Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 26 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Monica Villa, nonché il Segretario, Sig.Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
RG 25 /2019 – BUSO MORENO – Ricorso per annullamento delibera Presidente Federale n. 46 del 2 aprile 2019 e/o la disapplicazione art. 5 Reg. Tecnico Amatoriale e art. 13 Norme Attuative SAN
E’ presente per il ricorrente l’Avv. Stefano Malfatti il quale si riporta integralmente al proprio ricorso ed alla memoria integrativa depositata insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate
Per la FCI è presente l’avv. Nuri Venturelli il quale, non contesta il deposito della memoria integrativa di controparte seppur a suo dire irrituale e si riposta alla propria memoria di costituzione insistendo per il rigetto dell’avverso ricorso
All’esito della discussione, il Tribunale federale
Premesso
Con ricorso notificato il 12 luglio 2019 il Sig. Moreno Buso ha impugnato la delibera n. 46 adottata in data 2.4.2019 dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana con la quale veniva disposta la "immediata sospensione degli effetti del tesseramento, per accertata carenza dei requisiti per il rilascio, del tesserato Moreno Buso fino alla definizione del relativo procedimento di giustizia federale " ed ha chiesto l'annullamento della predetta delibera presidenziale n. 46/2019 e/o la disapplicazione dell'art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dell'alt.1.1.3 Norme Attuative SAN, "norme introdotte con delibera del Consiglio Federale, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping
Il ricorrente riferiva di essere stato sanzionato nel dicembre 2014 dal TNA del CONI "con la sanzione di due anni di squalifica dal 3 settembre 2014 al 3 settembre 2016" per essere risultato positivo in un controllo effettuato il 12.7.2014 "per eritropoietina ricombinante" e di non aver impugnato il provvedimento;
Precisava che, trascorsi i due anni, in piena buona fede. in data 7.1.2019 aveva richiesto nuovo tesseramento "per il tramite dell 'ASD Teana Lenoix (cod. id. 03E260) della quale il ricorrente è il Vice Presidente e di aver indicato in calce alla richiesta di tesseramento di aver scontato una squalifica dal 3,92014 al 3.9.2016, allegando documentazione:
Nella narrativa del ricorso il Sig. Buso specificava di aver avuto notizia della delibera presidenziale 46/2019 solo a seguito della notifica nel giugno 2019 di un provvedimento di conclusione di indagini adottato dalla Procura Federale nell'ambito del processo disciplinare 6/2019, Precisava che il provvedimento presidenziale gli era materialmente pervenuto in data 13,6.2019 a seguito di accesso agli atti;
In data 18.04.2019 il Consiglio Federale della FCI con delibera n. 47 (che si produce) ratificava la delibera presidenziale n. 46/2019
In diritto eccepiva:
LA ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 46 DEL 2.4.2019 PER PRESUNTA VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO TECNICO AMATORIALE E DELL'ART. 1.1.3 DELLE NORME ATTUATIVE SAN
Secondo il ricorrente, dette norme federali non consentirebbero l’emissione di un provvedimento di sospensione del tesseramento se non in presenza di una dichiarazione non vera rispetto alla sussistenza del cosiddetto requisito etico, mentre, nel caso di specie, il tesseramento sarebbe stato richiesto previa una specifica ammissione di aver subito una condanna per doping superiore a 6 mesi e quindi senza connotati di fraudolenza né falsità
LA NATURA “SANZIONATORIA” DEL REQUISITO ETICO DI CUI ALL’ART.1.1.3 DELLE NORME ATTUATIVE SAN.
Si eccepisce la natura di inibizione a vita per i sanzionati per doping dall’attività per la categoria amatoriale master
La ILLEGITTIMITA’ DELLA NORMA PER CARENZA DEL REQUISITO DIPROPORZIONALITÀ' E DI GRADUALITÀ'DELLA SANZIONE.
Deduce il ricorrente che non è previsto un sistema di graduazione della sanzione che tenga conto del diverso disvalore sociale della condanna principale.
La ILLEGITTIMITA’ DELLA NORMA PER ASSENZA DI UN RIMEDIO CHE CONSENTA IL REINSERIMENTO SPOSTIVO DELL’ATLETA SANZIONATO PER DOPING
CONSIDERATO CHE
Esaminati tutti gli atti di causa e tutta la documentazione prodotta, alla luce delle superiori premesse, Il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure dedotte dal ricorrente, per i motivi che di seguito saranno indicati e che necessitano di una premessa di carattere logico giuridico sul quale l’intestato Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in precedenti pronunce.
In relazione al primo motivo di ricorso si evidenzia che appare senza dubbio violato il principio in ragione del quale per tesserarsi alla FCI occorre formulare espressa domanda, sottoscrivendo il modulo di tesseramento con il quale il richiedente si assume l’obbligo del rispetto della normativa federale e dichiara di essere in possesso del requisito etico consistente nel non aver subito condanne per fatti di doping con sanzioni superiori a sei mesi di inibizione.
