RIUNITOSI in teleconferenza in data 17 maggio 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO RG 14/2024 – MURATORE Daniele – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. MURATORE Daniele
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta, MURATORE Daniele categoria Allievo (tessera A114695), è attualmente tesserato per la società Ciclistica Bordighera (tessera 06J0772) regione Liguria; il genitore unitamente alla Società hanno chiesto, per motivi logistici e di salute, il suo trasferimento alla società Gabetti Ardens Cycling Team (cod.01J2046) regione Piemonte.
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta; anche il Comitato regionale Ligure ha espresso il proprio parere favorevole al passaggio del minore ad altra società e regione;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta Muratore Daniele (tessera A114695) dalla società Ciclistica Bordighera (tessera 06J0772) alla società Gabetti Ardens Cycling Team (cod.01J2046).
PROCEDIMENTO RG 15/2024 – BARTOLI Danilo – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BARTOLI Danilo
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta, BARTOLI Danilo categoria Juniores (tessera A062235), è attualmente tesserato per la società A.S.D. Vangi Cycling Team (tessera 08V3356); i genitori unitamente alla Società hanno chiesto, per motivi logistici e di studio, il suo trasferimento alla società G.S. Stabbia Ciclismo A.S.D. (cod.08E0049).
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’“interesse” dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta BARTOLI Danilo (tesseraA062235) dalla società A.S.D. Vangi Cycling Team (tessera 08V3356) alla società G.S. Stabbia Ciclismo A.S.D. (cod.08E0049).
F.TO Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT