La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:
Avv. Jacopo Tognon – Presidente ed estensore –
Avv. Miriam Zanoli – Componente effettivo –
Avv. Rosita Gervasio – Componente supplente –
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
Nel reclamo avverso la pronuncia n. 16 del 2020 emessa il 1/02/2021 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata sul sito federale nel Comunicato n. 2/2021, relativamente al procedimento n. RG 17/2020, proposto dal
sig. GIUSEPPE MARZANO, in qualità di Presidente della ASD Scuola Ciclismo F. Ballerini, in proprio;
Reclamante
contro
il sig. GIUSEPPE CALABRESE in qualità di Presidente pro tempore del Comitato Regionale Puglia della FCI, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Carico;
Resistente Controinteressato
e contro
il sig. GIUSEPPE ANGELINI, in qualità di Vice Presidente pro tempore del Comitato Regionale Puglia della FCI, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Carico;
Resistente Controinteressato
e contro
il sig. FRANCESCO VELLUTO, in qualità di Consigliere pro tempore del Comitato Regionale Puglia della FCI, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Carico;
Resistente Controinteressato
e contro
il sig. ENRICO CARICO, in qualità di Vice Presidente Vicario pro tempore del Comitato Regionale FCI Puglia, in proprio;
Resistente Controinteressato
Oggetto: Annullamento Assemblea Elettiva Regionale del Comitato Regionale Puglia della FCI tenutasi il 12.12.2020
ha assunto la seguente decisione
IN FATTO
Il giorno 12.12.2020 si svolgeva a Bari presso l’Hotel Majesty l’Assemblea Regionale Elettiva Ordinaria del Comitato Regionale Puglia della FCI. L’Assemblea risultava validamente costituita solo in seconda convocazione.
All’esito delle procedure elettorali erano nominati:
– il sig. Giuseppe Calabrese, Presidente del Comitato Regionale Puglia della FCI;
– il sig. Giuseppe Angelini, Vice Presidente del Comitato Regionale Puglia della FCI;
– il sig. Enrico Carico, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale FCI Puglia;
– il sig. Francesco Velluto, Consigliere del Comitato Regionale Puglia della FCI;
– il sig. Geronimo Nicola, Consigliere del Comitato Regionale Puglia della FCI;
Il sig. Giuseppe Marzano, l’odierno reclamante, partecipante all’Assemblea in qualità di Presidente della ASD Scuola Ciclismo F. Ballerini, faceva annotare in calce al verbale la sua intenzione di voler proporre ricorso avverso lo svolgimento dell’Assemblea per i motivi che avrebbe meglio individuato successivamente.
Il sig. Marzano ricorreva, quindi, al Tribunale Federale della FCI con atto datato 17.12.2020 chiedendo l’annullamento dell’Assemblea Elettiva Regionale tenutasi il 12.12.2020.
Il ricorrente sosteneva che:
– il sig. Francesco Ciccone, rappresentante della ASD New Cycling Team Alberobello, era stato ammesso dalla Commissione Verifica Poteri all’Assemblea nonostante avesse presentato una delega utilizzata per l’Assemblea Provinciale del 28.11.2020 tenutasi a Giovinazzo (BA) e, dunque, non redatta per quella Regionale. Secondo il sig. Marzano, pertanto, vi sarebbe stata violazione dell’articolo 53 comma 5 del Regolamento Organico della FCI (primo motivo);
– inoltre, non rispettando la medesima norma, la Commissione Verifica Poteri non avrebbe svolto alcun controllo sulle persone diverse dai delegati che avrebbero avuto, quindi, libero accesso all’Assemblea (secondo motivo);
– nel verbale della Commissione Verifica Poteri non sarebbe stato riportato il numero dei voti esprimibili dagli aventi diritto al voto che è necessario ed indispensabile per il calcolo delle maggioranze. Si sarebbe, di conseguenza, verificata una violazione dell’articolo 53 comma 4 lett. b) del Regolamento Organico FCI (terzo motivo);
– la Commissione Verifica Poteri non avrebbe indicato quali fossero le due società non ammesse all’Assemblea ed i motivi della loro esclusione (quarto motivo);
– la Commissione Verifica Poteri non avrebbe escluso ma avrebbe rimesso non correttamente al giudizio dell’Assemblea la decisione se ammettere o meno cinque società (l’ASD Bici Club Ostuni, l’ASD Chalà Cycling Team Locorotondo, l’Orme Bike Extreme, l’ASD Amatori Putignano e l’ASD Polisportiva Polignano) per cui erano state riscontrati dei vizi nella documentazione fornita per partecipare al procedimento elettorale. Il sig. Marzano, altresì, sottolineava che il voto assembleare con cui a tali società era stato consentito di partecipare all’Assemblea era invalido visto che questo non avrebbe potuto avere efficacia sanante di invalidità riscontrate dalla Commissione Verifica Poteri o efficacia derogatoria di regole previste per tutti i partecipanti. Infine, il ricorrente affermava che al voto avrebbero partecipato i medesimi rappresentanti dei cinque sodalizi rendendo già solo in tal modo invalida l’intera votazione (quinto motivo);
– la Presidente della Commissione Verifica Poteri (sig.ra Grazia Ziri) avrebbe distribuito le schede di votazione ai delegati e partecipato anche alle operazioni di scrutinio (sesto motivo);
– all’Assemblea Elettiva non sarebbe stata trattata la nomina del Presidente Onorario senza che dal verbale se ne evincessero le motivazioni (settimo motivo).
Il sig. Marzano, inoltre, chiedeva l’acquisizione d’ufficio dal Comitato Regionale Puglia delle deleghe delle società oggetto del ricorso proposto ed intanto veniva autorizzato dal Presidente del Tribunale Federale.
All’udienza del 22.12.2020, il Tribunale Federale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti risultati eletti all’Assemblea Elettorale in quanto controinteressati.
Si costituivano, di conseguenza, in giudizio i sig.ri Giuseppe Calabrese, Giuseppe Angelini, Francesco Velluto ed Enrico Carico con memoria datata 11.01.2021 chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
I controinteressati sottolineavano che:
– la delega depositata a favore del sig. Francesco Ciccone era stata valutata dalla Commissione Verifica Poteri un mero “errore materiale” non passibile di censura;
– la Commissione Verifica Poteri e la sig. ra Anna Difini (dipendente/collaboratrice del Comitato Regionale Puglia della FCI) avrebbero eseguito un’accurata ispezione della sala dell’Assemblea e avrebbero accompagnato fuori da essa tutti i soggetti non autorizzati;
– nel verbale n. 1 della Commissione Verifica Poteri (di seguito anche solo “primo verbale”) sarebbe presente tanto il numero dei numeri esprimibili quanto il numero degli aventi diritto al voto;
– il ricorrente non avrebbe avuto legittimazione ad agire con riguardo agli eventuali vizi della decisione della Commissione Verifica Poteri di escludere due società dal voto;
– l’Assemblea avrebbe avuto pieni poteri di valutare l’ammissione delle cinque società su cui la Commissione Verifica Poteri non si era pronunciata definitivamente rimettendole il giudizio;
– i Delegati delle società segnalate all’Assemblea sarebbero stati ammessi in Assemblea solo dopo che il consesso consentiva la loro partecipazione al voto;
– la distribuzione delle schede di votazione ai delegati ad opera della sig.ra Grazia Ziri non avrebbe assunto rilievo giuridico anche se provato;
– la mancata nomina del Presidente Onorario non avrebbe inficiato in ogni caso la validità dell’Assemblea.
Il sig. Marzano contestava tali argomentazioni con note del 15.01.2021.
All’udienza del 22.01.2021 le parti illustravano i propri atti e insistevano per l’accoglimento delle loro conclusioni.
