Rg n. 1 / 2018

    La Corte Sportiva d’Appello, riunita in Firenze in data 21 Giugno 2018, formata dai seguenti componenti:

      PAOLO PADOIN                                                PRESIDENTE

      Samuel LORENZETTO                                      COMPONENTE

      Luca MENICHETTI                                            COMPONENTE

    assistiti dal Sig.  FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti per la  decisione, ha pronunciato la decisione sul ricorso ASD CICLO ABILIA e ASD ANMIL SPORT, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale  del 9 Maggio 2018, pubblicata in data 10 Maggio 2018   (gara  143297 del 7-8/4/2018  –  La Due Giorni del Mare)

    FATTO

    1) Con Reclamo ai sensi dell’art. 24 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI (protocollo n. 0002694/18 del giorno 11 aprile 2018), le società A.S.D. Ciclo Abilia (Cod. 08E3125) e A.S.D. Anmil Sport Italia (Cod. 11F3136), in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, Sig.ri Umberto Ricci e Pierino Dainese, ricorrevano al Giudice Sportivo Nazionale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia annullare un provvedimento assunto dal Collegio di Giuria in data 08.04.2018 con comunicato n. 2 all’esito della gara disputatasi in Massa, denominata “4^ Due Giorni del Mare 2018”, organizzata dall’A.S.D. Ciclo Abilia con la collaborazione e la partecipazione dell’A.S.D. Anmil Sport Italia, e nel contempo voler omologare i risultati come da ordine di arrivo firmato dai Giudici di Gara”.

    2) Il provvedimento gravato era il Comunicato di Gara n. 2 del giorno 8 aprile 2018, per effetto del quale il Collegio di Giuria disponeva che “A causa di deficienze del sistema di cronometraggio, il collegio dei commissari in accordo con la direzione di organizzazione decide di annullare la prova a cronometro. Di conseguenza, i risultati ufficiali della gara “La due Giorni del Mare” saranno basati esclusivamente sulla prova su strada del 07.04.2018”.

    3) Il Giudice Sportivo Nazionale, nei limiti di quanto consentito in quella sede di giudizio, lo istruiva disponendo l’acquisizione della dichiarazione del Giudice di Gara, Sig. Gianfranco Martinengo (assunta come prot. 0002924/18 del 24 aprile 2018) e della ulteriore documentazione prodotta dalle Società reclamanti (assunta come prot. 0003014/18 del 4 maggio 2018).

    4) All’esito di tale istruttoria, con Comunicato n. 6 del 9 maggio 2018, pubblicato il successivo 10 maggio 2018, il medesimo Giudice Sportivo Nazionale concludeva per il non accoglimento del reclamo, in quanto “Non si ravvisano raggiunti elementi sufficienti a costituire la prova contraria utile per l’annullamento del provvedimento della Giuria”. E tanto avendo egli rilevato “– che la Gara ha avuto uno svolgimento particolarmente complesso, per il numero dei partecipanti e per il numero delle categorie che hanno disputato la gara contestualmente. – che di conseguenza sia il Giudice di Arrivo sia i Cronometristi non hanno goduto delle condizioni ottimali per assolvere con l’estrema precisione necessaria le loro funzioni. – che i cronometristi non erano posizionati sul palco ed il palco ostruiva al cronometrista la visibilità degli atleti che transitavano sul traguardo anche in gruppetti numerosi (tale fatto non ha consentito al Giudice di Arrivo di abbinare sempre in tempo reale i tempi corretti dei singoli atleti), e cambiavano posizione dopo l’ordine cronologico preannunciato dal cronometrista preavvistatore. – che la collocazione indicata non favoriva la lettura dei numeri degli atleti. – che la Giuria ha rilevato la “deficienza del sistema di cronometraggio” nella prova e con tale motivazione ha proceduto all’annullamento della gara. – che il PUIS Federale elenca tra le infrazioni tecnico organizzative a carico della Società organizzatrice l’insufficienza del servizio di cronometraggio in una gara. – che il Regolamento tecnico Federale, al titolo 1, art. 1.06.02, stabilisce che l’accertamento da parte della Giuria delle violazioni delle norme regolamentari ha valore probante, salvo prova contraria. – che la descrizione delle condizioni di gara desunta sia dalla relazione del Giudice Martinengo sia da quella della Federazione dei Cronometristi evoca difficoltà tali da far ritenere difficile la certezza della precisione dei tempi e quindi della classifica. – che la differente collocazione ha forse impedito la collaborazione tra le due funzioni. – che l’ottimale svolgimento del servizio avrebbe tratto giovamento dalla utilizzazione di chips e fotofinish. – che le informazioni acquisite in ordine alle modalità di svolgimento della gara, nonostante le circostanze illustrate nel ricorso, non permettono di ritenere acquisita la prova di fatti che superino il valore probante dell’accertamento da parte della Giuria della violazione regolamentare indicata”.

