2^ sezione – Pronunce n. 04 e 05 / 2020

    Nell’udienza collegiale,  ritualmente convocata, svoltasi  in data 4 Marzo 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente,  Avv. Adriano Simonetti e i suoi  componenti,  Avv. Laura Olivieri e Avv. Mariano Parisi (collegato quest’ultimo  in videoconferenza) nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    N° 04/2020 – Coppini Andrea e Fusi Marzia, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore A. Coppini – Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società

    N° 05/2020 – Giachetti Leonardo e Vannini Antonella n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore Giachetti G.Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio al trasferimento ad altra società

    All’udienza sono presenti i ricorrenti: Coppini Andrea, Fusi Marzia, l’atleta minore Coppini A., Giachetti Leonardo, Vannini Antonella, l’atleta minore Giachetti A., assistiti dagli avvocati Pietro Bettarini e Andrea Parlanti, mentre nessuno è presente per la Società S.C. Gastone Nencini la quale ha fatto prevenire una sua memoria.

    PREMESSO

    Che  i Ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Coppini Andrea e Fusi Marzia, sul minore Coppini Alessio, e, Giachetti Leonardo e Vannini Antonella, sul minore Giachetti Giulio,  conferivano mandato agli Avvocati Pietro Giuseppe Bettarini ed Andrea Parlanti, per adire il  Tribunale Federale, II Sezione, al fine di chiederne lo svincolo coattivo

    Che, a corroborazione della richiesta de qua, adducevano varie motivazioni  riguardanti:

    1.  Il mancato rispetto di precedenti accordi verbali con la società di appartenenza
    2.  difficoltà logistiche  dovute al sopraggiunto mutamento  del luogo di allenamento originariamente individuato
    3. ostracismo e contestuale disinteresse della Società nei confronti degli atleti
    4.  Il comportamento censurabile  dei dirigenti della Società nei rapporti con gli atleti
    5.  La dedotta  possibilità di poter partecipare all’attività sportiva, nella medesima categoria  Esordienti  presso la Società CC Appenninico, ubicata  ad una distanza minore rispetto alla Società Gastone Nencini e alla residenza dei ricorrenti

    Che, venivano formulate  richieste istruttorie e di  produzione documentale, ivi comprese testimonianze acquisite, riguardanti anche  l’audizione dei minori Coppini Alessio e Giachetti Giulio, nonché l’ interrogatorio formale del Presidente della SC Gastone Nencini, Sig. Massimo Bacherini;

    Che, i Ricorrenti concludevano, chiedendo l’accoglimento dei loro ricorsi,  onde ottenere  la concessione dello svincolo per gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio e,  in subordine, lo svincolo previo pagamento del premio dovuto in base alle disposizioni sui trasferimenti attualmente . Rappresentavano, infine, l’opportunità di   trasmettere i presenti ricorsi,  con i rispettivi allegati,  alla competente Procura Federale per l’adozione degli eventuali  conseguenti provvedimenti.

    Che, la convenuta Società Gastone Nencini, per il tramite del Presidente, Massimo Bacherini, faceva pervenire Memoria, con la quale,  nel difendere il proprio operato, contro deduceva su  tutte le contestazioni ad essa addebitate.

    Che, nella prefata Memoria, altresì veniva riferito di aver presentato apposita denuncia alla Procura Federale, nei confronti di tesserati con precipuo riferimento alla asserita condotta scorretta tenuta nei confronti della Società SC Gastone Nencini, ove risultano essere citati come testimoni, il Presidente della Società CC Appenninico ed il Sig. Giachetti Leonardo, uno degli odierni ricorrenti.  

    Che, la convenuta Società, concludeva,  eccependo, in primis,  l’inammissibilità dei Ricorsi, poiché, gli atleti minori,  Coppini Alessio e  Giachetti Giulio, non essendo tesserati agonisti, non possono far ricorso al citato art.28 RTAA, deducendo, nel merito,  l’avvenuto  rispetto delle previsioni normative dell’art.7, comma2, RTAG,  per cui chiedeva  di non concedere il nulla osta per giusta causa ed inadempienza, peraltro, contestualmente, dichiarando la propria  disponibilità a un  incontro con i Ricorrenti per addivenire ad una soluzione nell’interesse primario degli atleti minori.

    RITENUTO

    Che, è competenza dell’adito  Tribunale Federale, II Sezione, ai sensi dell’art.42, lett. g e h, Statuto Federale Federazione Ciclistica Italiana, giudicare in secondo grado, sulle controversie tra società, tesserati e Comitati regionali in materia di tesseramento e svincolo, nonché, sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza.

    Che, in via preliminare, affrontata l’eccezione di violazione degli artt.1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, formulata dalla convenuta Società SC Gastone Nencini nei confronti dell’Avvocato Andrea Parlanti,  ritiene questo Tribunale che, allo stato degli atti, non si  riscontri la violazione del Regolamento di Giustizia Federale, poiché, l’Avvocato Andrea Parlanti  non risulta essere tesserato per la Federazione Ciclistica Italiana per la stagione in corso per cui  non è ravvisabile l’eccepita lesione dei principi di terzietà ed imparzialità, ivi richiamati, e per tal motivo, è da considerarsi  regolare la prestazione d’opera professionale fornita  dal predetto professionista nel  caso de quo.

