RIUNITOSI in teleconferenza in data 1° Settembre 2022, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 28/2022 – PRESTI Andreas – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta PRESTI Andreas categoria Under 23 (tessera 978364J), attualmente tesserato per la società ASD CYCLING TEAM VALCAVASIA (cod. 03V0326); ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società U.C. TREVIGIANI (cod. 03B0008).
La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato PRESTI Andreas dalla società ASD CYCLING TEAM VALCAVASIA (cod. 03V0326) alla Società U.C. TREVIGIANI (cod. 03B0008).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
Data di pubblicazione: 01/09/2022