2^ sezione – Pronuncia n. 18/2019

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico –  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

     

    N° 18/2019 – MARA FUMAGALLI– ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società appartenente ad un diverso comitato regionale.

    E’ presente la ricorrente di persona la quale si riporta integralmente al proprio ricorso insistendo per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società

    La Società di appartenenza così come rappresentata contesta quanto affermato dalla ricorrente, afferma di aver parzialmente già onorato il contratto e di aver messo a disposizione dell’atleta

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    Premesso

    La ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:

    • l’atleta MARA FUMAGALLI è attualmente tesserata con tessera n.  981961M nella categoria  Donna ELITE con la società  EVOLUTION TEAM;
    • l’atleta lamenta pretesi inadempimenti contrattuali della società di appartenenza consistiti nel mancato pagamento del rimborso spese pattuito contrattualmente e, soprattutto, mancata assistenza tecnica alle gare nonostante espressa richiesta e garanzia.

    Di qui la richiesta di trasferimento

    °° °°° °°

    L’attuale società di appartenenza contesta quanto sostenuto dalla ricorrente, afferma di aver parzialmente già onorato il contratto e di aver messo a disposizione dell’atleta i tecnici da quest’ultima indicati, si dichiara disponibile ad adempiere al contratto. Si dichiara disponibile a svincolare l’atleta al termine della stagione ma non in quella in corso e si impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria allo svolgimento delle gare da qui al termine della stagione dichiarando di essere in grado di supportare in toto l’atleta. 

    L’atleta afferma di aver ricevuto il 50% del compenso pattuito dopo aver presentato la richiesta di trasferimento e specifica che ai tecnici in questione non sarebbe stato fornito il materiale per poter intervenire laddove necessario.

    Viene offerto in visione dal legale rappresentante della Società copia del contratto.

    CONSIDERATO CHE

    Come noto, il trasferimento dei corridori è disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
    L’applicazione di detta normativa a cui è chiamato l’intestato Tribunale non può prescindere da una valutazione giuridica della natura del vincolo sportivo.

    Dal punto di vista squisitamente giuridico il vincolo sportivo è sostanzialmente un contratto, avente contenuto associativo, che l’atleta stipula con la propria società sportiva.

    Nel sottoscrivere il rapporto, lo stesso deve accettare esplicitamente le norme federali riferite allo stesso rapporto (tra le quali anche quelle sui trasferimenti)  nonché, in linea più generale, tutte le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti di quella singola federazione.

    La natura associativa del vincolo si ricava dal fatto che (di norma) il rapporto, pur espressione di autonomia negoziale, implica che l’attività sportiva sia praticata senza il riconoscimento di alcun compenso a favore dell’atleta medesimo, di talché la sua prestazione, sul piano contrattuale, è erogata a titolo eminentemente gratuito. 

    Inoltre, con la firma del tesseramento l’atleta entra a far parte del fenomeno associativo risultante dall’attività condotta dalla federazione il quale è l’elemento incorporante decisivo.

    Nel caso di specie il vincolo tra l’atleta e la Società sportiva già di per sé stringente è stato ulteriormente rafforzato da uno specifico accordo scritto (avente ad oggetto anche la previsione di un rimborso spese) che l’atleta afferma essere stato violato.

    In un quadro giuridico di siffatta portata affinchè l’intestato Tribunale possa intervenire pronunciandosi in merito ad uno scioglimento di tali vincoli è assolutamente necessario che venga accertata una palese violazione da parte della Società di appartenenza dell’atleta dei propri obblighi federali e dei propri obblighi nei confronti dell’atleta stessa e che detta violazione rientri tra quelle che, ai sensi dei citati articoli da 25 a 35/bis del Regolamento Tecnico Strada, giustifichino lo svincolo.

    Nel caso di specie, tuttavia, l’atleta non ha dimostrato né comprovato né chiesto di dimostrare e/o comprovare alcun inadempimento della società né alcuna violazione delle norme federali in quanto, a ben vedere e ad esempio, nel contratto offerto in visione al Tribunale non vi è alcun termine ad adempiere al rimborso spese pattuito, non è stata depositata alcuna messa in mora della società, non è stata depositata alcuna richiesta da parte dell’atleta di assistenza tecnica specifica, non è stata depositata alcuna comunicazione con la quale l’atleta lamentasse prima o dopo le gare di non aver ricevuto adeguata assistenza tecnica, ecc.

     

    In sostanza non sono emersi (o meglio non sono stati dimostrati) elementi così eccezionali o particolari tali da poter comportare una deroga al dato normativo suindicato.

    Lo scrivente Tribunale, quindi, pur richiamando la società di appartenenza ad una maggiore attenzione nei confronti dell’atleta, per i motivi di cui in premessa deve decidere per il rigetto della richiesta di trasferimento e

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dalla Signora Mara Fumagalli

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

     avv. Adriano Simonetti

     

    Pubblicato in data 26 Luglio 2019

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 14 del 2019

    26 Luglio, 2019

    2^ sezione - Pronuncia n. 18/2019

    Comunicato N. 14 del 26/07/19

    Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 17 luglio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico -  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

     

    N° 18/2019 – MARA FUMAGALLI– ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società appartenente ad un diverso comitato regionale.

