RICORRENTE U.C. SCAT AD, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Emilia Romagna del 9 Maggio 2017 (gara 129654 del 1.05.17 – 38° Trofeo Ugo La Malfa).
La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio in data 3 Giugno 2017, formata dai seguenti componenti:
PAOLO PADOIN – PRESIDENTE
FRANCESCO CONTI – COMPONENTE
LUCA MENICHETT – COMPONENTE
assisiti dal Sig. FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario
ha assunto la seguente decisione sul ricorso depositato il 13 Maggio 2017 dalla U.C. SCAT A.D. (cod. 05 Q 0058) avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Emilia R. contenuta nel Comunicato n. 10 del 9 maggio 2017, inerente la gara (cod. 129654) 38° TROFEO UGO LA MALFA del 1 Maggio 2017.
In detto comunicato il Giudice Sportivo – ad integrazione e parziale sostituzione del Comunicato n. 9 dell’8/5/2017, nel quale la gara era stata omologata senza provvedimenti – riportava i provvedimenti relativi a fatti di corsa adottati dalla Giuria che, nello specifico, ai sensi dell’Art. 2.1. del PUIF escludeva dall’ordine di arrivo l’atleta Flavio Cavina della U.C. SCAT AD, per “Rapporto irregolare riscontrato dopo la gara ” e sanzionava il D.S. Sarasini Davide, con l’ammenda di € 200.
La U.C. SCAT AD con reclamo ex Art. 29 Reg. Giustizia del 13.5.2017 a mezzo dell’Avv. Celestino Salami, come da delega in atti, contestava il provvedimento ritenendo anzitutto che il Comunicato n. 10/2017, emesso ad integrazione e parziale sostituzione del precedente comunicato n. 9, sia inficiato nella sua validità. In secondo luogo, si censura il provvedimento ritenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’Art. 3.14 delle norme attuative 2017 con riferimento all’ipotesi della mancata presentazione al controllo rapporti e non già l’Art. 2.1 bis del PUIS (approvato con Del. Pres. n. 26 del 15.3.2017), che si riferisce alla diversa ipotesi del Rapporto irregolare riscontrato dopo la gara.
La Corte, preso atto della tempestività e regolarità del reclamo lo ritiene ammissibile e procede al suo esame nel merito.
La Corte ritiene, quanto al primo punto, che il comunicato n. 10 sia stato validamente emesso dal Giudice Sportivo e, come tale, sia idoneo a produrre i propri effetti. La lamentata erronea indicazione degli estremi del provvedimento, infatti, si riferisce alla lettera accompagnatoria del medesimo e non già al contenuto del comunicato n. 10, il quale risulta pertanto del tutto legittimo ed efficace.
Per quanto attiene al secondo punto – relativo all’ illegittimità del provvedimento – la Corte ritiene preliminarmente di dover individuare la corretta normativa applicabile alla fattispecie.
A tal proposito, si richiama la decisione della Corte Federale di Appello del 2 luglio 2015 con la quale è stato chiarito che, in presenza di plurime disposizioni normative afferenti una medesima fattispecie, debba essere applicata quella con carattere di specialità. Sotto questo aspetto, quindi, l’art. 2.1 bis del PUIS, a decorrere dal 15 Marzo 2017, si configura come norma speciale rispetto alla antecedente normativa generale rappresentata dal Regolamento Tecnico e dalle Norme Attuative.
E’ pur vero che il citato Art. 2.1 bis PUIS, a differenza di quanto previsto dall’Art. 3.14 delle N.A., non cita espressamente l’ipotesi della mancata presentazione al controllo rapporti, limitandosi a prevedere il solo caso del rapporto irregolare riscontrato dopo la gara, ma ciò non costituisce motivo ostativo ad una interpretazione logico-sistematica dei regolamenti sportivi, nel senso di una equiparazione tra l’ipotesi di mancata presentazione e di rapporto non corretto riscontrato al controllo rapporti. Ciò si evince esplicitamente dallo stesso Art. 3.14 delle N.A., ragione per cui non v’è motivo di ritenere che identica equiparazione non possa operare anche nella nuova ipotesi di cui all’art. 2.1.
Ad ulteriore chiarimento, infine, la Corte ritiene di dover precisare che l’obbligo di sottoporsi alla misurazione dei rapporti successivamente alla conclusione della gara per i primi 5 atleti arrivati è posto direttamente dalla normativa a carico degli atleti, i quali dovrebbero esserne resi edotti dai Direttori Sportivi. Conseguentemente, salvo il caso di impossibilità o forza maggiore, non riscontrato nel caso di specie, debbono trovare piena applicazione le sanzioni previste a carico dell’atleta e del Direttore Sportivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo confermando la sanzione inflitta dal G.S.R.
Si comunica alle parti interessate.
IL PRESIDENTE
Dott. Paolo PADOIN
Data di pubblicazione: 05/06/2017