Il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione pubblicata con Comunicato n. 2 in data 1.02.2021.
Con atto del 3.02.2021 il sig. Marzano proponeva reclamo innanzi a questa Corte avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione del provvedimento già richiesto con il ricorso di prime cure.
L’odierno reclamante ribadiva sostanzialmente quanto già esposto con l’atto che ha introdotto il procedimento di primo grado: in particolare, con il reclamo il sig. Marzano ha riproposto i motivi 1), 2), 4), 5), e 7) presenti nel ricorso argomentandoli in modo più approfondito e contestando la decisione del Tribunale Federale.
Con memoria datata 8.02.2021 si sono costituiti i sig.ri Giuseppe Calabrese, Giuseppe Angelini, Francesco Velluto ed Enrico Carico domandando il rigetto del reclamo e sottolineando che la loro costituzione non deve considerarsi tardiva poiché il reclamo e la fissazione di udienza erano stati notificati contestualmente il 7.02.2021 senza l’osservanza dei cosiddetti termini liberi a comparire.
I controinteressati resistenti, nello specifico, deducevano l’infondatezza dei motivi di reclamo evidenziando la correttezza delle motivazioni del Tribunale Federale.
All’udienza del 12.02.2021 le parti deducevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.
Con Comunicato n. 2 del 12.03.2021, contenente il solo dispositivo, la Corte Federale d’Appello 2^ Sezione disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respingeva il reclamo presentato dal sig. Giuseppe Marzano con incameramento della tassa d’accesso compensando le spese di lite.
La Corte fissava il termine per il deposito dei motivi in giorni 10 ai sensi dell’art. 45 comma 8 del Regolamento di Giustizia FCI.
IN DIRITTO
Si rileva, preliminarmente, la competenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.
Inoltre, visti gli articoli 4, comma 6, 13 e 45, comma 2, del menzionato Regolamento, il deposito del reclamo in oggetto risulta tempestivo, stante che la decisione del Tribunale Federale era pubblicata l’01/02/2021 e il reclamo stesso veniva allegato al messaggio di posta elettronica certificata pervenuto alla Segreteria di questa Corte in data 03/02/2021.
Verificata l’allegazione al reclamo della prova del versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, la condizione di procedibilità di cui all’art. 11, comma 4, del citato Regolamento di Giustizia Sportiva risulta soddisfatta, mentre Sig. Giuseppe Marzano, in veste di Presidente della ADS Scuola Ciclismo F. Ballerini è sicuramente titolare di un interesse ad impugnare il provvedimento in epigrafe, emesso dal Tribunale Federale.
Occorre ulteriormente osservare che il reclamo e il provvedimento di fissazione di udienza, da tenersi il 12/02/2021, venivano contestualmente notificati dalla Segreteria di questa Corte all’Avv. Enrico Carico (in proprio e nella qualità di procuratore delle parti costituite in primo grado) con messaggio di posta elettronica certificata spedito domenica 07/02/2021, alle ore 22:41:51 e, conseguentemente, la costituzione in appello dei resistenti, avvenuta il lunedì successivo, non va considerata tardiva.
Si premette che non risultano doglianze in questo giudizio di appello relative ai motivi n. 4) (sulla circostanza che la Commissione Verifica Poteri non avesse indicato le due società non ammesse e i motivi della loro esclusione) e n. 6) (sul fatto che la sig.ra Grazia Ziri avesse distribuito le schede di votazione ai delegati partecipando anche alle operazioni di scrutinio) del ricorso in primo grado. Questi motivi non potranno considerarsi, quindi, riproposti.
Questa Corte ha, infatti, precisato che il giudizio d’appello è un giudizio devolutivo ove l’organo di secondo grado può, nei limiti del contenuto degli atti di reclamo, sostituire il proprio percorso logico argomentativo a quello eventualmente carente del giudice di prime cure (Corte Federale d’Appello, decisione 6 novembre 2020, in C.U. n. 3 bis).
