Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 4 Marzo 2020 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente, Avv. Adriano Simonetti e i suoi componenti, Avv. Laura Olivieri e Avv. Mariano Parisi (collegato quest’ultimo in videoconferenza) nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
N° 04/2020 – Coppini Andrea e Fusi Marzia, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore A. Coppini – Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società
N° 05/2020 – Giachetti Leonardo e Vannini Antonella n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore Giachetti G. – Ricorso per il rilascio di nulla-osta d’ufficio al trasferimento ad altra società
All’udienza sono presenti i ricorrenti: Coppini Andrea, Fusi Marzia, l’atleta minore Coppini A., Giachetti Leonardo, Vannini Antonella, l’atleta minore Giachetti A., assistiti dagli avvocati Pietro Bettarini e Andrea Parlanti, mentre nessuno è presente per la Società S.C. Gastone Nencini la quale ha fatto prevenire una sua memoria.
PREMESSO
Che i Ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Coppini Andrea e Fusi Marzia, sul minore Coppini Alessio, e, Giachetti Leonardo e Vannini Antonella, sul minore Giachetti Giulio, conferivano mandato agli Avvocati Pietro Giuseppe Bettarini ed Andrea Parlanti, per adire il Tribunale Federale, II Sezione, al fine di chiederne lo svincolo coattivo
Che, a corroborazione della richiesta de qua, adducevano varie motivazioni riguardanti:
- Il mancato rispetto di precedenti accordi verbali con la società di appartenenza
- difficoltà logistiche dovute al sopraggiunto mutamento del luogo di allenamento originariamente individuato
- ostracismo e contestuale disinteresse della Società nei confronti degli atleti
- Il comportamento censurabile dei dirigenti della Società nei rapporti con gli atleti
- La dedotta possibilità di poter partecipare all’attività sportiva, nella medesima categoria Esordienti presso la Società CC Appenninico, ubicata ad una distanza minore rispetto alla Società Gastone Nencini e alla residenza dei ricorrenti
Che, venivano formulate richieste istruttorie e di produzione documentale, ivi comprese testimonianze acquisite, riguardanti anche l’audizione dei minori Coppini Alessio e Giachetti Giulio, nonché l’ interrogatorio formale del Presidente della SC Gastone Nencini, Sig. Massimo Bacherini;
Che, i Ricorrenti concludevano, chiedendo l’accoglimento dei loro ricorsi, onde ottenere la concessione dello svincolo per gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio e, in subordine, lo svincolo previo pagamento del premio dovuto in base alle disposizioni sui trasferimenti attualmente . Rappresentavano, infine, l’opportunità di trasmettere i presenti ricorsi, con i rispettivi allegati, alla competente Procura Federale per l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.
Che, la convenuta Società Gastone Nencini, per il tramite del Presidente, Massimo Bacherini, faceva pervenire Memoria, con la quale, nel difendere il proprio operato, contro deduceva su tutte le contestazioni ad essa addebitate.
Che, nella prefata Memoria, altresì veniva riferito di aver presentato apposita denuncia alla Procura Federale, nei confronti di tesserati con precipuo riferimento alla asserita condotta scorretta tenuta nei confronti della Società SC Gastone Nencini, ove risultano essere citati come testimoni, il Presidente della Società CC Appenninico ed il Sig. Giachetti Leonardo, uno degli odierni ricorrenti.
Che, la convenuta Società, concludeva, eccependo, in primis, l’inammissibilità dei Ricorsi, poiché, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, non essendo tesserati agonisti, non possono far ricorso al citato art.28 RTAA, deducendo, nel merito, l’avvenuto rispetto delle previsioni normative dell’art.7, comma2, RTAG, per cui chiedeva di non concedere il nulla osta per giusta causa ed inadempienza, peraltro, contestualmente, dichiarando la propria disponibilità a un incontro con i Ricorrenti per addivenire ad una soluzione nell’interesse primario degli atleti minori.
RITENUTO
Che, è competenza dell’adito Tribunale Federale, II Sezione, ai sensi dell’art.42, lett. g e h, Statuto Federale Federazione Ciclistica Italiana, giudicare in secondo grado, sulle controversie tra società, tesserati e Comitati regionali in materia di tesseramento e svincolo, nonché, sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza.
Che, in via preliminare, affrontata l’eccezione di violazione degli artt.1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, formulata dalla convenuta Società SC Gastone Nencini nei confronti dell’Avvocato Andrea Parlanti, ritiene questo Tribunale che, allo stato degli atti, non si riscontri la violazione del Regolamento di Giustizia Federale, poiché, l’Avvocato Andrea Parlanti non risulta essere tesserato per la Federazione Ciclistica Italiana per la stagione in corso per cui non è ravvisabile l’eccepita lesione dei principi di terzietà ed imparzialità, ivi richiamati, e per tal motivo, è da considerarsi regolare la prestazione d’opera professionale fornita dal predetto professionista nel caso de quo.
Che, in ragione dell’assenza di parte Convenuta, si è potuto procedere solamente all’audizione degli Avvocati dei Ricorrenti, i quali hanno ribadito ed illustrato, fornendo talune precisazioni, le ragioni contenute nei Ricorsi introduttivi.
Che, non sono stati ascoltati, per loro stessa decisione, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, e che, non sono state ritenute conferenti ai fini della decisione, le dichiarazioni testimoniali prodotte dai Ricorrenti.
CONSIDERATO
Che, i casi de quibus non sono riconducibili alle previsioni normative di cui all’art.28 RTAA, non essendo, gli atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, atleti agonisti, per i quali non risulta il loro tesseramento alla categoria Esordiente (13 -14 anni
Che, nel merito dei casi de quibus, a parere di questo Tribunale Federale, Sezione II, non risultano essere state documentate né provate le dedotte cause giustificanti la concessione del richiesto svincolo, mentre le asserite situazioni di inadempienza imputabili alla società di appartenenza degli atleti sono state valutate non di tale entità da poter determinare l’accoglimento del ricorso, ciò con riferimento, in particolare, al dichiarato ostracismo nei confronti dei ragazzi e al contingente spostamento della sede degli allenamenti. Complessivamente, tenuto anche conto di quanto rappresentato dalle parti in udienza, gli episodi dalle stesse lamentate come indice di un comportamento censurabile della società non sono sembrati a questo Tribunale idonei a configurare una situazione di rilevante responsabilità della predetta società sportiva onde giustificare l’accoglimento dei ricorsi contro la stessa.
Tra l’altro, stando alla memoria della società convenuta, questa risulta aver manifestato la sua intenzione di incontrare i genitori dei ragazzi e, in tale occasione, auspica questo Tribunale, che si possa addivenire ad una soluzione favorevole alle loro richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale, Sezione II,
non concede il richiesto svincolo per gli Atleti minori, Coppini Alessio e Giachetti Giulio, per giusta causa ed inadempienza non sussistendo i motivi per l’accoglimento dei loro ricorsi.
Il Presidente
Tribunale Federale II Sez.
Avv. Adriano Simonetti
Pubblicato il 13 marzo 2020