditata.

    Argomenta il reclamante che il filmato dimostra che gli unici ad avere in mano uno strumento di segnalazione visiva (la paletta) sono proprio le due Scorte Tecniche.

    Con il terzo motivo di reclamo viene censurato il provvedimento del GSR nella parte in cui esso ritiene sussistente la seguente violazione: traffico stradale non fermato al passaggio della corsa.

    Sostiene il reclamante che il traffico era stato fermato nella rotatoria, non dalle scorte tecniche di Motociclisti Pistolesi, ma da altro personale, ma era stato fermato.

    L’istanza di reclamo è corredata da produzione documentale e da supporti video e fotografici.

    Il reclamo proposto dal Sig. Alessandro Lazzerini quale rappresentante della ASD Motociclisti Pistolesi appare infondato.   

    DIRITTO

    Preliminarmente occorre rilevare la tempestività del reclamo.

    Ed infatti, come più volte affermato dal Collegio di Garanzia del CONI (in pluris v. decisione n. 34/2017), in forza del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale (1º - 31 agosto), a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali) e sempre che i procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati).

    E poiché il reclamo, tenuto conto della detta sospensione feriale dei termini, risulta proposto entro il termine di cui all’art. 29 co. II del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina FCI, esso è senz’altro tempestivo.

    **********

    Nel merito, occorre anzitutto osservare che il GSR ha condotto un puntuale accertamento dell’andamento dei fatti e delle condotte sanzionabili.

    - Ciò premesso, il primo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, appaiono privi di pregio.

    E’ infatti irrilevante che il percorso di gara non transitasse dalla rotatoria tra SP11 e Via Soffici, una volta emerso dagli atti e quindi appurato che proprio dalla stessa rotatoria si accedeva all’intersezione corrispondente alla sede di gara.

    Non è contestato dal reclamante, d’altronde, che attraversando detta rotatoria la vettura non accreditata si sia immessa nel percorso di gara nel frangente appena precedente il transito dei corridori.

    Ciò posto, quanto accaduto durante lo svolgimento della gara è asseverato dalla Relazione di Servizio, agli atti del procedimento, redatta dal Servizio di Polizia Municipale di Poggio a Caiano n. 13119/2022 del 12 Agosto 2022, la quale attesta che le postazioni sono state presidiate durante tutto lo svolgimento della manifestazionenon avendo avuto disposizioni dagli organizzatori (…) gli agenti in servizio, prima di rientrare al Comando  si recavano comunque in prossimità della rotatoria tra la SP11 e via Soffici dove era presente personale assegnato dall’organizzazione, e conclude che il veicolo di cui trattasi sia entrato nella rotatoria prima dell’intervento della pattuglia.

    Non può dubitarsi quindi che la rotatoria in parola, costituendo quantomeno tratto stradale di accesso al percorso, necessitasse di apposita segnaletica di avvertimento del transito della gara e di divieto di accesso.

    Deve altresì affermarsi, in quanto attestato dalla Relazione di Servizio innanzi citata e facente fede fino a querela di falso, che, nel momento in cui il veicolo non accreditato ha fatto ingresso sul percorso di gara, la postazione prevista in corrispondenza della rotatoria che vi dava accesso era sguarnita.

    I motivi in esame, congiuntamente trattati devono quindi essere entrambi disattesi.

    - Il secondo motivo appare, ancor prima che infondato, eccentrico rispetto alla motivazione a sostegno del provvedimento del GSR.

    Invero, con esso viene sanzionata l’omissione di qualsivoglia segnaletica stradale, predisposta prima dell’inizio della gara, di avvertimento del divieto di accesso al percorso di gara dalla rotatoria in predicato.

    Così correttamente inteso il provvedimento impugnato, di quanto sopra deve ritenersi definitivamente acquisita evidenza.

    A tale conclusione si giunge sia perché la Relazione di Servizio sopra citata non contiene cenno alcuno di una siffatta segnalazione, sia perché il reclamante asserisce di aver ottemperato a tale prescrizione in quanto gli unici ad avere in mano uno strumento di segnalazione visiva (la paletta) sono proprio le due scorte tecniche.

    Ebbene, in disparte l’oggettiva inestricabilità dei supporti video e fotografici prodotti dal reclamante dai quali dovrebbe evincersi quanto da esso affermato, è appena il caso di rilevare che la mera disponibilità della paletta di segnalazione non risponde all’esigenza di apposizione di idonea segnaletica stradale di avvertimento del divieto di accesso al percorso di gara.   

    Inoltre, seppure per implicito, è lo stesso reclamante ad offrire argomento dell’insussistenza di una siffatta segnaletica all’altezza della rotatoria in predicato.

    Infine è ancora il reclamante ad affermare che, al transito del terzetto di corridori preceduto dalla vettura non accreditata, l’operatore STC risulta di spalle alla direzione del flusso veicolare in uscita dalla rotatoria, ivi compresa la vettura suddetta, anch’essa ripartita dal blocco sulla rotatoria. Blocco in realtà inesistente, come evidenziato dalla Relazione di Servizio sopra citata.

    Pertanto anche il secondo motivo di reclamo va rigettato

    P.Q.M.

    la Corte Sportiva d’Appello, definitivamente pronunziando sull’istanza di reclamo avanzata dal Sig. Alessandro Lazzerini quale rappresentante della ASD Motociclisti Pistolesi:

    1) rigetta il reclamo.

    2) conferma, per l’effetto, il provvedimento del GSR della Toscana di cui al Comunicato n. 11 del 24.8.2022 e dispone la definitiva omologazione della Gara 2° Memorial Maurizio Poltri e 78^ Coppa Giulio Burci svoltasi in Poggio a Caiano il 17 Giugno 2022.

    Nulla per spese.

    Si comunichi.

     

    IL PRESIDENTE

    Avv. Germana Panzironi

     

    Pubblicato il 30 settembre 2022

     

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