2^ sezione – Procedimenti n. 6 – 9 – 10 – 11 / 2021

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza in data 8 Aprile 2021,  nelle persone dell’Avv. Andrea Leggieri (Presidente), dell’Avv. Angelo Attanasio e dell’Avv. Lucia Bianco (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il TRIBUNALE FEDERALE 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO N. 06/2021 – BASSI NICOLA – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE BASSI ANTONIO  AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica è presente il ricorrente personalmente nonché per il Comitato Regionale Puglia l’Avv. Enrico Carico in rappresentanza del Presidente.

    Relatore il Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione Avv. Andrea Leggieri, il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di  trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta BASSI ANTONIO, categoria Allievo (tessera A160918) è attualmente tesserato per la società ASD RACING TEAM EUROBIKE (cod. 14Q1085); il genitore ha manifestato la volontà del suo trasferimento alla Società Ciclistica ASD Team Go Fast (cod. 12M1162)

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Luigi CARRER ed il Presidente del Comitato Regionale Pugliese, Sig. Luigi CALABRESE,  hanno autorizzato per iscritto il passaggio del tesserato ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

      autorizza il trasferimento dell’atleta BASSI Antonio dalla società ASD RACING TEAM EUROBIKE (cod. 14Q1085) alla società Ciclistica ASD TEAM GO FAST (cod. 12M1162) .

     *****


     

    PROCEDIMENTO N. 09/2021 – ALESSANDRA BELFIORI e SELLATI DANILO – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE SELLATI DANIELE  AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica sono presenti la Sig.ra Belfiore e la SS Lazio rappresentata dal Consigliere Felice De Nicola.

    il Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione Avv. Andrea Leggieri espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta SELLATI Daniele , categoria Esordiente (tessera A060635) è attualmente tesserato per la società SS LAZIO CICLISMO ASD (cod. 11G0008); i genitori del medesimo hanno  manifestato la volontà  del suo trasferimento alla Società PIESSE CYCLING TEAM (cod. 11P2875);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Franco Anzidei, con dichiarazione datata 8 Marzo 2021, ha autorizzato il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’ avere l’atleta già iniziato la stagione con  l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di continuare a svolgere attività ….

    – quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta SELLATI Daniele ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SELLATI Daniele dalla società SS LAZIO CICLISMO (11G0008)  alla società PIESSE CYCLING TEAM (cod. 11P2875).

    *****

     


     

    PROCEDIMENTO N. 10/2021 – TRENTIN RICCARDO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica è presente il ricorrente, Riccardo Trentin.

    il Presidente del Tribunale Federale Avv. Andrea Leggieri espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta TRENTIN Riccardo, categoria Under 23 (tessera 958465C) è attualmente tesserato per la società A.S.D CYCLING TEAM C5 (cod. 20B1215); lo stesso ha  manifestato la volontà  di trasferirsi, per motivi personali,  alla Società B & P CYCLING ACADEMY (cod. 03S2764);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig.ra Sonia Giulietta Casotti  ha autorizzato per iscritto il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

     autorizza il trasferimento dell’atleta Riccardo TRENTIN  dalla società A.S.D CYCLING TEAM C5 (cod. 20B1215) alla società B & P CYCLING ACADEMY (cod. 03S2764).

    *****

    PROCEDIMENTO N. 11/2021 – ACQUAVIVA FERDINANDO E FORZATO STEFANIA – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE GREGORIO ACQUAVIVA  AD ALTRA SOCIETA’.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Gregorio ACQUAVIVA, categoria Esordiente (tessera A160212) è attualmente tesserato per la società DOTTA TEAM ASD (cod. 01C2379); i genitori del medesimo hanno  manifestato la volontà  del suo trasferimento alla Società ASD YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION (cod. 01N2221);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Sandro MASOLI, con dichiarazione datata 30 Marzo 2021, ha autorizzato il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Gregorio ACQUAVIVA dalla società DOTTA TEAM ASD (cod. 01C2379)  alla società ASD YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION (cod. 01N2221).