In assenza di tali presupposti il tesseramento non può essere effettuato e se erroneamente disposto, va revocato.
Il presupposto fraudolento o l’aver rilasciato dichiarazioni false non rileva ai fini dell’ammissione/esclusione del ricorrente alla procedura del tesseramento nella categoria di riferimento, rileva semmai sotto altri profili meritevoli di approfondimento ma in altra sede.
In relazione agli altri motivi di ricorso (effetto sanzionatorio, mancata proporzionalità, impossibilità di riabilitazione) che, avendo ad oggetto censure alla norma di per sé, possono essere trattati insieme, si deve osservare, come già fatto in precedenza dall’intestato Tribunale in casi analoghi aventi ad oggetto le medesime censure, che l’esigenza di un’etica, ovverosia di un quadro valoriale che informi e plasmi le decisioni nelle situazioni diversificate della vita personale e collettiva, che aiuti a dare forma giorno dopo giorno a un costume e a un ethos, in grado, pertanto, di umanizzare e dare senso al nostro agire nella professione, nella vita familiare, nella vita pubblica, nella salute, nelle innovazioni tecniche e bioetiche, nelle questioni ambientali, nella vita imprenditoriale, lavorativa ed infine sportiva, è, si ribadisce, una qualità di assoluto e preminente rilievo molto sentito anche a livello socio giuridico.
Ha già avuto modo di chiarire l’intestato Tribunale Federale come non basti l’affermazione di grandi principi, ma necessiti anche l’individuazione di comportamenti, di percorsi decisionali, di atteggiamenti e anche di standard valoriali di pubblica rilevanza.
Lo sport è senza dubbio un mezzo di elevazione morale poiché promuove qualità interiori come la volontà, il coraggio, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e la perseveranza.
Lo sport, oltre che fenomeno sociale, è anche e soprattutto un fatto culturale, intimamente connesso con lo spirito umano e con l’agire umano.
L’adesione alle componenti etiche, culturali e sociali del fenomeno sportivo non può che essere conforme ai valori che permeano il tessuto normativo che regge il nostro ordinamento giuridico ivi compresi i principi costituzionali.
Lo sport offre l’opportunità di acquisire capacità, di dimostrare abilità, di interagire socialmente e di raggiungere un buono stato di salute, seppure divertendosi: è, quindi, un’occasione di partecipazione ma è anche di assunzione di gravi responsabilità da parte di tutti i soggetti che vi operano.
Sotto tale profilo non si può ritenere che le regole del codice etico, in quanto ispirate a tali descritti valori, possano in alcun modo essere oggetto delle censure di parte ricorrente.
È evidente che il codice etico non è finalizzato ad un intento sanzionatorio (come sostiene il ricorrente) poiché il provvedimento giustiziale (sportivo o ordinario che sia) si pone come mero presupposto di fatto.
In altre parole, il nuovo regolamento può essere applicato ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova regolamentazione, debbano essere presi in considerazioni e, quindi, valutati per sé stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.
Né si dica che tale impostazione violerebbe un qualsivoglia “diritto quesito” poiché nel caso di specie si esula dall’ambito del diritto privato ed, in particolare, dei diritti soggettivi patrimoniali, in quanto la materia del tesseramento è un atto di natura latamente amministrativa che riguarda il rapporto che sorge tra sovraordinati (atleta e Federazione, e non tra pari ordinati com’è invece il vincolo sportivo tra atleta e società affiliata).
L’esclusione della natura sanzionatoria consente di affermare che il requisito etico come introdotto esclusivamente per una singola categoria di tesserati – al di là del fatto che si ponga anche come un preminente principio di civiltà giuridica – appaia proporzionale all’obiettivo che si è posta la Federazione nella lotta al doping ed anche ispirato ad un criterio di ragionevolezza.
In altre parole, è senz’altro vero che è compito di una Federazione effettuare il dovuto sindacato di proporzionalità tra gli opposti interessi (del singolo edell’associazione), ma l’Organo adito può ritenere preminente e legittimo quello dell’Associazione, in quanto il principio etico non è una mera clausola di stile, la cui applicazione può comportare un peso eccessivo sull’interesse personale a far parte dell’Associazione,quando l’interesse della stessa mira a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive.
Come ogni Ordinamento, anche quello Associativo ha l’esigenza e la vocazione della completezza, per cui non possono essere ammessi spazi di comportamento non disciplinati, come nel caso avverrebbe se si potesse affermare che l’essere stati sanzionati per doping non costituisce aspetto interessante (e rilevante) per la Federazione, fino all’esclusione di farne parte perché in conflitto con le finalità dell’Ordinamento Sportivo: l’aver scontata la sanzione all’epoca dell’irrogazione della stessa non sono rilevanti in questa ottica posto che l’esigenza di tutela può nascere successivamente al fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dal Signor BUSO MORENO con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Presidente
Tribunale Federale II Sez.
Avv. Adriano Simonetti
IL Giudice Relatore
Avv. Andrea Leggieri
Pubblicato in data 1 Agosto 2019