2^ sezione – Procedimenti n. 01-02-03 /2023

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 28 Febbraio 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 01/2023 – BRESADOLA CLAUDIO – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE BRESADOLA AURORA

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Bresadola Aurora, categoria Donna Esordiente (tessera A102303), è attualmente tesserata per la società GS ALTO ADIGE ASD (cod. 21Y0037); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO (cod. 20B1044).

     La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica. Stessa autorizzazione è stata rilasciata dal Comitato regionale Alto Adige per il cambio di regione.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata BRESADOLA Aurora dalla società GS ALTO ADIGE ASD (cod. 21Y0037) alla Società ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO (cod. 20B1044).

     

    ***

     

    PROCEDIMENTO N. 02/2023 – ROSSETTI SONIA – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Rossetti Sonia, categoria Donna Under 23 (tessera 971895R), attualmente tesserata per la società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE (cod. 01X2389) ha richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società STILL BIKE TEAM ASD (cod. 02P3418).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata ROSSETTI Sonia dalla società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE (cod. 01X2389) alla Società STILL BIKE TEAM ASD (cod. 02P3418).

     

    *****

     

    PROCEDIMENTO N. 03/2023 – MAZZORANA Sara – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta MAZZORANA Sara, categoria Donna Elite (tessera A104977), attualmente tesserata per la società VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD (cod. 09W0721) ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD BIKING RACING TEAM (cod. 08H3136).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata MAZZORANA Sara dalla società VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD (cod. 09W0721) alla Società ASD BIKING RACING TEAM (cod. 08H3136).

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicato il 28 Febbraio 2023

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 1 del 2023

    28 Febbraio, 2023

    2^ sezione - Procedimenti n. 01-02-03 /2023

    Comunicato N. 1 del 28/02/23

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 28 Febbraio 2023, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Lucia Bianco e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

    PROCEDIMENTO N. 01/2023 – BRESADOLA CLAUDIO - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE BRESADOLA AURORA

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Bresadola Aurora, categoria Donna Esordiente (tessera A102303), è attualmente tesserata per la società GS ALTO ADIGE ASD (cod. 21Y0037); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO (cod. 20B1044).

     La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica. Stessa autorizzazione è stata rilasciata dal Comitato regionale Alto Adige per il cambio di regione.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata BRESADOLA Aurora dalla società GS ALTO ADIGE ASD (cod. 21Y0037) alla Società ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO (cod. 20B1044).

     

    ***

     

    PROCEDIMENTO N. 02/2023 – ROSSETTI SONIA - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Rossetti Sonia, categoria Donna Under 23 (tessera 971895R), attualmente tesserata per la società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE (cod. 01X2389) ha richiesto, per motivi personali, il suo trasferimento alla società STILL BIKE TEAM ASD (cod. 02P3418).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata ROSSETTI Sonia dalla società GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE (cod. 01X2389) alla Società STILL BIKE TEAM ASD (cod. 02P3418).

     

    *****

     

    PROCEDIMENTO N. 03/2023 – MAZZORANA Sara - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

    PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta MAZZORANA Sara, categoria Donna Elite (tessera A104977), attualmente tesserata per la società VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD (cod. 09W0721) ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD BIKING RACING TEAM (cod. 08H3136).

    La Società di appartenenza ha fornito per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento già nella corrente stagione agonistica.

     

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento della tesserata MAZZORANA Sara dalla società VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD (cod. 09W0721) alla Società ASD BIKING RACING TEAM (cod. 08H3136).

     

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Daniela GOBAT

     

    Pubblicato il 28 Febbraio 2023

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