    E’ presente la ricorrente di persona la quale si riporta integralmente al proprio ricorso insistendo per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società

    La Società di appartenenza così come rappresentata contesta quanto affermato dalla ricorrente, afferma di aver parzialmente già onorato il contratto e di aver messo a disposizione dell’atleta

    All’esito della discussione, il Tribunale federale

    Premesso

    La ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:

    • l’atleta MARA FUMAGALLI è attualmente tesserata con tessera n.  981961M nella categoria  Donna ELITE con la società  EVOLUTION TEAM;
    • l’atleta lamenta pretesi inadempimenti contrattuali della società di appartenenza consistiti nel mancato pagamento del rimborso spese pattuito contrattualmente e, soprattutto, mancata assistenza tecnica alle gare nonostante espressa richiesta e garanzia.

    Di qui la richiesta di trasferimento

    °° °°° °°

    L’attuale società di appartenenza contesta quanto sostenuto dalla ricorrente, afferma di aver parzialmente già onorato il contratto e di aver messo a disposizione dell’atleta i tecnici da quest’ultima indicati, si dichiara disponibile ad adempiere al contratto. Si dichiara disponibile a svincolare l’atleta al termine della stagione ma non in quella in corso e si impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria allo svolgimento delle gare da qui al termine della stagione dichiarando di essere in grado di supportare in toto l’atleta. 

    L’atleta afferma di aver ricevuto il 50% del compenso pattuito dopo aver presentato la richiesta di trasferimento e specifica che ai tecnici in questione non sarebbe stato fornito il materiale per poter intervenire laddove necessario.

    Viene offerto in visione dal legale rappresentante della Società copia del contratto.

    CONSIDERATO CHE

    Come noto, il trasferimento dei corridori è disciplinato dalla sezione quarta del Regolamento Tecnico Strada ed in particolare negli articoli da 25 a 35/bis.
    L’applicazione di detta normativa a cui è chiamato l’intestato Tribunale non può prescindere da una valutazione giuridica della natura del vincolo sportivo.

    Dal punto di vista squisitamente giuridico il vincolo sportivo è sostanzialmente un contratto, avente contenuto associativo, che l’atleta stipula con la propria società sportiva.

    Nel sottoscrivere il rapporto, lo stesso deve accettare esplicitamente le norme federali riferite allo stesso rapporto (tra le quali anche quelle sui trasferimenti)  nonché, in linea più generale, tutte le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti di quella singola federazione.

    La natura associativa del vincolo si ricava dal fatto che (di norma) il rapporto, pur espressione di autonomia negoziale, implica che l’attività sportiva sia praticata senza il riconoscimento di alcun compenso a favore dell’atleta medesimo, di talché la sua prestazione, sul piano contrattuale, è erogata a titolo eminentemente gratuito. 

    Inoltre, con la firma del tesseramento l’atleta entra a far parte del fenomeno associativo risultante dall’attività condotta dalla federazione il quale è l’elemento incorporante decisivo.

    Nel caso di specie il vincolo tra l’atleta e la Società sportiva già di per sé stringente è stato ulteriormente rafforzato da uno specifico accordo scritto (avente ad oggetto anche la previsione di un rimborso spese) che l’atleta afferma essere stato violato.

    In un quadro giuridico di siffatta portata affinchè l’intestato Tribunale possa intervenire pronunciandosi in merito ad uno scioglimento di tali vincoli è assolutamente necessario che venga accertata una palese violazione da parte della Società di appartenenza dell’atleta dei propri obblighi federali e dei propri obblighi nei confronti dell’atleta stessa e che detta violazione rientri tra quelle che, ai sensi dei citati articoli da 25 a 35/bis del Regolamento Tecnico Strada, giustifichino lo svincolo.

    Nel caso di specie, tuttavia, l’atleta non ha dimostrato né comprovato né chiesto di dimostrare e/o comprovare alcun inadempimento della società né alcuna violazione delle norme federali in quanto, a ben vedere e ad esempio, nel contratto offerto in visione al Tribunale non vi è alcun termine ad adempiere al rimborso spese pattuito, non è stata depositata alcuna messa in mora della società, non è stata depositata alcuna richiesta da parte dell’atleta di assistenza tecnica specifica, non è stata depositata alcuna comunicazione con la quale l’atleta lamentasse prima o dopo le gare di non aver ricevuto adeguata assistenza tecnica, ecc.

     

    In sostanza non sono emersi (o meglio non sono stati dimostrati) elementi così eccezionali o particolari tali da poter comportare una deroga al dato normativo suindicato.

    Lo scrivente Tribunale, quindi, pur richiamando la società di appartenenza ad una maggiore attenzione nei confronti dell’atleta, per i motivi di cui in premessa deve decidere per il rigetto della richiesta di trasferimento e

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale II sezione, respinge il ricorso promosso dalla Signora Mara Fumagalli

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

     avv. Adriano Simonetti

     

    Pubblicato in data 26 Luglio 2019

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