Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:
IL GIUDICE SPORTIVO
LETTO il dispositivo dell’accettazione delle conseguenze a seguito della violazione del Regolamento Antidoping (ADRV), nei confronti del Sig. STEFANO LANZI tesserato per l’anno 2021 con la soc. LISSONE MTB ASD cod. 02V1849 cat. MASTER 4 –
VISTO l’art. 6 del Regolamento Organizzativo Interno dell’attività di supporto ai controlli Antidoping/FCI
DELIBERA:
il Signor STEFANO LANZI tesserato per l’anno 2021 con la soc. LISSONE MTB ASD cod. 02V1849 cat. MASTER 4, è escluso dall’ordine di arrivo della gara:
MONDIALE XCM MASTER
Svoltasi a Barga – Loc. Il Ciocco (Lucca) in data 25 settembre 2021
posizione nell’ordine di arrivo 1° classificato nella classifica di categoria “MASTER 4”
posizione nell’ordine di arrivo 4° classificato nella classifica generale
Delibera del Giudice Sportivo Nazionale:
IL GIUDICE SPORTIVO
VISTA l’accettazione delle conseguenze a seguito della violazione del Regolamento Antidoping (ADRV) nel procedimento disciplinare a carico del Sig. STEFANO LANZI infliggeva lui la sanzione della squalifica di 18 mesi e dichiarava l’invalidazione dei risultati da lui conseguiti (artt. 9,10,1 e 10.10 dell’UCI ADR)
VISTI i propri provvedimenti pubblicati con il comunicato n° 39 del 01 ottobre 2021 (MONDIALE XCM MASTER) – con il quale si omologava la gara suddetta
DELIBERA
la modifica del provvedimento di omologazione pubblicato con il comunicato n° 39 del 01 ottobre 2021 (MONDIALE XCM MASTER) – mediante l’esclusione del Sig. STEFANO LANZI dall’ordine di arrivo della gara sopra indicata – e in base all’art. 6 PUNTO 2 del Regolamento Organizzativo Interno dell’Attività di Supporto ai Controlli Antidoping dichiara che le posizioni conseguite dal Sig. STEFANO LANZI nella gara del 2021 MONDIALE XCM MASTER siano acquisite dagli atleti subito dopo classificati – di conseguenza, anche tutti gli altri atleti regolarmente classificati scalano di una posizione.
Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Pasquale de Palma)