    5) Con Reclamo ai sensi dell’art. 29 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI (protocollo n. 0003339/18 del 18 maggio 2018), le medesime Società gravavano la predetta decisione del G.S.N. col mezzo dell’appello, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’On.le Corte Sportiva d’Appello della FCI, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale in data 09.05.2018 con comunicato n. 6 pubblicato in data 10.05.2018,: – annullare il provvedimento assunto dal Collegio di Giuria con comunicato di gara n. 2 del 08.04.2018 all’esito della prova a cronometro della gara paralimpica “Due Giorni del Mare” e per l’effetto omologare i risultati come da ordine di arrivo di cui al comunicato n. 1 di gara; – In ogni caso, annullare l’ammenda di € 200,00 comminata alla società organizzatrice A.S.D. Ciclo Abilia per carenze organizzative; – Disporre il rimborso della tassa di accesso agli organi di giustizia federale versata dalle reclamanti”.

    6) La Corte Sportiva d’Appello, rilevata preliminarmente la tempestività e la procedibilità dell’impugnazione, ne avviava l’istruttoria sulla scorta dei suoi più incisivi poteri, disponendo l’assunzione della prova orale dei Sig.ri Roberto Rancilio, Samantha Cavaldonati, Pierino Dainese e Bruno Batelli, nonché l’acquisizione in atti sia delle dichiarazioni spontanee scritte rese dai Sig.ri Marco Casini e Gianfranco Martinengo, sia della documentazione video-fotografica prodotta dalle Società reclamanti.

    7) In data 21 giugno 2018, completata l’istruttoria e ritenendo di aver acquisito elementi sufficienti, la Corte Sportiva d’Appello decideva nel merito, riservandosi il separato deposito delle motivazioni. 

    DIRITTO

    ***

    Preliminarmente, è d’uopo rilevare che la ricostruzione degli eventi post gara, come dedotta dalle Società reclamanti e ripresa dal G.S.N. nell’incipit del proprio provvedimento, è risultata confermata all’esito del presente giudizio, sicché essa può ben assumersi come «circostanza non controversa» (v. pag. 1 del Comunicato n. 6:“-si è proceduto alla premiazione della gara sulla base dell’ordine di arrivo consegnato all’organizzazione, sottoscritto dal Giudice di Arrivo che aveva personalmente effettuato un rilevamento dei tempi che a un sommario riscontro corrispondevano a quelli rilevati dai cronometristi ufficiali della FICR. -alcuni atleti (categoria H4) facevano rilevare un errore di battitura nell’ordine di arrivo e di conseguenza erano state regolarmente modificate le posizioni di due atleti. -durante la premiazione delle prime 25 categorie non si erano verificate formali contestazioni. -solo in occasione delle premiazioni della 26^ ed ultima categoria (tandem) era riscontrato un ulteriore errore, dovuto all’inserimento nell’ordine di arrivo di una coppia il cui doppiaggio non era stato rilevato. – il Presidente di Giuria anziché rettificare l’Ordine di Arrivo, come era stato fatto in precedenza per l’altra categoria, a seguito della segnalazione del secondo errore procedeva all’annullamento della prova. –Tale decisione era resa pubblica con un secondo comunicato, sul quale non è stato possibile promuovere alcuna forma di contestazione, né da parte delle Società sportive né dagli atleti che avevano già lasciato il luogo della manifestazione, dato che la premiazione di quasi tutti loro era avvenuta ed erano ignari del provvedimento che li riguardava”).   

    Al contrario, risulta «circostanza controversa» l’esistenza di deficienze del sistema di cronometraggio: deficienze che vengono ribadite e confermate da taluni e, al contempo, negate e contestate da talaltri, con pari dignità fidefaciente.

    Trattandosi di questione di difficile discernimento a posteriori, la Corte Sportiva d’Appello non può che pronunciarsi «allo stato degli atti e delle risultanze istruttorie», col soccorso dei principi generali dell’ordinamento sportivo, al fine di inquadrare la vicenda nella sua più corretta cornice giuridica.

    Il punto da cui muovere – come correttamente osservato dallo stesso G.S.N. – è il principio secondo cui “I rapporti dei commissari hanno forza probante rispetto ai fatti constatati fino a prova contraria” (art. 1.2.128 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo I – Organizzazione Generale).

    La normativa, dunque, attribuisce forza probatoria privilegiata agli accertamenti operati dalla Giuria, ma si tratta di una presunzione relativa e non assoluta, intendendosi per tale quella contro cui è sempre ammessa la prova contraria.

    Ad avviso della Corte Sportiva d’Appello, tale forza privilegiata non ricorre nel caso di specie, considerando come si sia al cospetto di due provvedimenti che, pur emanati dallo stesso organo e nel medesimo contesto, risultano in evidente contraddizione tra loro.

    Da un lato, infatti, v’è la pubblicazione, alle ore 15:00, del Comunicato di Giuria n. 1 e dell’Ordine di Arrivo per tutte le categorie della prova a cronometro.

    Dal lato opposto, invece, si pone la successiva pubblicazione, alle ore 16:18, del Comunicato di Giuria n. 2, con cui si dispone l’annullamento della prova per deficienze del sistema di cronometraggio (per tale dovendosi correttamente intendere il “considerare la corsa come non disputata”: art. 2.2.029 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo 2 – Prove su Strada, applicabile in via analogica per difetto di una previsione espressa per la tipologia di gara in oggetto).