Non presentando, pertanto, il reclamo alcuna esplicita riproposizione, non è possibile per questo Collegio esaminare i sopra indicati motivi.
Il reclamo peraltro non merita accoglimento.
La mancata nomina del Presidente onorario non può assolutamente ritenersi aver influenzato l’esito dell’Assemblea. Tale carica non è essenziale per il funzionamento del Comitato Regionale e non è previsto in alcuna disposizione vigente che debba essere obbligatoriamente presente; quindi, il fatto che non si sia provveduto alla relativa elezione senza una motivazione esplicita non ha pregiudicato la regolarità dell’Assemblea stessa.
Altresì, il sig. Marzano non ha fornito alcuna prova che in Assemblea fossero presenti persone non autorizzate e che queste abbiano influenzato i lavori.
I controinteressati nella loro memoria difensiva di primo grado hanno evidenziato come la Commissione Verifica Poteri e la sig.ra Anna Difino (dipendente/collaboratrice presso il Comitato Regionale Puglia) avessero, prima dell’inizio delle operazioni di voto, allontanato i soggetti non autorizzati e come la medesima sig.ra Difino, inoltre, avesse svolto un’accurata ispezione della sala.
Il ricorrente non ha mai smentito tali circostanze ma anzi ha cercato di porle come argomento della sua doglianza dicendo che sono prova delle irregolarità dell’Assemblea.
Questa Corte, tuttavia, non condivide quanto sostiene il sig. Marzano.
Si può ragionevolmente rilevare da quanto emerso dagli atti di causa che la Commissione Verifica Poteri e la sig.ra Difino, senza che ciò sia stato contestato dall’odierno reclamante, abbiano svolto quanto necessario affinché l’Assemblea si svolgesse solo in presenza dei soggetti autorizzati; e questo, prima che l’Assemblea stessa procedesse alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno (Insediamento ed Elezione degli organi dell’Assemblea).
La prova che ciò non sia avvenuto, che vi fossero persone estranee presenti nell’assemblea durante i lavori e che queste abbiano pregiudicato il loro corretto svolgimento spetta al reclamante in base al principio dell’onere della prova chiaramente espresso a riguardo dal brocardo “Onus probandi incumbit ei qui dicit”.
Inoltre, privo di pregio è il motivo di reclamo che rileva che dal verbale della Commissione Verifica Poteri e dell’Assemblea non sarebbe desumibile il numero di voti esprimibili.
Il Regolamento Organico prevede che «Alla chiusura delle operazioni il Presidente della Commissione Verifica Poteri, è tenuto a consegnare al Presidente del Comitato Regionale, o al suo sostituto, il verbale contenente i dati relativi alla "forza assembleare", nonché l’elenco degli aventi diritto e di eventuali delegati non ammessi. Prima del termine dell’Assemblea la Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare al Presidente dell’Assemblea il verbale, che conterrà: 1) il numero totale degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti esprimibili, rilevati dagli elenchi inviati dalla Segreteria Generale; nei due totali devono essere indicate le eventuali variazioni apportate, che dovranno essere motivate nel verbale; 2) il numero degli aventi diritto al voto presenti ed il totale dei voti attribuiti agli stessi».
Considerato, quindi, che spetta solo alla Commissione Verifica Poteri individuare il numero di voti esprimibili, come chiaramente si evince da tale disposizione, è palese come questa abbia correttamente assolto il suo compito.
Il totale dei voti esprimibili si evince chiaramente dal primo verbale della Commissione Verifica Poteri del 12.12.2020 (il verbale n. 2 oltretutto tra parentesi ripete i voti esprimibili dalle società sulla cui ammissione si era espressa l’Assemblea).
