2^ sezione – RG 02/2020

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 28 Febbraio 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico –  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Laura Olivieri  e Avv. Mariano Parisi (presente in videoconferenza), nonché il nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 02/2020 – RICORRENTE: SIG. STEFANECCHIA ALBERTO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA FCI AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N.96 DEL 19.02.2020

    Sono presenti il ricorrente personalmente e l’Avv. Enrico Neri, in sostituzione dell’Avv. Riccardo Vitali.

    In fatto

    Con ricorso presentato in data 21 febbraio 2020, il sig. Alberto Stefanecchia ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Nazionale Elettorale della F.C.I. il 19 febbraio 2020, pubblicato in pari data, con il quale lo stesso Stefanecchia è stato dichiarato non eleggibile ai sensi dell’art. 31 punto 3 dello Statuto Federale, “per l’esistenza di controversia giudiziaria tra lo stesso e la FCI”.

    Premesso di aver presentato la sua candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria per il quadriennio Olimpico 2017/2020, il ricorrente impugna il suindicato provvedimento della Commissione Elettorale che ha dichiarato la propria ineleggibilità, ritenendolo erroneo ed illegittimo per i seguenti motivi:

    1) Inesistenza di alcuna controversia giudiziaria tra Alberto Stefanecchia e la FCI.

    Sostiene il ricorrente che non vi sarebbe alcuna controversia giudiziaria in corso tra lo stesso e la FCI tale da comportare l’ineleggibilità; l’esposto dallo stesso presentato ai Carabinieri di Perugia, ad avviso del ricorrente non sarebbe idoneo ad instaurare alcuna controversia.

    E infatti l’esposto era diretto nei confronti del Presidente della FCI Renato di Rocco e non già contro la FCI, bensì nell’interesse di quest’ultima. Peraltro, richiamando analogicamente la normativa dell’ordinamento degli Enti locali, sostiene che le “controversie giudiziarie” di cui all’ Art. 31 dello Statuto Federale siano riferibili solo a quelle in sede amministrativa o civile e non a quelle penali.

    2) Il ricorrente dichiara di non aver sottoscritto l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione richiesta dal P.M. e quindi l’attuale azione giudiziaria in sede penale non sarebbe comunque a lui riferibile.

    Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

    All’Udienza del 28 febbraio presso la sede federale il ricorrente si è riportato a quanto già dedotto nell’atto introduttivo chiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato onde consentirgli l’esercizio dei suoi diritti  di elettorato passivo.

    ***

    Motivi della decisione

    Allo stato degli atti risulta che il Sig. Alberto Stefanecchia ha presentato in data 15 gennaio 2019 un esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei confronti del Presidente FCI  Renato Di Rocco, riservandosi altresì di “costituirsi parte civile nel celebrando processo”. A seguito di tale esposto-denuncia è stato iscritto un procedimento penale presso il Tribunale di Roma relativamente al quale il P.M. designato ha chiesto l’archiviazione. Avverso tale richiesta anche l’odierno ricorrente ha presentato opposizione chiedendo l’imputazione coattiva a carico del Sig. Renato Di Rocco per i reati di cui agli Art. 314 e 323 CP relativi alle fattispecie penali di Abuso di Ufficio e Peculato, configurabili esclusivamente  a carico di persone titolari di una funzione pubblica.

    Tutto ciò premesso

    considerato che l’Art. 31 dello Statuto stabilisce che sono “ugualmente ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FCI…” ,  ritiene il tribunale che la dizione controversie giudiziarie sia da intendersi nel suo significato più ampio e quindi  comprensiva di ogni contenzioso, anche di natura penale, essendo del tutto inconferente il richiamo per analogia al Testo Unico degli Enti locali.

    Nello specifico si sottolinea come il procedimento penale attivato dal ricorrente abbia come suo destinatario il Sig. Renato di Rocco nella sua precipua qualità di Presidente della FCI, tenuto conto dei reati a lui imputabili secondo il ricorrente; tra l’altro non rileva la eccepita mancata sottoscrizione dell’atto di opposizione all’archiviazione di detto procedimento in quanto nell’atto stesso gli avvocati del ricorrente risultano averne fatto espresso riferimento nella procura, sottoscritta dal ricorrente, rilasciata in calce all’esposto originario.

    Per quanto riguarda la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato il tribunale la ritiene improponibile in questa sede.

    P.Q.M.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    RESPINGE IL RICORSO.