    La rilevata contraddittorietà di provvedimenti, dunque, è tale da escludere la fede privilegiata che assiste ordinariamente il rapporto di giuria, e che – qui pure – avrebbe ricevuto sicuro e pieno vigore, se solo il provvedimento di «annullamento» fosse stato così tempestivo da inerire il fatto di corsa o, comunque, da inibire in radice qualsiasi forma di classificazione.

    Considerazione, questa, che ne reca subito un’altra, ovvero che, non essendo stato proposto alcun reclamo ufficiale contro l’ordine di arrivo (tanto nei 30 minuti successivi alla sua esposizione, quanto in seguito), il Comunicato di Giuria n. 2 è sopraggiunto allorquando la gara si era già formalmente conclusa, e cioè in un momento in cui quella Giuria non aveva più competenza ad adottarlo. E ciò troverebbe riscontro nella circostanza che la stessa Direzione di Organizzazione ed il Medico di Gara avessero già ultimato i rispettivi adempimenti ed abbandonato la Sede di Giuria.

    La normativa, invero, scandisce puntualmente i tempi di conclusione della gara e li fa decorrere dall’esposizione dell’Ordine di Arrivo: 30 minuti per i reclami e, in loro mancanza, in ulteriori 30 minuti per le premiazioni. Ciò significa che, trascorsi 60 minuti dalla suddetta esposizione, la gara deve intendersi conclusa a tutti gli effetti.

    D’altra parte, la stessa normativa neppure prevede, in capo alla Giuria, un potere di «revoca» in autotutela della classificazione, limitandosi a prescrivere il solo rimedio del «reclamo» da parte dei terzi controinteressati.

    A conferma e definitivo schiarimento, infine, si possono svolgere ulteriori riflessioni sulla natura dell’Ordine di Arrivo nelle prove a cronometro (e non solo).

    Nell’ordinamento sportivo ciclistico, la classificazione delle prove a cronometro è il risultato di una competenza concorrente: del Giudice di Arrivo, che assume la responsabilità della stesura delle classifiche; dei Cronometristi, che assumono invece la responsabilità della rilevazione dei tempi (art. 1.2.119 Regolamento dello Sport Ciclistico U.C.I.; art. 7.2 Regolamento Paralimpico; art. 104 R.T. Settore Strada).

    Una volta che la classificazione venga resa pubblica col mezzo dell’affissione e non cada oggetto di reclamo, nei tempi e con le forme prescritte, l’ordine di arrivo diviene definitivo e fa stato nei confronti di tutte le componenti federali, assumendo la valenza di atto facente pubblica fede a fini sportivi.

    Vero è che, nella pratica, si assiste talvolta a delle modifiche o correzioni, ma trattasi pur sempre di episodi correlati alla necessità di ovviare ad imprecisioni, errori materiali o di singoli posizionamenti, non certo di situazioni – come quella in discorso – di cancellazione della classificazione nella sua integralità ed essenza. 

    Trattandosi di un principio immanente dell’ordinamento sportivo ciclistico, posto a presidio del legittimo affidamento ingenerato nei terzi, non può essere in alcun caso derogato.

    ***

    Rimossa la fede privilegiata al rapporto di giuria, come poc’anzi riferito, le deficienze del sistema di cronometraggio debbono essere dimostrate in concreto, con ogni possibile mezzo di prova.

    Per quanto concerne l’operato dei Cronometristi, la disamina degli atti ha portato ad evidenza della: i) dislocazione dei Cronometristi sulla linea di partenza e di arrivo; ii) rilevazione dei tempi con l’impiego di un’apparecchiatura elettronica di cronometraggio (c.d. strisciate); iii) trasposizione dei tempi nei moduli della Federazione Italiana Cronometristi (Allegato 5 ed Allegato b) di parte reclamante).

    Dal che se ne inferisce, almeno in apparenza, un operato conforme ai canoni ordinariamente prescritti (art. 7.2 R.T. Settore Paraciclismo, nonché artt. 104 e 143 R.T. Settore Strada).

    Al contrario, non v’è evidenza che tale documentazione sia stata rimessa dai Cronometristi nelle mani del Giudice di Arrivo, ai fini della stesura dell’Ordine di Arrivo e, più in generale, di una cooperazione in base alle responsabilità di ciascuna funzione (art. 1.2.105 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo I – Organizzazione Generale).

    La Giuria, infatti, ha avuto il responso cronometrico solo tramite l’Organizzazione (v. Verbale del 21 giugno 2018 “…i cronometristi non sono mai venuti in Sede di Giuria e gli stessi tempi sono stati recapitati tramite l’organizzazione”). Il che, giustappunto, rende controverso persino che i Cronometristi siano stati presenti nella Sede di Giuria, per concludere i propri adempimenti ed eventualmente essere interpellati a chiarimenti, dal momento che la sede di premiazione non è notoriamente quella di giuria (v. Allegato a) di parte reclamante: “…i cronometristi, presenti in sede di premiazione, fin quasi al termine delle stesse non sono stati interpellati né direttamente e neppure raggiunti da richieste telefoniche di chiarimento, mentre le classifiche, almeno fino alle 16.00 erano pubblicamente esposte presso la sede di premiazione,…”).

    Ma nemmeno è stato dimostrato, ad onor del vero, che la Giuria li abbia interpellati, anche per il tramite dell’Organizzazione.

