2^ sezione – Procedimenti n. 04-05-08/2023

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 16 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO N. 04/2023 – GERDOL Raffaella – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE VILLANOVA ANDREA

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta VILLANOVA Andrea, categoria Esordiente (tessera A095819), è attualmente tesserato per la società ASD MANIAGO BIKE WORLD (cod. 05H0852); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD MTB ZERO ASFALTO (cod. 05A0877).

     La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato VILLANOVA Andrea dalla società ASD MANIAGO BIKE WORLD (cod. 05H0852) alla Società ASD MTB ZERO ASFALTO (cod. 05A0877).

     

    ***

     

    PROCEDIMENTO N. 05/2023 – LAVORINI DAVIDE – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. LAVORINI LORENZO

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta LAVORINI Lorenzo, categoria Juniores (tessera A009878), attualmente tesserato per la società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (cod. 08R3287) ha richiesto, per motivi di studio, il suo trasferimento alla società ASD UC PISTOIESE (cod. 08K2929).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato LAVORINI Lorenzo (tessera A009878), dalla società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (cod. 08R3287) alla Società ASD UC PISTOIESE (cod. 08K2929).

     

    *****

     

    PROCEDIMENTO N. 08/2023 – BETTUZZI Fausto e DA PAZ SANTANA Maria – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BETTUZZI Raffaele

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta BETTUZZI Raffaele, categoria Juniores (tessera A070305), è attualmente tesserato per la società ASD CICLING TEAM NIAL NIZZOLI (cod. 07K1933); i genitori hanno richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società G.S. PARMENSE (cod. 07N0159).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato BETTUZZI Raffaele (tessera A070305) dalla società ASD CICLING TEAM NIAL NIZZOLI (cod. 07K1933) alla Società G.S. PARMENSE (cod. 07N0159).

     

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Data di pubblicazione: 17/03/2023

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 2 del 2023

    17 Marzo, 2023

    2^ sezione - Procedimenti n. 04-05-08/2023

    Comunicato N. 2 del 17/03/23

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 16 Marzo 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

     

    PROCEDIMENTO N. 04/2023 – GERDOL Raffaella - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE VILLANOVA ANDREA

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta VILLANOVA Andrea, categoria Esordiente (tessera A095819), è attualmente tesserato per la società ASD MANIAGO BIKE WORLD (cod. 05H0852); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD MTB ZERO ASFALTO (cod. 05A0877).

     La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato VILLANOVA Andrea dalla società ASD MANIAGO BIKE WORLD (cod. 05H0852) alla Società ASD MTB ZERO ASFALTO (cod. 05A0877).

     

    ***

     

    PROCEDIMENTO N. 05/2023 – LAVORINI DAVIDE - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. LAVORINI LORENZO

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta LAVORINI Lorenzo, categoria Juniores (tessera A009878), attualmente tesserato per la società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (cod. 08R3287) ha richiesto, per motivi di studio, il suo trasferimento alla società ASD UC PISTOIESE (cod. 08K2929).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato LAVORINI Lorenzo (tessera A009878), dalla società POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD (cod. 08R3287) alla Società ASD UC PISTOIESE (cod. 08K2929).

     

    *****

     

    PROCEDIMENTO N. 08/2023 – BETTUZZI Fausto e DA PAZ SANTANA Maria - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. BETTUZZI Raffaele

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta BETTUZZI Raffaele, categoria Juniores (tessera A070305), è attualmente tesserato per la società ASD CICLING TEAM NIAL NIZZOLI (cod. 07K1933); i genitori hanno richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società G.S. PARMENSE (cod. 07N0159).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato BETTUZZI Raffaele (tessera A070305) dalla società ASD CICLING TEAM NIAL NIZZOLI (cod. 07K1933) alla Società G.S. PARMENSE (cod. 07N0159).

     

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Data di pubblicazione: 17/03/2023

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