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Andrea Leggieri

     

    Pubblicato in data 9 Aprile 2021

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 6 del 2021

    9 Aprile, 2021

    2^ sezione - Procedimenti n. 6 - 9 - 10 - 11 / 2021

    Comunicato N. 6 del 09/04/21

    CONVOCATO E RIUNITOSI in teleconferenza in data 8 Aprile 2021,  nelle persone dell’Avv. Andrea Leggieri (Presidente), dell’Avv. Angelo Attanasio e dell’Avv. Lucia Bianco (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il TRIBUNALE FEDERALE 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO N. 06/2021 – BASSI NICOLA - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE BASSI ANTONIO  AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica è presente il ricorrente personalmente nonché per il Comitato Regionale Puglia l’Avv. Enrico Carico in rappresentanza del Presidente.

    Relatore il Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione Avv. Andrea Leggieri, il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di  trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta BASSI ANTONIO, categoria Allievo (tessera A160918) è attualmente tesserato per la società ASD RACING TEAM EUROBIKE (cod. 14Q1085); il genitore ha manifestato la volontà del suo trasferimento alla Società Ciclistica ASD Team Go Fast (cod. 12M1162)

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Luigi CARRER ed il Presidente del Comitato Regionale Pugliese, Sig. Luigi CALABRESE,  hanno autorizzato per iscritto il passaggio del tesserato ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

      autorizza il trasferimento dell’atleta BASSI Antonio dalla società ASD RACING TEAM EUROBIKE (cod. 14Q1085) alla società Ciclistica ASD TEAM GO FAST (cod. 12M1162) .

     *****


     

    PROCEDIMENTO N. 09/2021 – ALESSANDRA BELFIORI e SELLATI DANILO - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE SELLATI DANIELE  AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica sono presenti la Sig.ra Belfiore e la SS Lazio rappresentata dal Consigliere Felice De Nicola.

    il Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione Avv. Andrea Leggieri espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta SELLATI Daniele , categoria Esordiente (tessera A060635) è attualmente tesserato per la società SS LAZIO CICLISMO ASD (cod. 11G0008); i genitori del medesimo hanno  manifestato la volontà  del suo trasferimento alla Società PIESSE CYCLING TEAM (cod. 11P2875);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Franco Anzidei, con dichiarazione datata 8 Marzo 2021, ha autorizzato il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’ avere l’atleta già iniziato la stagione con  l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta di continuare a svolgere attività ....

    - quanto sopra determina l’esigenza (da apprezzare come “prevalente”) di un trasferimento immediato dell’atleta SELLATI Daniele ad altra società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta SELLATI Daniele dalla società SS LAZIO CICLISMO (11G0008)  alla società PIESSE CYCLING TEAM (cod. 11P2875).

    *****

     


     

    PROCEDIMENTO N. 10/2021 – TRENTIN RICCARDO - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETA’.

    All’Udienza telematica è presente il ricorrente, Riccardo Trentin.

    il Presidente del Tribunale Federale Avv. Andrea Leggieri espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nella richiesta di nulla osta al trasferimento dell’atleta e nei relativi allegati;

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta TRENTIN Riccardo, categoria Under 23 (tessera 958465C) è attualmente tesserato per la società A.S.D CYCLING TEAM C5 (cod. 20B1215); lo stesso ha  manifestato la volontà  di trasferirsi, per motivi personali,  alla Società B & P CYCLING ACADEMY (cod. 03S2764);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig.ra Sonia Giulietta Casotti  ha autorizzato per iscritto il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

     autorizza il trasferimento dell’atleta Riccardo TRENTIN  dalla società A.S.D CYCLING TEAM C5 (cod. 20B1215) alla società B & P CYCLING ACADEMY (cod. 03S2764).

    *****

    PROCEDIMENTO N. 11/2021 – ACQUAVIVA FERDINANDO E FORZATO STEFANIA – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE GREGORIO ACQUAVIVA  AD ALTRA SOCIETA’.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    a) l'atleta Gregorio ACQUAVIVA, categoria Esordiente (tessera A160212) è attualmente tesserato per la società DOTTA TEAM ASD (cod. 01C2379); i genitori del medesimo hanno  manifestato la volontà  del suo trasferimento alla Società ASD YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION (cod. 01N2221);

    b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Sandro MASOLI, con dichiarazione datata 30 Marzo 2021, ha autorizzato il passaggio del tesserato all’ altra società già nella corrente stagione agonistica;

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento dell’atleta Gregorio ACQUAVIVA dalla società DOTTA TEAM ASD (cod. 01C2379)  alla società ASD YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION (cod. 01N2221).

     

    Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Andrea Leggieri

     

    Pubblicato in data 9 Aprile 2021

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