2^ sezione – Procedimenti n. 06 – 10 – 11/ 2023

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 30 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 06 /2023 – MARROCU Andrea – Richiesta nulla osta per trasferimento fuori regione atleta M. A.

    TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    Con atto depositato a mezzo pec in data 4/03/2023, il sig. Andrea Marrocu, padre dell’atleta A.M. (n. tessera A205532), tesserata nella regione Sardegna per la stagione sportiva 2022 per la categoria “Donne Allieve”, lamentava di non riuscire ad ottenere dal Comitato Regionale Sardegna il nulla osta al tesseramento in altra regione della figlia per la stagione 2023.

    Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo Tribunale, veniva fissata l’udienza del 30.03.2023

    All’udienza così fissata compariva solo il ricorrente Andrea Marrocu il quale si riportava al contenuto dell’atto depositato.

    L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale rigettava il ricorso per i seguenti

    Motivi

    La difesa tecnica nella proposizione dei ricorsi dinnanzi a questo Tribunale è concessa dal Regolamento di Giustizia federale come mera facoltà dei soggetti che intendono ottenere la tutela delle situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale.

    Tuttavia è consigliabile, a volte, che al fine di ottenere la migliore tutela tale facoltà venga intesa ed esercitata come un diritto della parte che spesso si trova a navigare tra i più disparati e complessi regolamenti federali.

    Gli artt. 35 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI illustrano le norme del procedimento dinnanzi agli organi di giustizia federali ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, quali sono gli elementi essenziali del ricorso introduttivo del giudizio.

    Secondo la lettera dell’art. 38, comma 3 RG tali sono:

    1. gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
    2. l'esposizione dei fatti;
    3. l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
    4. l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
    5. l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
    6. la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

    Se da una eccessivamente accurata lettura dell’atto del ricorrente è possibile trarre alcuni degli elementi sopra esposti, tuttavia resta le genericità di tale scrittura, la carenza di individuazione dei soggetti interessati e controinteressati e, soprattutto, la mancanza di una richiesta specifica, che non può essere assolutamente formulata con un “grazie per quanto riuscirete a fare per risolvere questa spiacevole situazione”.

    Oltre a tutto ciò la domanda è completamente sfornita di mezzi di prova, anche ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso medesimo.

    Il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che “II ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi ai Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.”

    Non è data, infatti, alcuna prova in merito all’eventuale richiesta formale di rilascio del nulla osta del trasferimento dell’atleta, la cui modalità è ben descritte dai regolamenti federali.

    In osservanza alle disposizioni, allo stato ancora vigenti, sul vincolo sportivo di cui all’art. 6.6 dello Statuto FCI, il Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica detta le regole per il trasferimento degli Atleti Dilettanti che corrono su strada precisando, infatti, all’art. 28 che: “La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale” (l’organo competente a seguito delle modifiche regolamentari è ora il Tribunale Federale).

    La domanda oggetto del presente procedimento non è corredata di alcuna prova di un eventuale provvedimento di diniego da parte del Comitato Regionale di appartenenza dell’atleta, provvedimento dal quale sarebbero dovuti decorrere i termini sopra indicati per la proposizione del ricorso introduttivo.

    Senza poter prescindere dalla carenza dei requisiti procedurali e sostanziali della domanda del ricorrente, vale la pena solo osservare, in ogni caso, che le Norme attuative dell’anno 2023 (così come quelle del 2022) consentono espressamente alle donne allieve di correre nelle gare relative alla categoria maschile esordienti 2° anno (od esordienti unica), adeguandosi alla regolamentazione di detta categoria, “solo se nella regione in cui le donne esordienti e/o allieve intendono gareggiare non è prevista gara femminile della loro categoria.” (art. 5.1.8)

    In linea con la disposizione citata, pertanto, questo Tribunale non ravvisa alcun pregiudizio per l’atleta.

    Il Tribunale Federale 2˄Sezione

    PQM

    Rigetta il ricorso.

     

    Il Presidente, Avv. Daniela GOBAT                        

    L’Estensore, Avv. Serena Imbriani

    *****

    PROCEDIMENTO N. 10/2023 – MIOTTO GIULIA – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta MIOTTO Giulia, categoria Under 23 (tessera A040939), attualmente tesserata per la società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE ASD (cod. 01X2389) richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società ASD BREGANZE MILLENIUM (cod. 03D3012).

     Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata MIOTTO Giulia (tessera A040939) dalla società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE ASD (cod. 01X2389) alla Società ASD BREGANZE MILLENIUM (cod. 03D3012).

    *****

    PROCEDIMENTO N. 11/2023 – SCARSELLA Manuela – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE C.N.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta C.N., categoria Allievo (tessera A097132) è attualmente tesserato per la società ASD MTB I CINGHIALI (cod. 01Z2000); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).

     Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato C.N. (tessera A097132) dalla società ASD MTB I CINGHIALI (cod. 01Z2000) alla Società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale 2^ sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicato in data 31 Marzo 2023

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 5 del 2023

    31 Marzo, 2023

    2^ sezione - Procedimenti n. 06 – 10 - 11/ 2023

    Comunicato N. 5 del 31/03/23

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 30 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 06 /2023 – MARROCU Andrea – Richiesta nulla osta per trasferimento fuori regione atleta M. A.

    TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    Con atto depositato a mezzo pec in data 4/03/2023, il sig. Andrea Marrocu, padre dell’atleta A.M. (n. tessera A205532), tesserata nella regione Sardegna per la stagione sportiva 2022 per la categoria “Donne Allieve”, lamentava di non riuscire ad ottenere dal Comitato Regionale Sardegna il nulla osta al tesseramento in altra regione della figlia per la stagione 2023.

    Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo Tribunale, veniva fissata l’udienza del 30.03.2023

    All’udienza così fissata compariva solo il ricorrente Andrea Marrocu il quale si riportava al contenuto dell’atto depositato.

    L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale rigettava il ricorso per i seguenti

    Motivi

    La difesa tecnica nella proposizione dei ricorsi dinnanzi a questo Tribunale è concessa dal Regolamento di Giustizia federale come mera facoltà dei soggetti che intendono ottenere la tutela delle situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale.

    Tuttavia è consigliabile, a volte, che al fine di ottenere la migliore tutela tale facoltà venga intesa ed esercitata come un diritto della parte che spesso si trova a navigare tra i più disparati e complessi regolamenti federali.

    Gli artt. 35 e ss. del Regolamento di Giustizia FCI illustrano le norme del procedimento dinnanzi agli organi di giustizia federali ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, quali sono gli elementi essenziali del ricorso introduttivo del giudizio.

    Secondo la lettera dell’art. 38, comma 3 RG tali sono:

    1. gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
    2. l'esposizione dei fatti;
    3. l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
    4. l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
    5. l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
    6. la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

    Se da una eccessivamente accurata lettura dell’atto del ricorrente è possibile trarre alcuni degli elementi sopra esposti, tuttavia resta le genericità di tale scrittura, la carenza di individuazione dei soggetti interessati e controinteressati e, soprattutto, la mancanza di una richiesta specifica, che non può essere assolutamente formulata con un “grazie per quanto riuscirete a fare per risolvere questa spiacevole situazione”.

    Oltre a tutto ciò la domanda è completamente sfornita di mezzi di prova, anche ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso medesimo.

    Il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che “II ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi ai Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.”

    Non è data, infatti, alcuna prova in merito all’eventuale richiesta formale di rilascio del nulla osta del trasferimento dell’atleta, la cui modalità è ben descritte dai regolamenti federali.

    In osservanza alle disposizioni, allo stato ancora vigenti, sul vincolo sportivo di cui all’art. 6.6 dello Statuto FCI, il Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica detta le regole per il trasferimento degli Atleti Dilettanti che corrono su strada precisando, infatti, all’art. 28 che: “La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale” (l’organo competente a seguito delle modifiche regolamentari è ora il Tribunale Federale).

    La domanda oggetto del presente procedimento non è corredata di alcuna prova di un eventuale provvedimento di diniego da parte del Comitato Regionale di appartenenza dell’atleta, provvedimento dal quale sarebbero dovuti decorrere i termini sopra indicati per la proposizione del ricorso introduttivo.

    Senza poter prescindere dalla carenza dei requisiti procedurali e sostanziali della domanda del ricorrente, vale la pena solo osservare, in ogni caso, che le Norme attuative dell’anno 2023 (così come quelle del 2022) consentono espressamente alle donne allieve di correre nelle gare relative alla categoria maschile esordienti 2° anno (od esordienti unica), adeguandosi alla regolamentazione di detta categoria, “solo se nella regione in cui le donne esordienti e/o allieve intendono gareggiare non è prevista gara femminile della loro categoria.” (art. 5.1.8)

    In linea con la disposizione citata, pertanto, questo Tribunale non ravvisa alcun pregiudizio per l’atleta.

    Il Tribunale Federale 2˄Sezione

    PQM

    Rigetta il ricorso.

     

    Il Presidente, Avv. Daniela GOBAT                        

    L’Estensore, Avv. Serena Imbriani

    *****

    PROCEDIMENTO N. 10/2023 – MIOTTO GIULIA - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta MIOTTO Giulia, categoria Under 23 (tessera A040939), attualmente tesserata per la società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE ASD (cod. 01X2389) richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società ASD BREGANZE MILLENIUM (cod. 03D3012).

     Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata MIOTTO Giulia (tessera A040939) dalla società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE ASD (cod. 01X2389) alla Società ASD BREGANZE MILLENIUM (cod. 03D3012).

    *****

    PROCEDIMENTO N. 11/2023 – SCARSELLA Manuela - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE C.N.

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta C.N., categoria Allievo (tessera A097132) è attualmente tesserato per la società ASD MTB I CINGHIALI (cod. 01Z2000); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).

     Il Presidente della Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato C.N. (tessera A097132) dalla società ASD MTB I CINGHIALI (cod. 01Z2000) alla Società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale 2^ sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicato in data 31 Marzo 2023

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