    Quel che può dirsi allora – per quanto emerso nella fase istruttoria – è che non sono state ravvisate negligenze o noncuranze di intensità tale da ingenerare responsabilità a carico delle varie componenti.

    Corretta è risultata la dislocazione in gara della Giuria (Giudice d’Arrivo sul palco, assistito dal Segretario; Componente di Giuria a presidio delle operazioni di partenza; Presidente di Giuria e Giudice in Moto a controllo lungo il percorso). 

    Corretta, ancorché forse non ottimale, è risultata la dislocazione dei Cronometristi (alla partenza, all’arrivo e con il c.d. avvistatore), quantunque non spetti all’Organizzazione, né alla Giuria e neppure agli Organi di Giustizia il sindacato sul migliore posizionamento in gara dei cronometristi ufficiali della F.I.Cr.

    Conforme alla normativa ed agli standard delle prove internazionali, inoltre, è risultato l’apparato di cronometraggio elettronico. E lo stesso dicasi degli approntamenti logistici (palco rialzato, segreteria, transennatura ecc.). 

    Pertanto, sotto lo specifico profilo del sistema di cronometraggio – che, si badi, è l’unico a cadere oggetto di censura in questa sede – la Corte Sportiva d’Appello non ravvisa deficienze interamente ascrivibili ad una responsabilità dell’Organizzazione, responsabilità che, peraltro, si configurerebbe di natura oggettiva.

    E’ sicuramente vero e non può ignorarsi che, nel corso della gara o successivamente, è intervenuto un qualche fattore che ne ha impedita la sua più felice conclusione. Ma di ciò non può farsi addebito alla sola Organizzazione, allorquando sia controversa la genesi di tale fattore e, sullo sfondo, si intravveda un intreccio di possibili corresponsabilità.

    In ogni caso, secondo i principi dell’ordinamento sportivo, quando una determinata infrazione non risulti acclarata in modo sicuro ed obiettivo, con riferimento tanto al nesso causale, quanto alla concreta imputabilità soggettiva, una responsabilità non può essere affermata con il dovuto grado di certezza, talché essa è destinata a permanere nel limbo come aporia.

    Da ultimo, in una prospettiva de iure condendo, che muova dai principi generali (cfr. art. 1.2.115 “L’organizzatore in particolare deve far sì che i commissari possano svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni”; artt. 1.2.035 “L’organizzatore deve agire affinché la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni materiali per tutte le parti coinvolte: corridori, accompagnatori, persone ufficiali, commissari…” e 1.2.036 “L’organizzatore si sforzerà di raggiungere sempre la miglior qualità di organizzazione utilizzando i mezzi a sua disposizione”), non può sottacersi l’auspicio di una modifica regolamentare che preveda – nelle gare a partecipazione contemporanea, in un medesimo e circoscritto campo di gara, di più categorie eterogenee di atleti, per età ed espressione di valori – l’introduzione dell’obbligatorietà del servizio di cronometraggio a mezzo di video-link e transponder, oggi solamente «consigliato» per alcune categorie agonistiche (v. ad esempio artt. 5.1.9 e 6.1.7 delle N.T.A. 2018 Strada Elite-U23-Junior-Donne).

    ***

    La normativa in materia di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia non contempla ipotesi di restituzione, neppure in caso di accoglimento del reclamo (art. 11 del Regolamento di Giustizia).     Né possono trarsi validi argomenti, di segno affermativo, da altre norme del medesimo Regolamento – come ad esempio l’art. 15, che contempla il diverso caso della condanna alle spese per lite temeraria – perché quello dinanzi ai Giudici Sportivi non è un processo contenzioso e per parti, destinato a concludersi con una soccombenza.

    Neppure possono trarsi spunti interpretativi dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (tanto nella versione oggi vigente, quanto in quella di imminente novellazione).

    L’art. 7, secondo comma, di tale Codice, nello stabilire che le “…condizioni di ripetibilità del contributo…sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia…”, altro non fa che rinviare al Regolamento di Giustizia della FCI, il quale – come detto – è del tutto silente sul punto. 

    ***

    La Corte Sportiva d’Appello,

    P.Q.M.

     

    Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9/5/2018  e pubblicata con comunicato n. 6 del 10/5/2018;

    •  Annulla il provvedimento assunto dal Collegio di Giuria con comunicato di gara n. 2 dell’ 8/4/2018, esposto alle ore 16,18 all’esito della prova a cronometro della gara paralimpica “Due Giorni del Mare” e per l’effetto dispone di omologare i risultati della suddetta prova come da Ordine di arrivo di cui al Comunicato n. 1 di gara dell’8/4/2018 esposto alle ore 15,00;
    •  Annulla l’ammenda di € 200 comminata dal Giudice Sportivo Nazionale alla società organizzatrice ASD Ciclo Abilia per carenze organizzative
    •  Respinge la richiesta di rimborso della tassa di accesso agli Organi di Giustizia federali.