L’assenza dai verbali del numero totale dei voti, se sono chiaramente identificati i singoli voti che compongono tale totale, non può essere ritenuto un vizio invalidante l’Assemblea stessa. È sufficiente, invero, compiere una semplice operazione matematica per rilevare quale sia il totale dei voti esprimibili e l’identificazione della “forza assembleare” non può dirsi, di conseguenza, compromessa.
Contrariamente a quanto afferma l’odierno reclamante i verbali della Commissione Verifica Poteri e quello dell’Assemblea sono perfettamente coincidenti.
Il verbale dell’Assemblea riporta originariamente la “forza assembleare” (36 società aventi diritto al voto presenti, 31 società aventi diritto al voto presenti per delega e 10 società aventi diritto al voto assenti) prima che l’Assemblea stessa procedesse al voto sull’ammissione delle società la cui decisione le era stata rimessa dalla Commissione Verifica Poteri.
Queste erano state considerate assenti non essendo state fino a tale pronuncia dell’Assemblea ammesse giustamente nell’aula (ciò si evince dallo stesso verbale e il reclamante non ha dimostrato in alcun modo il contrario essendosi limitato ad affermare, senza fornire alcuna prova, che queste avrebbero partecipato al voto).
Infatti, tale incombenza era prevista come secondo punto all’ordine del giorno e la forza assembleare corrisponde a quella rilevata nel primo verbale della Commissione Verifica Poteri.
Successivamente l’Assemblea ha riammesso 5 società al voto e, dunque, è stato apposto un asterisco nella prima pagina del verbale in cui si identificava la forza assembleare segnalando la riammissione di tali società dopo la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
Si evince, dunque, chiaramente come la forza assembleare subito dopo la votazione sopra menzionata sia stata correttamente (e nuovamente) rilevata dall’Assemblea stessa e come sia stata individuata precisamente con il secondo verbale della Commissione Verifica Poteri che ha tenuto conto della riammissione delle 5 società.
Tale verbale, invero, segnala 39 società aventi diritto al voto presenti, 33 società aventi diritto al voto presenti per delega e 5 società aventi diritto al voto assenti (visto che 5 società per l’appunto erano state riammesse).
Peraltro, i verbali della Commissione Verifica Poteri ai sensi delle disposizioni vigenti (articoli 61 e seguenti Regolamento Organico FCI) avrebbero dovuto essere letti in Assemblea e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere noti al sig. Marzano.
In sintesi, l’odierno reclamante non ha fornito alcuna prova che ciò non sia effettivamente avvenuto, dunque, è chiaro che anche sul punto l’appello del sig. Marzano non merita accoglimento.
Come correttamente sottolineato dal Tribunale Federale, l'articolo 57.3 del Regolamento Organico FCI prevede espressamente che «alla Commissione Verifica Poteri compete l'accertamento degli aventi diritto al voto per l'ammissione all'assemblea rimettendo a quest'ultima il pronunciamento definitivo per i casi non definiti dalla Commissione stessa».
Non si comprende, pertanto, la critica del sig. Marzano volta a sostenere che l’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Puglia FCI non avesse il potere di decidere sull’ammissione delle 5 società per cui la Commissione Verifica Poteri aveva riscontrato alcune irregolarità nella presentazione della documentazione o nella documentazione stessa. La Commissione Verifica Poteri, infatti, ha correttamente valutato dopo avere notato queste difformità di rimettere il giudizio su di esse all’Assemblea, alla quale sarebbe spettato stabilire se si trattava di mere irregolarità (non inficianti la partecipazione al voto) o di invalidità (inficianti la partecipazione al voto).
È opportuno evidenziare che mentre all’Assemblea è consentito ritenere sanate le prime, non è consentito farlo con le seconde quando esse si siano verificate.
Altresì, si deve puntualizzare che i Comitati Regionali della FCI possono ben stabilire delle disposizioni regolanti la documentazione da presentare per la regolare partecipazione all’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale a pena di inammissibilità. Questi, infatti, sono dotati di potere regolamentare e possono integrare le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
La delega presentata dall’ASD Amatori Putignano, tenuto conto di ciò, deve considerarsi tardiva in quanto pervenuta alle ore 12:28 anziché alle ore 12:00 del 9 Dicembre 2020, orario indicato sul Comunicato di Convocazione dell’Assemblea Elettiva.