    Che, in ragione dell’assenza di parte Convenuta, si è potuto procedere solamente all’audizione degli Avvocati dei Ricorrenti, i quali hanno ribadito ed illustrato, fornendo talune precisazioni, le ragioni contenute nei Ricorsi introduttivi.

    Che, non sono stati ascoltati, per loro stessa decisione, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, e che, non sono state ritenute conferenti ai fini della decisione, le dichiarazioni testimoniali prodotte dai Ricorrenti.

    CONSIDERATO

    Che, i casi de quibus   non sono riconducibili alle previsioni normative di cui all’art.28 RTAA, non essendo, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, atleti agonisti, per i quali non risulta il  loro tesseramento alla categoria Esordiente (13 -14 anni

    Che,  nel merito dei casi de quibus, a parere di  questo  Tribunale Federale, Sezione II, non risultano essere state documentate  né provate le dedotte  cause giustificanti la concessione del richiesto  svincolo, mentre   le asserite  situazioni di  inadempienza  imputabili alla società  di appartenenza degli atleti   sono state valutate non di tale entità  da poter determinare l’accoglimento  del ricorso, ciò con riferimento, in particolare,  al dichiarato ostracismo nei confronti dei ragazzi  e al contingente spostamento della sede degli allenamenti. Complessivamente, tenuto anche  conto di quanto rappresentato dalle parti in udienza, gli episodi dalle stesse lamentate come  indice di un comportamento censurabile della società   non sono sembrati a questo Tribunale  idonei a configurare una situazione di rilevante responsabilità della predetta  società sportiva  onde giustificare  l’accoglimento dei ricorsi contro la stessa. 

    Tra l’altro, stando alla memoria della società convenuta, questa risulta aver  manifestato la sua intenzione  di  incontrare i genitori dei ragazzi e, in tale occasione, auspica    questo Tribunale,  che si possa    addivenire ad una soluzione favorevole alle loro richieste.      

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale, Sezione II,

    non concede il richiesto svincolo per gli Atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, per giusta causa ed inadempienza  non sussistendo i motivi  per l’accoglimento dei loro ricorsi.

     

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

    Avv. Adriano Simonetti       

     

     

    Pubblicato il 13 marzo 2020

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 3 del 2020

    13 Marzo, 2020

    2^ sezione - Pronunce n. 04 e 05 / 2020

    Comunicato N. 3 del 13/03/20

    Nell’udienza collegiale,  ritualmente convocata, svoltasi  in data 4 Marzo 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, presenti: il Presidente,  Avv. Adriano Simonetti e i suoi  componenti,  Avv. Laura Olivieri e Avv. Mariano Parisi (collegato quest’ultimo  in videoconferenza) nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    N° 04/2020 – Coppini Andrea e Fusi Marzia, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore A. Coppini - Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società

    N° 05/2020 - Giachetti Leonardo e Vannini Antonella n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore Giachetti G. - Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio al trasferimento ad altra società

    All’udienza sono presenti i ricorrenti: Coppini Andrea, Fusi Marzia, l’atleta minore Coppini A., Giachetti Leonardo, Vannini Antonella, l’atleta minore Giachetti A., assistiti dagli avvocati Pietro Bettarini e Andrea Parlanti, mentre nessuno è presente per la Società S.C. Gastone Nencini la quale ha fatto prevenire una sua memoria.

    PREMESSO

    Che  i Ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Coppini Andrea e Fusi Marzia, sul minore Coppini Alessio, e, Giachetti Leonardo e Vannini Antonella, sul minore Giachetti Giulio,  conferivano mandato agli Avvocati Pietro Giuseppe Bettarini ed Andrea Parlanti, per adire il  Tribunale Federale, II Sezione, al fine di chiederne lo svincolo coattivo

    Che, a corroborazione della richiesta de qua, adducevano varie motivazioni  riguardanti:

    1.  Il mancato rispetto di precedenti accordi verbali con la società di appartenenza
    2.  difficoltà logistiche  dovute al sopraggiunto mutamento  del luogo di allenamento originariamente individuato
    3. ostracismo e contestuale disinteresse della Società nei confronti degli atleti
    4.  Il comportamento censurabile  dei dirigenti della Società nei rapporti con gli atleti
    5.  La dedotta  possibilità di poter partecipare all’attività sportiva, nella medesima categoria  Esordienti  presso la Società CC Appenninico, ubicata  ad una distanza minore rispetto alla Società Gastone Nencini e alla residenza dei ricorrenti

    Che, venivano formulate  richieste istruttorie e di  produzione documentale, ivi comprese testimonianze acquisite, riguardanti anche  l’audizione dei minori Coppini Alessio e Giachetti Giulio, nonché l’ interrogatorio formale del Presidente della SC Gastone Nencini, Sig. Massimo Bacherini;

    Che, i Ricorrenti concludevano, chiedendo l’accoglimento dei loro ricorsi,  onde ottenere  la concessione dello svincolo per gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio e,  in subordine, lo svincolo previo pagamento del premio dovuto in base alle disposizioni sui trasferimenti attualmente . Rappresentavano, infine, l’opportunità di   trasmettere i presenti ricorsi,  con i rispettivi allegati,  alla competente Procura Federale per l’adozione degli eventuali  conseguenti provvedimenti.

