Delibere del G.S.N.

    Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:

    IL GIUDICE SPORTIVO

    LETTO il dispositivo n° 22/2020 deliberato in data 4 febbraio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping/C.O.N.I. II sezione, nei confronti del Sig. LUCA COLNAGHI tesserato per l’anno 2020 con la soc. ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR cod. 03C0373 cat. UNDER 23 –

    VISTO l’art. 6 del Regolamento Organizzativo Interno dell’attività di supporto ai controlli Antidoping/FCI

    DELIBERA:

    il Signor LUCA COLNAGHI tesserato per l’anno 2020 con la soc. ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR cod. 03C0373 cat. UNDER 23 è escluso dall’ordine di arrivo delle gare:

    2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23

    società organizzatrice NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 S.S.D.A.R.L. cod. 07G1809 c/o il Sig. Marco Selleri – Via Borgo General Vitali, 67 – 40027 Mordano (BO) – che ha avuto luogo a Loc. varie in data 30 e 31 agosto 2020

    posizione nell’ordine di arrivo delle due tappe 1° classificato nella categoria “UNDER 23

    CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23

    società organizzatrice S.C. CERETOLESE 1969 ASD cod. 07L0149 – Via Allende, 13 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – che ha avuto luogo a Casalecchio di Reno (BO) in data 13 settembre 2020

    posizione nell’ordine di arrivo 3° classificato nella categoria “UNDER 23


    Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:

    IL GIUDICE SPORTIVO

     

    VISTA                     la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping/C.O.N.I. II sezione nel procedimento disciplinare a carico del Sig. LUCA COLNAGHI infliggeva lui la sanzione di tre (3) mesi e dichiarava l’invalidazione dei risultati da lui conseguiti

    VISTO                 il proprio provvedimento pubblicato con il comunicato n° 8 dell’ 11 settembre 2020 (2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23) – e il comunicato n° 11 del 29 settembre 2020 (CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23) con il quale si omologavano le gare suddette

    DELIBERA

    la modifica dei provvedimenti di omologazione pubblicati con i comunicati n° 8 dell’ 11 settembre 2020 (2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23) – e il comunicato n° 11 del 29 settembre 2020 (CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23) – mediante l’esclusione del Sig. LUCA COLNAGHI dagli ordini di arrivo delle gare sopra indicate – e in base all’art. 6 PUNTO 2 del Regolamento Organizzativo Interno dell’Attività di Supporto ai Controlli Antidoping dichiara che la posizione conseguita dal Sig. LUCA COLNAGHI nella gare del 2020 2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23  e CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23 sia acquisita dall’atleta subito dopo classificato – di conseguenza, anche tutti gli altri atleti regolarmente classificati scalano di una posizione.

     

    Il Giudice Sportivo Nazionale

    (Avv. Pasquale de Palma)

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 5 del 2021

    9 Febbraio, 2021

    Delibere del G.S.N.

    Comunicato N. 5 del 09/02/21

    Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:

    IL GIUDICE SPORTIVO

    LETTO il dispositivo n° 22/2020 deliberato in data 4 febbraio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping/C.O.N.I. II sezione, nei confronti del Sig. LUCA COLNAGHI tesserato per l’anno 2020 con la soc. ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR cod. 03C0373 cat. UNDER 23 –

    VISTO l’art. 6 del Regolamento Organizzativo Interno dell’attività di supporto ai controlli Antidoping/FCI

    DELIBERA:

    il Signor LUCA COLNAGHI tesserato per l’anno 2020 con la soc. ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR cod. 03C0373 cat. UNDER 23 è escluso dall’ordine di arrivo delle gare:

    2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23

    società organizzatrice NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 S.S.D.A.R.L. cod. 07G1809 c/o il Sig. Marco Selleri – Via Borgo General Vitali, 67 – 40027 Mordano (BO) – che ha avuto luogo a Loc. varie in data 30 e 31 agosto 2020

    posizione nell’ordine di arrivo delle due tappe 1° classificato nella categoria “UNDER 23

    CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23

    società organizzatrice S.C. CERETOLESE 1969 ASD cod. 07L0149 – Via Allende, 13 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – che ha avuto luogo a Casalecchio di Reno (BO) in data 13 settembre 2020

    posizione nell’ordine di arrivo 3° classificato nella categoria “UNDER 23


    Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:

    IL GIUDICE SPORTIVO

     

    VISTA                     la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping/C.O.N.I. II sezione nel procedimento disciplinare a carico del Sig. LUCA COLNAGHI infliggeva lui la sanzione di tre (3) mesi e dichiarava l’invalidazione dei risultati da lui conseguiti

    VISTO                 il proprio provvedimento pubblicato con il comunicato n° 8 dell’ 11 settembre 2020 (2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23) – e il comunicato n° 11 del 29 settembre 2020 (CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23) con il quale si omologavano le gare suddette

    DELIBERA

    la modifica dei provvedimenti di omologazione pubblicati con i comunicati n° 8 dell’ 11 settembre 2020 (2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23) – e il comunicato n° 11 del 29 settembre 2020 (CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23) – mediante l’esclusione del Sig. LUCA COLNAGHI dagli ordini di arrivo delle gare sopra indicate – e in base all’art. 6 PUNTO 2 del Regolamento Organizzativo Interno dell’Attività di Supporto ai Controlli Antidoping dichiara che la posizione conseguita dal Sig. LUCA COLNAGHI nella gare del 2020 2^ E 3^ TAPPA GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23  e CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23 sia acquisita dall’atleta subito dopo classificato – di conseguenza, anche tutti gli altri atleti regolarmente classificati scalano di una posizione.

     

    Il Giudice Sportivo Nazionale

    (Avv. Pasquale de Palma)

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