     

     

    IL PRESIDENTE

    Dott. Paolo PADOIN

     

     

     

    Pubblicato in data 10/07/2018

     

    Lascia un commento

    N.ยฐ 3 del 2018

    10 Luglio, 2018

    Rg n. 1 / 2018

    Comunicato N. 3 del 10/07/18

    La Corte Sportiva d’Appello, riunita in Firenze in data 21 Giugno 2018, formata dai seguenti componenti:

      PAOLO PADOIN                                                PRESIDENTE

      Samuel LORENZETTO                                      COMPONENTE

      Luca MENICHETTI                                            COMPONENTE

    assistiti dal Sig.  FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario

    completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti per la  decisione, ha pronunciato la decisione sul ricorso ASD CICLO ABILIA e ASD ANMIL SPORT, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale  del 9 Maggio 2018, pubblicata in data 10 Maggio 2018   (gara  143297 del 7-8/4/2018  -  La Due Giorni del Mare)

    FATTO

    1) Con Reclamo ai sensi dell’art. 24 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI (protocollo n. 0002694/18 del giorno 11 aprile 2018), le società A.S.D. Ciclo Abilia (Cod. 08E3125) e A.S.D. Anmil Sport Italia (Cod. 11F3136), in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, Sig.ri Umberto Ricci e Pierino Dainese, ricorrevano al Giudice Sportivo Nazionale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia annullare un provvedimento assunto dal Collegio di Giuria in data 08.04.2018 con comunicato n. 2 all’esito della gara disputatasi in Massa, denominata “4^ Due Giorni del Mare 2018”, organizzata dall’A.S.D. Ciclo Abilia con la collaborazione e la partecipazione dell’A.S.D. Anmil Sport Italia, e nel contempo voler omologare i risultati come da ordine di arrivo firmato dai Giudici di Gara”.

    2) Il provvedimento gravato era il Comunicato di Gara n. 2 del giorno 8 aprile 2018, per effetto del quale il Collegio di Giuria disponeva che “A causa di deficienze del sistema di cronometraggio, il collegio dei commissari in accordo con la direzione di organizzazione decide di annullare la prova a cronometro. Di conseguenza, i risultati ufficiali della gara “La due Giorni del Mare” saranno basati esclusivamente sulla prova su strada del 07.04.2018”.

    3) Il Giudice Sportivo Nazionale, nei limiti di quanto consentito in quella sede di giudizio, lo istruiva disponendo l’acquisizione della dichiarazione del Giudice di Gara, Sig. Gianfranco Martinengo (assunta come prot. 0002924/18 del 24 aprile 2018) e della ulteriore documentazione prodotta dalle Società reclamanti (assunta come prot. 0003014/18 del 4 maggio 2018).

    4) All’esito di tale istruttoria, con Comunicato n. 6 del 9 maggio 2018, pubblicato il successivo 10 maggio 2018, il medesimo Giudice Sportivo Nazionale concludeva per il non accoglimento del reclamo, in quanto “Non si ravvisano raggiunti elementi sufficienti a costituire la prova contraria utile per l’annullamento del provvedimento della Giuria”. E tanto avendo egli rilevato “- che la Gara ha avuto uno svolgimento particolarmente complesso, per il numero dei partecipanti e per il numero delle categorie che hanno disputato la gara contestualmente. - che di conseguenza sia il Giudice di Arrivo sia i Cronometristi non hanno goduto delle condizioni ottimali per assolvere con l’estrema precisione necessaria le loro funzioni. - che i cronometristi non erano posizionati sul palco ed il palco ostruiva al cronometrista la visibilità degli atleti che transitavano sul traguardo anche in gruppetti numerosi (tale fatto non ha consentito al Giudice di Arrivo di abbinare sempre in tempo reale i tempi corretti dei singoli atleti), e cambiavano posizione dopo l’ordine cronologico preannunciato dal cronometrista preavvistatore. – che la collocazione indicata non favoriva la lettura dei numeri degli atleti. - che la Giuria ha rilevato la “deficienza del sistema di cronometraggio” nella prova e con tale motivazione ha proceduto all’annullamento della gara. – che il PUIS Federale elenca tra le infrazioni tecnico organizzative a carico della Società organizzatrice l’insufficienza del servizio di cronometraggio in una gara. - che il Regolamento tecnico Federale, al titolo 1, art. 1.06.02, stabilisce che l’accertamento da parte della Giuria delle violazioni delle norme regolamentari ha valore probante, salvo prova contraria. - che la descrizione delle condizioni di gara desunta sia dalla relazione del Giudice Martinengo sia da quella della Federazione dei Cronometristi evoca difficoltà tali da far ritenere difficile la certezza della precisione dei tempi e quindi della classifica. - che la differente collocazione ha forse impedito la collaborazione tra le due funzioni. - che l’ottimale svolgimento del servizio avrebbe tratto giovamento dalla utilizzazione di chips e fotofinish. – che le informazioni acquisite in ordine alle modalità di svolgimento della gara, nonostante le circostanze illustrate nel ricorso, non permettono di ritenere acquisita la prova di fatti che superino il valore probante dell’accertamento da parte della Giuria della violazione regolamentare indicata”.

    5) Con Reclamo ai sensi dell’art. 29 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI (protocollo n. 0003339/18 del 18 maggio 2018), le medesime Società gravavano la predetta decisione del G.S.N. col mezzo dell’appello, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’On.le Corte Sportiva d’Appello della FCI, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale in data 09.05.2018 con comunicato n. 6 pubblicato in data 10.05.2018,: - annullare il provvedimento assunto dal Collegio di Giuria con comunicato di gara n. 2 del 08.04.2018 all’esito della prova a cronometro della gara paralimpica “Due Giorni del Mare” e per l’effetto omologare i risultati come da ordine di arrivo di cui al comunicato n. 1 di gara; - In ogni caso, annullare l’ammenda di € 200,00 comminata alla società organizzatrice A.S.D. Ciclo Abilia per carenze organizzative; - Disporre il rimborso della tassa di accesso agli organi di giustizia federale versata dalle reclamanti”.

    6) La Corte Sportiva d’Appello, rilevata preliminarmente la tempestività e la procedibilità dell’impugnazione, ne avviava l’istruttoria sulla scorta dei suoi più incisivi poteri, disponendo l’assunzione della prova orale dei Sig.ri Roberto Rancilio, Samantha Cavaldonati, Pierino Dainese e Bruno Batelli, nonché l’acquisizione in atti sia delle dichiarazioni spontanee scritte rese dai Sig.ri Marco Casini e Gianfranco Martinengo, sia della documentazione video-fotografica prodotta dalle Società reclamanti.

    7) In data 21 giugno 2018, completata l’istruttoria e ritenendo di aver acquisito elementi sufficienti, la Corte Sportiva d’Appello decideva nel merito, riservandosi il separato deposito delle motivazioni. 

    DIRITTO

    ***

    Preliminarmente, è d’uopo rilevare che la ricostruzione degli eventi post gara, come dedotta dalle Società reclamanti e ripresa dal G.S.N. nell’incipit del proprio provvedimento, è risultata confermata all’esito del presente giudizio, sicché essa può ben assumersi come «circostanza non controversa» (v. pag. 1 del Comunicato n. 6:“-si è proceduto alla premiazione della gara sulla base dell’ordine di arrivo consegnato all’organizzazione, sottoscritto dal Giudice di Arrivo che aveva personalmente effettuato un rilevamento dei tempi che a un sommario riscontro corrispondevano a quelli rilevati dai cronometristi ufficiali della FICR. -alcuni atleti (categoria H4) facevano rilevare un errore di battitura nell’ordine di arrivo e di conseguenza erano state regolarmente modificate le posizioni di due atleti. -durante la premiazione delle prime 25 categorie non si erano verificate formali contestazioni. -solo in occasione delle premiazioni della 26^ ed ultima categoria (tandem) era riscontrato un ulteriore errore, dovuto all’inserimento nell’ordine di arrivo di una coppia il cui doppiaggio non era stato rilevato. – il Presidente di Giuria anziché rettificare l’Ordine di Arrivo, come era stato fatto in precedenza per l’altra categoria, a seguito della segnalazione del secondo errore procedeva all’annullamento della prova. –Tale decisione era resa pubblica con un secondo comunicato, sul quale non è stato possibile promuovere alcuna forma di contestazione, né da parte delle Società sportive né dagli atleti che avevano già lasciato il luogo della manifestazione, dato che la premiazione di quasi tutti loro era avvenuta ed erano ignari del provvedimento che li riguardava”).   

    Al contrario, risulta «circostanza controversa» l’esistenza di deficienze del sistema di cronometraggio: deficienze che vengono ribadite e confermate da taluni e, al contempo, negate e contestate da talaltri, con pari dignità fidefaciente.

    Trattandosi di questione di difficile discernimento a posteriori, la Corte Sportiva d’Appello non può che pronunciarsi «allo stato degli atti e delle risultanze istruttorie», col soccorso dei principi generali dell’ordinamento sportivo, al fine di inquadrare la vicenda nella sua più corretta cornice giuridica.

    Il punto da cui muovere - come correttamente osservato dallo stesso G.S.N. - è il principio secondo cui “I rapporti dei commissari hanno forza probante rispetto ai fatti constatati fino a prova contraria” (art. 1.2.128 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo I - Organizzazione Generale).

    La normativa, dunque, attribuisce forza probatoria privilegiata agli accertamenti operati dalla Giuria, ma si tratta di una presunzione relativa e non assoluta, intendendosi per tale quella contro cui è sempre ammessa la prova contraria.

    Ad avviso della Corte Sportiva d’Appello, tale forza privilegiata non ricorre nel caso di specie, considerando come si sia al cospetto di due provvedimenti che, pur emanati dallo stesso organo e nel medesimo contesto, risultano in evidente contraddizione tra loro.

    Da un lato, infatti, v’è la pubblicazione, alle ore 15:00, del Comunicato di Giuria n. 1 e dell’Ordine di Arrivo per tutte le categorie della prova a cronometro.

    Dal lato opposto, invece, si pone la successiva pubblicazione, alle ore 16:18, del Comunicato di Giuria n. 2, con cui si dispone l’annullamento della prova per deficienze del sistema di cronometraggio (per tale dovendosi correttamente intendere il “considerare la corsa come non disputata”: art. 2.2.029 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo 2 - Prove su Strada, applicabile in via analogica per difetto di una previsione espressa per la tipologia di gara in oggetto).