     

    Così deciso in Roma, nella sede della Federazione Ciclistica Italiana, il 28 febbraio 2020

     

     

     Il Presidente del Tribunale Federale

    II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti 

     

     

    Pubblicato in data 28 Febbraio 2020

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 2 del 2020

    28 Febbraio, 2020

    2^ sezione - RG 02/2020

    Comunicato N. 2 del 28/02/20

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 28 Febbraio 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico -  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Laura Olivieri  e Avv. Mariano Parisi (presente in videoconferenza), nonché il nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 02/2020 – RICORRENTE: SIG. STEFANECCHIA ALBERTO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA FCI AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N.96 DEL 19.02.2020

    Sono presenti il ricorrente personalmente e l’Avv. Enrico Neri, in sostituzione dell’Avv. Riccardo Vitali.

    In fatto

    Con ricorso presentato in data 21 febbraio 2020, il sig. Alberto Stefanecchia ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Nazionale Elettorale della F.C.I. il 19 febbraio 2020, pubblicato in pari data, con il quale lo stesso Stefanecchia è stato dichiarato non eleggibile ai sensi dell’art. 31 punto 3 dello Statuto Federale, “per l’esistenza di controversia giudiziaria tra lo stesso e la FCI”.

    Premesso di aver presentato la sua candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria per il quadriennio Olimpico 2017/2020, il ricorrente impugna il suindicato provvedimento della Commissione Elettorale che ha dichiarato la propria ineleggibilità, ritenendolo erroneo ed illegittimo per i seguenti motivi:

    1) Inesistenza di alcuna controversia giudiziaria tra Alberto Stefanecchia e la FCI.

    Sostiene il ricorrente che non vi sarebbe alcuna controversia giudiziaria in corso tra lo stesso e la FCI tale da comportare l’ineleggibilità; l’esposto dallo stesso presentato ai Carabinieri di Perugia, ad avviso del ricorrente non sarebbe idoneo ad instaurare alcuna controversia.

    E infatti l’esposto era diretto nei confronti del Presidente della FCI Renato di Rocco e non già contro la FCI, bensì nell’interesse di quest’ultima. Peraltro, richiamando analogicamente la normativa dell’ordinamento degli Enti locali, sostiene che le “controversie giudiziarie” di cui all’ Art. 31 dello Statuto Federale siano riferibili solo a quelle in sede amministrativa o civile e non a quelle penali.

    2) Il ricorrente dichiara di non aver sottoscritto l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione richiesta dal P.M. e quindi l’attuale azione giudiziaria in sede penale non sarebbe comunque a lui riferibile.

    Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

    All’Udienza del 28 febbraio presso la sede federale il ricorrente si è riportato a quanto già dedotto nell’atto introduttivo chiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato onde consentirgli l’esercizio dei suoi diritti  di elettorato passivo.

    ***

    Motivi della decisione

    Allo stato degli atti risulta che il Sig. Alberto Stefanecchia ha presentato in data 15 gennaio 2019 un esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei confronti del Presidente FCI  Renato Di Rocco, riservandosi altresì di “costituirsi parte civile nel celebrando processo”. A seguito di tale esposto-denuncia è stato iscritto un procedimento penale presso il Tribunale di Roma relativamente al quale il P.M. designato ha chiesto l’archiviazione. Avverso tale richiesta anche l’odierno ricorrente ha presentato opposizione chiedendo l’imputazione coattiva a carico del Sig. Renato Di Rocco per i reati di cui agli Art. 314 e 323 CP relativi alle fattispecie penali di Abuso di Ufficio e Peculato, configurabili esclusivamente  a carico di persone titolari di una funzione pubblica.

    Tutto ciò premesso

    considerato che l’Art. 31 dello Statuto stabilisce che sono “ugualmente ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FCI…” ,  ritiene il tribunale che la dizione controversie giudiziarie sia da intendersi nel suo significato più ampio e quindi  comprensiva di ogni contenzioso, anche di natura penale, essendo del tutto inconferente il richiamo per analogia al Testo Unico degli Enti locali.

    Nello specifico si sottolinea come il procedimento penale attivato dal ricorrente abbia come suo destinatario il Sig. Renato di Rocco nella sua precipua qualità di Presidente della FCI, tenuto conto dei reati a lui imputabili secondo il ricorrente; tra l’altro non rileva la eccepita mancata sottoscrizione dell’atto di opposizione all’archiviazione di detto procedimento in quanto nell’atto stesso gli avvocati del ricorrente risultano averne fatto espresso riferimento nella procura, sottoscritta dal ricorrente, rilasciata in calce all’esposto originario.

    Per quanto riguarda la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato il tribunale la ritiene improponibile in questa sede.

    P.Q.M.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    RESPINGE IL RICORSO.

     

    Così deciso in Roma, nella sede della Federazione Ciclistica Italiana, il 28 febbraio 2020

     

     

     Il Presidente del Tribunale Federale

    II Sezione

    Avv. Adriano Simonetti 

     

     

    Pubblicato in data 28 Febbraio 2020