Tale Comunicato disciplina chiaramente che le deleghe dovevano pervenire “entro e non oltre” questo orario, di conseguenza, è palese che si trattava di una norma che prescriveva tale termine come perentorio.
L’ASD Amatori Putignano, pertanto, non doveva essere ammessa al voto.
Per quanto concerne, invece, le altre 4 società la cui decisione era stata rimessa all’Assemblea, i vizi rilevati dalla Commissione Verifica Poteri sono mere irregolarità.
Infatti – seppure il Comunicato di Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria preveda il rispetto di una serie di disposizioni a pena di inammissibilità (allegazione di copia del documento d’identità etc) – l’invio dovrà considerarsi tempestivo (il termine perentorio fissato nel caso di specie era il 9 dicembre 2020 alle ore 12:00) se la delega presenti gli elementi essenziali ai fini dell’identificazione del delegante e del soggetto che parteciperà all’Assemblea (firma del Presidente e dati della società e del delegato) e l’eventuale inammissibilità si verificherà solo se la società successivamente non sanerà l’irregolarità verificatesi.
Nella fattispecie portata all’attenzione di questa Corte:
– l’ASD Orme Bike Extreme Altamura ha presentato una pec tempestiva con una delega priva di data, ora e timbro. Tuttavia, la firma era chiaramente quella del Presidente della società (ed era accompagnata dal Documento d’Identità dello stesso) e la data o ora sono evincibili dalla comunicazione di posta elettronica certificata. Quindi, il mancato invio tempestivo di una delega timbrata e priva della data e dell’ora non possono certamente essere considerati vizi di per sé invalidanti e deve essere consentita la sanatoria come è regolarmente avvenuto;
– l’ASD Chialà Cycling Team Locorotondo ha inviato la delega tramite pec del Consigliere della società e il Documento d’Identità del Presidente è stato inviato con una seconda comunicazione tardiva di posta elettronica certificata. Il mancato invio del Documento d’Identità nei termini non può essere ritenuto un motivo di per sé invalidante la documentazione presentata essendo la delega firmata dal Presidente stesso. Il Documento d’Identità, inoltre, è stato inviato successivamente.
Per quanto concerne, invece, la circostanza che la pec sia stata inviata dal consigliere della società e non dal Presidente, si sottolinea che il Comunicato n. 52 del Comitato Regionale Umbria prevedeva che «qualora la Società non sia in possesso di una PEC, il presidente che rappresenterà direttamente o indirettamente la società avente diritto a voto all’assemblea regionale, potrà inoltrare la delega anche attraverso specifico indirizzo di posta certificata di altra persona, anche non componente del proprio consiglio direttivo, con sua espressa richiesta e dichiarazione, in qualità di legale rappresentante della società stessa, allegando anche fotocopia della propria carta d’identità». Di conseguenza, il messaggio di posta elettronica certificata deve ritenersi regolarmente pervenuta non essendo “la richiesta e dichiarazione” del Presidente prescritta a pena di inammissibilità.
Si deve rilevare, altresì, che l’ASD Polisportiva Polignano non ha portato la delega originale in Assemblea, d’altra parte, lo stesso Presidente della società ha partecipato personalmente alle operazioni di voto, dunque, non può ritenersi esservi un vizio inficiante la legittimità della partecipazione ai lavori assembleari. La presentazione dell’originale non è prescritta a pena di inammissibilità all’Assemblea e si sarebbe potuto ritenere invalida la partecipazione solo se all’Assemblea avesse partecipato un soggetto non autorizzato: cosa che non è avvenuta nel caso di specie visto che vi ha partecipato lo stesso Presidente.