    La rilevata contraddittorietà di provvedimenti, dunque, è tale da escludere la fede privilegiata che assiste ordinariamente il rapporto di giuria, e che - qui pure - avrebbe ricevuto sicuro e pieno vigore, se solo il provvedimento di «annullamento» fosse stato così tempestivo da inerire il fatto di corsa o, comunque, da inibire in radice qualsiasi forma di classificazione.

    Considerazione, questa, che ne reca subito un’altra, ovvero che, non essendo stato proposto alcun reclamo ufficiale contro l’ordine di arrivo (tanto nei 30 minuti successivi alla sua esposizione, quanto in seguito), il Comunicato di Giuria n. 2 è sopraggiunto allorquando la gara si era già formalmente conclusa, e cioè in un momento in cui quella Giuria non aveva più competenza ad adottarlo. E ciò troverebbe riscontro nella circostanza che la stessa Direzione di Organizzazione ed il Medico di Gara avessero già ultimato i rispettivi adempimenti ed abbandonato la Sede di Giuria.

    La normativa, invero, scandisce puntualmente i tempi di conclusione della gara e li fa decorrere dall’esposizione dell’Ordine di Arrivo: 30 minuti per i reclami e, in loro mancanza, in ulteriori 30 minuti per le premiazioni. Ciò significa che, trascorsi 60 minuti dalla suddetta esposizione, la gara deve intendersi conclusa a tutti gli effetti.

    D’altra parte, la stessa normativa neppure prevede, in capo alla Giuria, un potere di «revoca» in autotutela della classificazione, limitandosi a prescrivere il solo rimedio del «reclamo» da parte dei terzi controinteressati.

    A conferma e definitivo schiarimento, infine, si possono svolgere ulteriori riflessioni sulla natura dell’Ordine di Arrivo nelle prove a cronometro (e non solo).

    Nell’ordinamento sportivo ciclistico, la classificazione delle prove a cronometro è il risultato di una competenza concorrente: del Giudice di Arrivo, che assume la responsabilità della stesura delle classifiche; dei Cronometristi, che assumono invece la responsabilità della rilevazione dei tempi (art. 1.2.119 Regolamento dello Sport Ciclistico U.C.I.; art. 7.2 Regolamento Paralimpico; art. 104 R.T. Settore Strada).

    Una volta che la classificazione venga resa pubblica col mezzo dell’affissione e non cada oggetto di reclamo, nei tempi e con le forme prescritte, l’ordine di arrivo diviene definitivo e fa stato nei confronti di tutte le componenti federali, assumendo la valenza di atto facente pubblica fede a fini sportivi.

    Vero è che, nella pratica, si assiste talvolta a delle modifiche o correzioni, ma trattasi pur sempre di episodi correlati alla necessità di ovviare ad imprecisioni, errori materiali o di singoli posizionamenti, non certo di situazioni - come quella in discorso - di cancellazione della classificazione nella sua integralità ed essenza. 

    Trattandosi di un principio immanente dell’ordinamento sportivo ciclistico, posto a presidio del legittimo affidamento ingenerato nei terzi, non può essere in alcun caso derogato.

    ***

    Rimossa la fede privilegiata al rapporto di giuria, come poc’anzi riferito, le deficienze del sistema di cronometraggio debbono essere dimostrate in concreto, con ogni possibile mezzo di prova.

    Per quanto concerne l’operato dei Cronometristi, la disamina degli atti ha portato ad evidenza della: i) dislocazione dei Cronometristi sulla linea di partenza e di arrivo; ii) rilevazione dei tempi con l’impiego di un’apparecchiatura elettronica di cronometraggio (c.d. strisciate); iii) trasposizione dei tempi nei moduli della Federazione Italiana Cronometristi (Allegato 5 ed Allegato b) di parte reclamante).

    Dal che se ne inferisce, almeno in apparenza, un operato conforme ai canoni ordinariamente prescritti (art. 7.2 R.T. Settore Paraciclismo, nonché artt. 104 e 143 R.T. Settore Strada).

    Al contrario, non v’è evidenza che tale documentazione sia stata rimessa dai Cronometristi nelle mani del Giudice di Arrivo, ai fini della stesura dell’Ordine di Arrivo e, più in generale, di una cooperazione in base alle responsabilità di ciascuna funzione (art. 1.2.105 Regolamento U.C.I. dello Sport Ciclistico – Titolo I - Organizzazione Generale).

    La Giuria, infatti, ha avuto il responso cronometrico solo tramite l’Organizzazione (v. Verbale del 21 giugno 2018 “…i cronometristi non sono mai venuti in Sede di Giuria e gli stessi tempi sono stati recapitati tramite l’organizzazione”). Il che, giustappunto, rende controverso persino che i Cronometristi siano stati presenti nella Sede di Giuria, per concludere i propri adempimenti ed eventualmente essere interpellati a chiarimenti, dal momento che la sede di premiazione non è notoriamente quella di giuria (v. Allegato a) di parte reclamante: “…i cronometristi, presenti in sede di premiazione, fin quasi al termine delle stesse non sono stati interpellati né direttamente e neppure raggiunti da richieste telefoniche di chiarimento, mentre le classifiche, almeno fino alle 16.00 erano pubblicamente esposte presso la sede di premiazione,…”).

