Le Norme Attuative FCI del Settore Amatoriale e Cicloturistico in vigore alla data odierna stabiliscono, all'art. 1.2.1, che “Le attività di livello cicloamatoriale (Master) definite “gare” si possono svolgere dal 15 febbraio al 15 novembre dell’anno in corso, salvo eventuali deroghe richieste al settore SAN in relazione a particolari condizioni geografiche e climatiche”.
Si rileva tuttavia la divulgazione di un calendario gare, promossa da organizzatori facenti capo agli Enti di Promozione Sportiva in Convenzione con la FCI, non allineata alla precitata norma.
Si richiede pertanto, da parte degli EPS, una puntuale verifica sull'operato dei propri affiliati, al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 1 delle Convenzioni sottoscritte e l'attuazione di quanto stabilito dall'art. 1.2.1 delle NA.
Per completezza si richiama come quanto indicato nel precitato articolo delle Convenzioni derivi dell'autonomia tecnica riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate (titolo IV, art. 20, comma 4 Statuto CONI) e non agli Enti di Promozione Sportiva, i quali “svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate” (titolo VI, art. 26, comma 1) e che possono quindi svolgere “attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità, previa stipula di apposite convenzioni […]” (art. 2, punto 1.a.3 Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva).
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAVINO MARCELLO TOLU