Infine, l’ASD Bici Club Ostuni non ha inviato la documentazione in formato pdf. D’altra parte – seppure il Comunicato n. 51 del 26.11.2020 del Comitato Regionale Puglia prevedesse che non sarebbero state prese in considerazione fotografie ed immagini di vario formato – si deve ritenere che la delega, qualora sia inviata in un file in un formato di facile lettura come nel caso di specie, sia idonea a raggiungere lo scopo di rendere noti i dati della persona partecipante ai lavori assembleari e del delegante e, di conseguenza, possa ritenersi valida.
A tale rilievo si associa il fatto che la documentazione de quo andava presentata proprio in un periodo in cui, relativamente alla situazione emergenziale di carattere sanitario che tuttora affligge il nostro Paese, si stava assistendo ad un nuovo picco dei contagi, cosicché, nel caso di specie, può verosimilmente attribuirsi alla scelta di utilizzare modalità alternative a quelle prescritte per l’acquisizione e l’invio dei documenti stessi, carattere contingente legato a ragioni di tutela della salute.
A differenza del Tribunale Federale, invece, questa Corte ritiene che la delega presentata dall’ASD New Cycling Team Alberobello, valutata come ammissibile dalla Commissione Verifica Poteri, sia invalida.
Trattasi di delega chiaramente redatta per la partecipazione all’Assemblea Elettiva Ordinaria del Comitato Provinciale FCI di Bari e, dunque, priva di tutti gli elementi essenziali per la partecipazione all’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale del Comitato Regionale Puglia. Non si evince, invero, alcun elemento che consenta di ricondurre tale delega a quest’ultima Assemblea ma anzi la data e l’ora segnati nella delega sono quelli dell’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale di Bari.
Priva di pregio è l’affermazione del Tribunale per cui nessuno dei soggetti interessati (intesi probabilmente come i membri della società delegante) abbiano mosso doglianze, infatti, la correttezza della delega permette il corretto esplicarsi delle operazioni di elezione e le norme che ne stabiliscono la validità a pena di inammissibilità devono essere rispettate a tutela di tutte le altre società aventi diritto di voto, le quali possono richiedere la valutazione di eventuali invalidità verificatesi.
Tuttavia, anche considerando invalida la partecipazione all’Assemblea Elettiva Ordinaria del Comitato Regionale Puglia delle due società sopra menzionate (ASD Amatori Putignano e ASD New Cycling Team Alberobello) e conseguentemente i voti da queste espressi, non viene meno la cosiddetta “prova di resistenza”.
Invero, in materia di voti assembleari (ex multis Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, ordinanza n.3925), è vigente tale principio che prevede che il soggetto che agisce deve dimostrare che senza i voti contestati l'esito dell’assemblea sarebbe stato diverso.
Nel caso di specie la votazione che ha visto il minor scarto tra il/i candidato/i vincitore/i e quello/i perdente/i è stata quella del Presidente del Comitato (48 voti per il candidato vincitore sig. Giuseppe Calabrese e 45 voti per il candidato perdente sig. Tommaso De Palma) e, anche se entrambe le società avessero ipoteticamente votato per il sig. Calabrese, questo sarebbe comunque risultato eletto, seppure per un solo voto, alla carica (si ricorda che i voti esprimibili da tali società erano 1 a testa).
Di conseguenza, questa Corte non può accogliere la richiesta di annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Puglia della FCI.
La decisione del Tribunale Federale va quindi confermata seppure emendando e modificando il percorso logico motivazionale nei limiti di cui sopra.
Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.
PQM
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
2^ SEZIONE
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge il reclamo presentato dal sig. Giuseppe Marzano con incameramento della tassa d’accesso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/03/2021 convocata a mezzo piattaforma microsoft teams ad ore 09.30.
Motivi depositati in data 18 marzo 2021.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Avv. Jacopo Tognon
Data di pubblicazione: 20/03/2021