    Ma nemmeno è stato dimostrato, ad onor del vero, che la Giuria li abbia interpellati, anche per il tramite dell’Organizzazione.

    Quel che può dirsi allora - per quanto emerso nella fase istruttoria - è che non sono state ravvisate negligenze o noncuranze di intensità tale da ingenerare responsabilità a carico delle varie componenti.

    Corretta è risultata la dislocazione in gara della Giuria (Giudice d’Arrivo sul palco, assistito dal Segretario; Componente di Giuria a presidio delle operazioni di partenza; Presidente di Giuria e Giudice in Moto a controllo lungo il percorso). 

    Corretta, ancorché forse non ottimale, è risultata la dislocazione dei Cronometristi (alla partenza, all’arrivo e con il c.d. avvistatore), quantunque non spetti all’Organizzazione, né alla Giuria e neppure agli Organi di Giustizia il sindacato sul migliore posizionamento in gara dei cronometristi ufficiali della F.I.Cr.

    Conforme alla normativa ed agli standard delle prove internazionali, inoltre, è risultato l’apparato di cronometraggio elettronico. E lo stesso dicasi degli approntamenti logistici (palco rialzato, segreteria, transennatura ecc.). 

    Pertanto, sotto lo specifico profilo del sistema di cronometraggio - che, si badi, è l’unico a cadere oggetto di censura in questa sede - la Corte Sportiva d’Appello non ravvisa deficienze interamente ascrivibili ad una responsabilità dell’Organizzazione, responsabilità che, peraltro, si configurerebbe di natura oggettiva.

    E’ sicuramente vero e non può ignorarsi che, nel corso della gara o successivamente, è intervenuto un qualche fattore che ne ha impedita la sua più felice conclusione. Ma di ciò non può farsi addebito alla sola Organizzazione, allorquando sia controversa la genesi di tale fattore e, sullo sfondo, si intravveda un intreccio di possibili corresponsabilità.

    In ogni caso, secondo i principi dell’ordinamento sportivo, quando una determinata infrazione non risulti acclarata in modo sicuro ed obiettivo, con riferimento tanto al nesso causale, quanto alla concreta imputabilità soggettiva, una responsabilità non può essere affermata con il dovuto grado di certezza, talché essa è destinata a permanere nel limbo come aporia.

    Da ultimo, in una prospettiva de iure condendo, che muova dai principi generali (cfr. art. 1.2.115 “L’organizzatore in particolare deve far sì che i commissari possano svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni”; artt. 1.2.035 “L’organizzatore deve agire affinché la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni materiali per tutte le parti coinvolte: corridori, accompagnatori, persone ufficiali, commissari…” e 1.2.036 “L’organizzatore si sforzerà di raggiungere sempre la miglior qualità di organizzazione utilizzando i mezzi a sua disposizione”), non può sottacersi l’auspicio di una modifica regolamentare che preveda - nelle gare a partecipazione contemporanea, in un medesimo e circoscritto campo di gara, di più categorie eterogenee di atleti, per età ed espressione di valori - l’introduzione dell’obbligatorietà del servizio di cronometraggio a mezzo di video-link e transponder, oggi solamente «consigliato» per alcune categorie agonistiche (v. ad esempio artt. 5.1.9 e 6.1.7 delle N.T.A. 2018 Strada Elite-U23-Junior-Donne).

    ***

    La normativa in materia di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia non contempla ipotesi di restituzione, neppure in caso di accoglimento del reclamo (art. 11 del Regolamento di Giustizia).     Né possono trarsi validi argomenti, di segno affermativo, da altre norme del medesimo Regolamento - come ad esempio l’art. 15, che contempla il diverso caso della condanna alle spese per lite temeraria - perché quello dinanzi ai Giudici Sportivi non è un processo contenzioso e per parti, destinato a concludersi con una soccombenza.

    Neppure possono trarsi spunti interpretativi dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (tanto nella versione oggi vigente, quanto in quella di imminente novellazione).

    L’art. 7, secondo comma, di tale Codice, nello stabilire che le “…condizioni di ripetibilità del contributo…sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia…”, altro non fa che rinviare al Regolamento di Giustizia della FCI, il quale - come detto - è del tutto silente sul punto. 

    ***

    La Corte Sportiva d’Appello,

    P.Q.M.

     

    Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9/5/2018  e pubblicata con comunicato n. 6 del 10/5/2018;

    •  Annulla il provvedimento assunto dal Collegio di Giuria con comunicato di gara n. 2 dell’ 8/4/2018, esposto alle ore 16,18 all’esito della prova a cronometro della gara paralimpica “Due Giorni del Mare” e per l’effetto dispone di omologare i risultati della suddetta prova come da Ordine di arrivo di cui al Comunicato n. 1 di gara dell’8/4/2018 esposto alle ore 15,00;
    •  Annulla l’ammenda di € 200 comminata dal Giudice Sportivo Nazionale alla società organizzatrice ASD Ciclo Abilia per carenze organizzative
    •  Respinge la richiesta di rimborso della tassa di accesso agli Organi di Giustizia federali.

     

     

    IL PRESIDENTE

    Dott. Paolo PADOIN

     

     

     

    Pubblicato in data 10/07/2018

     

    Carica altro