2^ sezione – Procedimenti 04-05-06/2019

    Udienza Collegiale del 08 Marzo 2019 presso Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, Collegio composto dal Presidente Avv.to Adriano Simonetti, Componenti, Avv.ti Andrea Leggieri e Mariano Parisi, Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.)

     

    PROCEDIMENTO RUOLO 04/2019

    Ricorrenti: Crescioli Danilo e Gennaro Stefania, genitori esercenti la potestà sul minore Crescioli Giosuè – New Project Team ASD – Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Gennaro Stefania, genitore esercente la potestà sul minore Crescioli Giosuè, con gli Avv.ti Parlanti Andrea e Bettarini Pietro Giuseppe;

    Convenuti, Testai Alessandro, Presidente della Società New Project Team A.s.d., Testai Alessandro, il Vice Presidente, Mori Massimiliano, ed il Segretario, Mori Pino

    PREMESSO

    Che, i ricorrenti mediante Raccomandata A/R in data 29 Ottobre 2018, indirizzata alla Società New Project Team ASD ed al Comitato Regionale Toscana, richiedevano ex artt.28 e ss. RTAA, la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società sportiva per la stagione 2019;

    Che, la Società New Project Team ASD rispondeva in data 08 Novembre 2018 rifiutando la richiesta di rilascio del nulla osta, deducendo l’intenzione di continuare l’attività anche per l’anno 2019, che essendo un atleta juniores I°anno vi è il vincolo di correre due anni nella stessa Società, nonché, l’assenza di motivazioni giustificanti tale richiesta;

    Che, preso atto del diniego del rilascio del nulla osta da parte della Società New Project Team ASD, i ricorrenti adivano mediante Raccomandata A/R in data 29 Dicembre 2018 il Comitato Regionale Toscana, richiedendo un intervento conciliativo e pedissequo reclamo;

    Che, i ricorrenti n data 22 Gennaio 2019 proponevano mediante invio di pec, reclamo al Trbunale Federale;

    CONSIDERATO

    Che, i ricorrenti riportandosi al contenuto del proprio reclamo, deducevano ulteriormente a corroborazione della propria richiesta di concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra Società dell’atleta minore Crescioli Giosuè, il sistematico porre in essere di condotte vessatorie e destituite di fondamento giustificativo, ritenute preordinate al fine di mettere in condizione di minorata difesa l’atleta, che hanno contributo alla genesi di problemi di natura psichica per il quale si è reso necessario il ricorso ad uno specialista, che di detti problemi il ragazzo ed i propri genitori non ne avevano mai fatto parola con il medico sociale per mancanza di fiducia, riferendo dei molteplici tentativi bonari espletati anche in virtù dell’accordo privato esistente tra le Parti, rendendosi disponibile ad ottemperare al pagamento dell’importo ivi indicato, paventando infine quale motivo del diniego della concessione del nulla osta, la revoca di sponsor;

    Che, la convenuta riportandosi al contenuto della risposta di diniego inviata agli odierni ricorrenti, ribadiva la totale assenza di motivazioni valide di Loro conoscenza che potessero corroborare la richiesta di rilascio del nulla osta, precisando, per quanto concerne l’accordo privato in essere, che le previsioni ivi contenute sono da intendersi valide alla fine di ogni stagione, ribadendo infine la volontà di voler puntare ancora sul ragazzo per la stagione 2019

    Altresì, chiedevano di poter depositare delle memorie preparate ad hoc.

    Che, i ricorrenti si opponevano a detta produzione documentale perché tardiva;

    Che, il Tribunale adito, in accoglimento della suesposta opposizione, non ammetteva il deposito poiché tardivo;

    RITENUTO

    Che, il caso de quo, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, le motivazioni addotte, nel Reclamo introduttivo e reiterate dinanzi a Codesto Tribunale, pur essendo di pregevole fattura giuridica, per impostazione strutturale, ricognitiva ed espositiva, deducenti condotte vessatorie, malesseri di natura psico fisica ed accordi privati tra le Parti, non rientrano nella giurisdizione del decidente adito Tribunale, e per tale motivo, non sono riconducibili al caso de quo;

    Che, nel caso de quo, trattandosi di categoria juniores è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha chiaramente manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019;

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Crescioli Giosuè.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente 

    Avv.to Simonetti Adriano    

                                         

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi                     

     


     

    PROCEDIMENTO RUOLO 05/2019

    Ricorrenti: Colonna Danilo e Cardarello Monia, genitori esercenti la potestà sul minore Colonna Simone Leoni Alberto – Asd Il Pirata – Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Colonna Danilo e Cardarello Monia, genitori esercenti la potestà sul minore Colonna Simone.

