RIUNITOSI in teleconferenza in data 29 Febbraio 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso le seguenti pronunce:
PROCEDIMENTO N. 05/2024 – BERTINO Claudio e BOZZONE Elisa – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BERTINO Sara
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta BERTINO Sara, categoria Donna Allieva (tessera A079185), è attualmente tesserata per la società ASD TEAMCICLOTECA (cod. 01S1310); il genitore ha chiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta BERTINO Sara (tessera A079185) dalla società ASD TEAMCICLOTECA (cod. 01S1310) alla società ASD CICLISTICA ROSTESE (cod. 01S0099).
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PROCEDIMENTO N. 06/2024 – PADOVAN Flavio – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. PADOVAN Nicola
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
l’atleta PADOVAN Nicola, categoria Allievo (tessera A050511), è attualmente tesserato per la società TEAM BOSCO DI ORSAGO ASD (cod. 03U2718); il genitore ha chiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società ACCADEMIA CICLISTICA CANEVA ASD (cod. 03W3376).
il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio parere favorevole al trasferimento immediato dell’atleta;
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento dell’atleta PADOVAN Nicola (tessera A050511) dalla società TEAM BOSCO DI ORSAGO ASD (cod. 03U2718) alla società ACCADEMIA CICLISTICA CANEVA ASD (cod. 03W3376).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Daniela GOBAT
data di pubblicazione: 01/03/2024