Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 9 Gennaio 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv.to Adriano Simonetti, i componenti Avv.to Monica Villa, Avv.to Andrea Leggieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
N. 28/2019 – RICORRENTI MANDARINO GIANLUCA e MIROWSKA MIROSLAWA ANNA QUALI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE M.D. (tessera n. A024958) – RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DI NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ G.C. FERALPI MONTECLARENSE.
Sono presenti i ricorrenti Mandarino Gianluca e Mirowska M. Anna. Nessuno è presente per la Società Feralpi Monteclarense.
PREMESSO
che il reclamante ha confermato quanto già dichiarato nel suo ricorso con riguardo a fatti che hanno compromesso il rapporto di fiducia e di stima che legava l’atleta alla Società, con conseguente disagio psicofisico del ragazzo;
CONSIDERATO
che la società non ha ritenuto contestare le specifiche circostanze lamentate dal reclamante né tantomeno presenziare all’udienza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato dai genitori.
N. 29/2019 – RICORRENTI FABRIS MATTEO e BAU’ NADIA QUALI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE F.L. (tessera n. 723216W) – RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DI NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ U.S. SCUOLA CICLISMO VO’.
Sono presenti i ricorrenti Fabris Matteo e Baù Nadia, insieme al minore F.L. Sono presenti per la Società Scuola Ciclismo Vo’ i consiglieri Lovo Loris e Bertoldo Gloria.
PREMESSO
che il reclamante ha confermato la propria richiesta di trasferimento per lamentate “problematiche ambientali” con i tecnici e dirigenti della società di appartenenza, che hanno comportato una situazione di ansia e malessere nell’atleta;
che il rappresentante della Società ha escluso che si siano mai verificate situazioni problematiche tali da portare allo scioglimento del vincolo sportivo e che comunque non è stata mai avanzata dal reclamante durante la stagione una richiesta di confronto per segnalare tali problemi né la disponibilità per un chiarimento risolutivo in merito alle ragioni del richiesto trasferimento, come auspicato dallo stesso Comitato Regionale Veneto;
CONSIDERATO
che allo stato degli atti non risulta essere stata fornita dal ricorrente alcuna documentazione probatoria in merito alle lamentate problematiche ambientali indicate nel ricorso
P.Q.M.
si respinge il ricorso presentato.
Il Presidente
Tribunale Federale II Sez.
avv. Adriano Simonetti
Pubblicato in data 9 Gennaio 2020