    Che, la convenuta Società Gastone Nencini, per il tramite del Presidente, Massimo Bacherini, faceva pervenire Memoria, con la quale,  nel difendere il proprio operato, contro deduceva su  tutte le contestazioni ad essa addebitate.

    Che, nella prefata Memoria, altresì veniva riferito di aver presentato apposita denuncia alla Procura Federale, nei confronti di tesserati con precipuo riferimento alla asserita condotta scorretta tenuta nei confronti della Società SC Gastone Nencini, ove risultano essere citati come testimoni, il Presidente della Società CC Appenninico ed il Sig. Giachetti Leonardo, uno degli odierni ricorrenti.  

    Che, la convenuta Società, concludeva,  eccependo, in primis,  l’inammissibilità dei Ricorsi, poiché, gli atleti minori,  Coppini Alessio e  Giachetti Giulio, non essendo tesserati agonisti, non possono far ricorso al citato art.28 RTAA, deducendo, nel merito,  l’avvenuto  rispetto delle previsioni normative dell’art.7, comma2, RTAG,  per cui chiedeva  di non concedere il nulla osta per giusta causa ed inadempienza, peraltro, contestualmente, dichiarando la propria  disponibilità a un  incontro con i Ricorrenti per addivenire ad una soluzione nell’interesse primario degli atleti minori.

    RITENUTO

    Che, è competenza dell’adito  Tribunale Federale, II Sezione, ai sensi dell’art.42, lett. g e h, Statuto Federale Federazione Ciclistica Italiana, giudicare in secondo grado, sulle controversie tra società, tesserati e Comitati regionali in materia di tesseramento e svincolo, nonché, sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza.

    Che, in via preliminare, affrontata l’eccezione di violazione degli artt.1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, formulata dalla convenuta Società SC Gastone Nencini nei confronti dell’Avvocato Andrea Parlanti,  ritiene questo Tribunale che, allo stato degli atti, non si  riscontri la violazione del Regolamento di Giustizia Federale, poiché, l’Avvocato Andrea Parlanti  non risulta essere tesserato per la Federazione Ciclistica Italiana per la stagione in corso per cui  non è ravvisabile l’eccepita lesione dei principi di terzietà ed imparzialità, ivi richiamati, e per tal motivo, è da considerarsi  regolare la prestazione d’opera professionale fornita  dal predetto professionista nel  caso de quo.

    Che, in ragione dell’assenza di parte Convenuta, si è potuto procedere solamente all’audizione degli Avvocati dei Ricorrenti, i quali hanno ribadito ed illustrato, fornendo talune precisazioni, le ragioni contenute nei Ricorsi introduttivi.

    Che, non sono stati ascoltati, per loro stessa decisione, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, e che, non sono state ritenute conferenti ai fini della decisione, le dichiarazioni testimoniali prodotte dai Ricorrenti.

    CONSIDERATO

    Che, i casi de quibus   non sono riconducibili alle previsioni normative di cui all’art.28 RTAA, non essendo, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, atleti agonisti, per i quali non risulta il  loro tesseramento alla categoria Esordiente (13 -14 anni

    Che,  nel merito dei casi de quibus, a parere di  questo  Tribunale Federale, Sezione II, non risultano essere state documentate  né provate le dedotte  cause giustificanti la concessione del richiesto  svincolo, mentre   le asserite  situazioni di  inadempienza  imputabili alla società  di appartenenza degli atleti   sono state valutate non di tale entità  da poter determinare l’accoglimento  del ricorso, ciò con riferimento, in particolare,  al dichiarato ostracismo nei confronti dei ragazzi  e al contingente spostamento della sede degli allenamenti. Complessivamente, tenuto anche  conto di quanto rappresentato dalle parti in udienza, gli episodi dalle stesse lamentate come  indice di un comportamento censurabile della società   non sono sembrati a questo Tribunale  idonei a configurare una situazione di rilevante responsabilità della predetta  società sportiva  onde giustificare  l’accoglimento dei ricorsi contro la stessa. 

    Tra l’altro, stando alla memoria della società convenuta, questa risulta aver  manifestato la sua intenzione  di  incontrare i genitori dei ragazzi e, in tale occasione, auspica    questo Tribunale,  che si possa    addivenire ad una soluzione favorevole alle loro richieste.      

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale, Sezione II,

    non concede il richiesto svincolo per gli Atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, per giusta causa ed inadempienza  non sussistendo i motivi  per l’accoglimento dei loro ricorsi.

     

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sez.

    Avv. Adriano Simonetti       

     

     

    Pubblicato il 13 marzo 2020

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