Facendo seguito alle disposizioni impartite dal Consiglio Federale nella riunione del 5-6 Agosto u.s, si riportano le indicazioni stabilite dal Regolamento Tecnico Attività Agonistica in merito al tesseramento e all'attività degli Atleti:
-art 2: chiunque intenda svolgere una attività specifica nell'ambito di una manifestazione ciclistica federale deve essere in possesso della relativa tessera da rilasciarsi secondo le procedure emanate dalla FCI e contenute nel Regolamento Organico.
-art 3: il possesso della tessera della FCI comporta per tutti i tesserati l'impegno al rispetto, dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, delle Norme Sportive Antidoping e di ogni altro Regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale.
-art 5: ai tesserati della FCI non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di Società sospese o non affiliate alla FCI. I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di federazione ciclistica straniera se non con specifica autorizzazione della FCI.
Il tesserato FCI non può esserlo anche per altri Enti e/o altre Federazioni Straniere affiliate all'UCI."
Va da sé quindi, che per un Atleta tesserato FCI non è ammissibile la partecipazione a manifestazioni in Italia non organizzate sotto l'egida FCI.
Parimenti a quanto accade per le altre categorie agonistiche, l'attività all'Estero è ammessa a seguito di rilascio autorizzazione dalla FCI stessa.
I Comitati Regionali sono pregati della massima diffusione tra le Società territorialmente di competenza.
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione che verrà prestata e si conferma che, come sempre, la Commissione e la Segreteria di Settore rimangono a disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti
Il Responsabile
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
Roberto Rancilio