Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 6 agosto 2014, ha approvato la modifica degli articoli 81 e 82 del R.T.A.A. strada. Qui di seguito il testo integrale dei due articoli modificati: Articolo 81 Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro (a norma di quanto stabilisce il successivo art. 82), così come il corridore che viene superato dalla vettura FINE GARA CICLISTICA, deve sempre togliersi i numeri di gara e, se richiesto, consegnarli al Direttore di Corsa oppure al veicolo di “fine corsa” oppure ad un Componente della Giuria. Non deve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara, assumendo, ad ogni effetto, la figura di semplice utente della strada. Articolo 82 Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale, il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro dei corridori che siano in ritardo ritenuto incolmabile oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forze dell’ordine al seguito della corsa e sul percorso. La misura del ritardo e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e Presidente di Giuria (in applicazione delle prescrizioni consentite nell’autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione) e comunicate, prima della partenza durante la riunione tecnica, ai Direttori Sportivi; sarà compito e responsabilità di questi ultimi avvisare i propri atleti. Il ritiro dei corridori ritenuti in ritardo è disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o dal suo Vice e deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi. Dei provvedimenti adottati in materia, dovrà essere informata la Giuria. Il Presidente Commissione Strada-Pista
Ruggero Cazzaniga