2^ sezione – Procedimento RG n. 09-10-11-12 / 2024

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 aprile 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO RG 09/2024 – BERTOLI Federica – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. SALA Giovanni Franco

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE 

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta SALA Giovanni Franco, categoria Esordiente (tessera A285843), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant – Bike Center Cimone (cod.07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SALA Giovanni Franco, (tessera A285843) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 10/2024 – BURSI Alan – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BURSI Alessandro

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta Bursi Alessandro, categoria Esordiente (tessera A292454), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Bursi Alessandro (tessera A292454) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 11/2024 – VENTURELLI Emanuele – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. VENTURELLI Francesco

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta VENTURELLI Francesco, categoria Esordiente (tessera A298255), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta VENTURELLI Francesco (tessera A298255) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 12/2024 – GALLI Matteo – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. GALLI Edoardo

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta GALLI Edoardo, categoria Allievo (tessera A295245), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta GALLI Edoardo (tessera A295245) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant – Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     

    F.TO Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Data di pubblicazione: 17/04/2024

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 8 del 2024

    17 Aprile, 2024

    2^ sezione - Procedimento RG n. 09-10-11-12 / 2024

    Comunicato N. 8 del 17/04/24

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 aprile 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO RG 09/2024 – BERTOLI Federica - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. SALA Giovanni Franco

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE 

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta SALA Giovanni Franco, categoria Esordiente (tessera A285843), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant - Bike Center Cimone (cod.07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SALA Giovanni Franco, (tessera A285843) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 10/2024 – BURSI Alan - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BURSI Alessandro

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta Bursi Alessandro, categoria Esordiente (tessera A292454), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Bursi Alessandro (tessera A292454) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 11/2024 – VENTURELLI Emanuele - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. VENTURELLI Francesco

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta VENTURELLI Francesco, categoria Esordiente (tessera A298255), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta VENTURELLI Francesco (tessera A298255) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     


     

    PROCEDIMENTO RG 12/2024 – GALLI Matteo - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. GALLI Edoardo

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE  

    dalla documentazione in atti risulta che:

    l’atleta GALLI Edoardo, categoria Allievo (tessera A295245), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727)

    il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta GALLI Edoardo (tessera A295245) dalla società A.S.D. Porrettana Bike Team (cod.07L2012) alla società Giant - Bike Center Cimone (cod. 07U1727).

     

    F.TO Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Data di pubblicazione: 17/04/2024