2^ sezione – Procedimento Rg 3/22

    Nella riunione collegiale ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Francesco Salvatore Augello e Avv. Mattia Cornazzani (Giudice relatore ed estensore)

    nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

    Sono altresì presenti la Società A.S.D. Sport Union in persona del Sig. Moreno Argentin, U.S. Legnanese 1913 A.S.D. in persona del Vicepresidente Roberto Taverna, UC Pecciolese tutti unitamente al difensore Avv. Celeste Facchin, per la Federazione Ciclistica Italiana è presente il difensore Avv. Nuri Venturelli, per la Società U.S. Pontedecimo è presente il difensore Avv. Antonio Bisignani, per la Lega Ciclismo Professionistico è presente l’Avv. Leone Zilio.

    Visto il reclamo della A.S.D. Sport Union in persona del legale rappresentante ed altri avverso la decisione del Tribunale Federale II Sezione nel procedimento RG n.21/2022 pubblicato nel Comunicato n.16 del 22 settembre 2022  recante il rigetto del ricorso promosso da ASD Sportunion, intervenuti Gruppo Sportivo Emilia A.S.D., Unione Ciclistica Larcianese A.S.D., Unione Sportiva Legnanese 1913 A.S.D., UC Pecciolese e Venturo S.S.D.R.L., per l’annullamento dell’assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022, nonché ogni atto ad esse conseguente o correlato;

    Vista l’istanza ex art. 45 comma 5 del Regolamento di Giustizia FCI svolta dai reclamanti in seno all’atto introduttivo del presente grado di giudizio, per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata;

    Ritenuto che la valutazione sommaria ed allo stato degli atti consentono di apprezzare quanto meno la non manifesta ed apparente irragionevolezza delle doglianze proposte dalla parte che invoca l’applicazione del provvedimento cautelare;

    Ritenuto che tale preliminare delibazione sia sufficiente all’accertamento della sussistenza del requisito del fumus boni iuris

    Ritenuto altresì che l’attualità e l’imminenza del pregiudizio nel ritardo possano essere considerate alla luce delle esigenze proprie della funzione da ricoprire nella Lega, della sua natura istituzionale e rappresentativa delle associazioni in ambito federale, nonché dell’efficacia esecutiva della reclamata decisione.

    Ritenuto pertanto sussistente anche il periculum in mora, quale ulteriore requisito di ammissibilità della domanda cautelare;

    Conseguentemente, pronunciandosi sulla domanda ex art. 45 comma 5 del Regolamento di Giustizia FCI, la Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

    SOSPENDE

    l’efficacia esecutiva della decisione pubblicata nel comunicato n. 16 del 12 settembre 2022 – procedimento n. 21/2022 – pronunciata dal Tribunale Federale 2 sezione, e per l’effetto, le deliberazioni assunte nell'assemblea elettiva di Lega del 29 giugno 2022, atti successivi e connessi, ogni altra questione riservata

    RINVIA

    all’udienza del giorno 26 ottobre 2022 ore 17.00 per discussione, con termine alle parti fino al 17 ottobre 2022 per il deposito di note, disponendo che la stessa si celebri in videoconferenza (Microsoft Teams) garantendo la contestualità della partecipazione di tutte le parti e la possibilità di intervento delle stesse nel corso della stessa udienza.

    ORDINA

    la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Federale per ogni debita e urgente comunicazione in attuazione del provvedimento di sospensione.

    Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022, convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 17,00.

    Roma, Montebelluna lì 12 ottobre 2022

     

    Giudice Federale Estensore                                                     

    Avv. Mattia Cornazzani                                           

     

    Il Presidente

    Comm. Avv. Barbara Baratto Vogliano

     

    Data di pubblicazione: 13/10/2022

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    N.° 3 del 2022

    13 Ottobre, 2022

    2^ sezione - Procedimento Rg 3/22

    Comunicato N. 3 del 13/10/22

    Nella riunione collegiale ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Francesco Salvatore Augello e Avv. Mattia Cornazzani (Giudice relatore ed estensore)

    nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

    Sono altresì presenti la Società A.S.D. Sport Union in persona del Sig. Moreno Argentin, U.S. Legnanese 1913 A.S.D. in persona del Vicepresidente Roberto Taverna, UC Pecciolese tutti unitamente al difensore Avv. Celeste Facchin, per la Federazione Ciclistica Italiana è presente il difensore Avv. Nuri Venturelli, per la Società U.S. Pontedecimo è presente il difensore Avv. Antonio Bisignani, per la Lega Ciclismo Professionistico è presente l’Avv. Leone Zilio.

    Visto il reclamo della A.S.D. Sport Union in persona del legale rappresentante ed altri avverso la decisione del Tribunale Federale II Sezione nel procedimento RG n.21/2022 pubblicato nel Comunicato n.16 del 22 settembre 2022  recante il rigetto del ricorso promosso da ASD Sportunion, intervenuti Gruppo Sportivo Emilia A.S.D., Unione Ciclistica Larcianese A.S.D., Unione Sportiva Legnanese 1913 A.S.D., UC Pecciolese e Venturo S.S.D.R.L., per l’annullamento dell’assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022, nonché ogni atto ad esse conseguente o correlato;

    Vista l’istanza ex art. 45 comma 5 del Regolamento di Giustizia FCI svolta dai reclamanti in seno all’atto introduttivo del presente grado di giudizio, per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata;

    Ritenuto che la valutazione sommaria ed allo stato degli atti consentono di apprezzare quanto meno la non manifesta ed apparente irragionevolezza delle doglianze proposte dalla parte che invoca l’applicazione del provvedimento cautelare;

    Ritenuto che tale preliminare delibazione sia sufficiente all’accertamento della sussistenza del requisito del fumus boni iuris

    Ritenuto altresì che l’attualità e l’imminenza del pregiudizio nel ritardo possano essere considerate alla luce delle esigenze proprie della funzione da ricoprire nella Lega, della sua natura istituzionale e rappresentativa delle associazioni in ambito federale, nonché dell’efficacia esecutiva della reclamata decisione.

    Ritenuto pertanto sussistente anche il periculum in mora, quale ulteriore requisito di ammissibilità della domanda cautelare;

    Conseguentemente, pronunciandosi sulla domanda ex art. 45 comma 5 del Regolamento di Giustizia FCI, la Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

    SOSPENDE

    l’efficacia esecutiva della decisione pubblicata nel comunicato n. 16 del 12 settembre 2022 - procedimento n. 21/2022 - pronunciata dal Tribunale Federale 2 sezione, e per l’effetto, le deliberazioni assunte nell'assemblea elettiva di Lega del 29 giugno 2022, atti successivi e connessi, ogni altra questione riservata

    RINVIA

    all’udienza del giorno 26 ottobre 2022 ore 17.00 per discussione, con termine alle parti fino al 17 ottobre 2022 per il deposito di note, disponendo che la stessa si celebri in videoconferenza (Microsoft Teams) garantendo la contestualità della partecipazione di tutte le parti e la possibilità di intervento delle stesse nel corso della stessa udienza.

    ORDINA

    la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Federale per ogni debita e urgente comunicazione in attuazione del provvedimento di sospensione.

    Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022, convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 17,00.

    Roma, Montebelluna lì 12 ottobre 2022

     

    Giudice Federale Estensore                                                     

    Avv. Mattia Cornazzani                                           

     

    Il Presidente

    Comm. Avv. Barbara Baratto Vogliano

     

    Data di pubblicazione: 13/10/2022

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