    Convenuti, Campagnaro Andrea, Presidente della Società Asd Il Pirata.

    PREMESSO

    Che, i ricorrenti richiedevano la concessione del nulla osta per lo svincolo e conseguente trasferimento ad altra Società, A.s.d. Velo Sport Ferentino, previo pagamento dell’importo € 250,00, equivalente al bonus previsto dalle tabelle federali della FCI, stante altresì, l’assenza di punti conseguiti durante la trascorsa stagione agonistica;

    Che, la Società A.s.d. Il Pirata, rispondeva dichiarandosi disponibile a rilasciare il richiesto nulla osta solamente previo pagamento della somma di € 1.500,00;

    Che, ai sensi dell’art.30 del vigente regolamento tecnico settore su strada, la società Asd Il Pirata non ha rinnovato l’affiliazione dell’atleta minore entro il termine previsto del 01 Gennaio 2019

    Che, per i suesposti motivi veniva proposto reclamo al Tribunale Federale;

    CONSIDERATO

    Che, i ricorrenti riportandosi al contenuto del proprio reclamo, contestavano la richiesta della Società, ritenuta eccessiva ed assolutamente non giustificata, confermando la volontà dell’atleta minore Colonna Simone di non correre più per la Società A.s.d. Il Pirata;

    Che, la convenuta confermava la propria posizione inerente alla concessione del nulla osta solo previo pagamento dell’importo richiesto, deducendo che trattasi di un parziale rimborso delle spese di gestione sostenute negli anni precedenti per la crescita sportiva del ragazzo, dichiarando altresì, che non aveva provveduto al rinnovo del tesseramento dell’atleta entro la data stabilita del 01 Gennaio 2019;

    Che, nessuna delle Parti ha prodotto ulteriore documentazione

    RITENUTO

    Che, il caso de quo, è riconducibile alla previsione normativa di cui alla Sezione quarta – Trasferimento corridori, del Regolamento Tecnico Strada

    Che, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, non sono stati rispettati i termini previsti dall’art.28 RTAA, il quale prevede che la richiesta di trasferimento debba essere avvenire entro e non oltre il 31 Ottobre dell’anno in corso;

    Che, nel caso de quo, trattandosi di categoria allievo è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha chiaramente manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019;

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Colonna Simone.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente 

    Avv.to Simonetti Adriano

                                         

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi 

     


     

    PROCEDIMENTO RUOLO 06/2019

    Ricorrente: Gallerani Michele, genitore esercente la potestà sul minore Gallerani Filippo – A.S.D. SanCarlese Ciclismo – Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Gallerani Michele, genitore esercente la potestà sul minore Gallerani Filippo, atleta minorenne, con l’Avv.to Maccaferri Riccardo;

    Convenuti, Nessuno è presente;

    PREMESSO

    Che, il ricorrente Raccomandata A/R in data 29 Settembre 2018, indirizzata alla Società Asd SanCarlese Ciclismo ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, richiedeva ex artt.28 e ss. RTAA, la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società sportiva per la stagione 2019, previo riconoscimento e pagamento del dovuto bonus di € 250,00, oltre il pagamento del punteggio di valorizzazione come da normativa vigente;

    Che, il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Società e dal C.R. Emilia Romagna, decideva come da citate norme ex art.28 e ss. RTAA, di adire il Tribunale Federale II Sezione della Federazione Ciclistica Italiana, al fine di proporre Reclamo per la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società dell’atleta minore, Gallerani Filippo;

    Che, il ricorrente in data 14 Febbraio 2019 effettuava il pagamento degli oneri di accesso alla Giustizia Sportiva Federale;

    Che, la Società Asd SanCarlese Ciclismo, ricevuta la comunicazione dell’avvio del Procedimento presso il Tribunale Federale II Sezione, predisponeva ed inviava, ad opera del Presidente pro tempore, numero 2 Memorie, in data 04 e 05 Marzo 2019;

    Che, l’atleta minore Gallinari Filippo è stato tesserato per la stagione 2018 per la categoria Esordienti I anno;

    CONSIDERATO

    Che, il ricorrente accompagnato ed assistito dal proprio legale, Avv.to Riccardo Maccaferri, riportandosi al contenuto del proprio reclamo, altresì ha argomentato, ulteriori deduzioni esplicative della ratio che hanno indotto a ricorrere l’adito Tribunale Federale per chiedere il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altre Società:

    Che, sono stati evidenziati, i contenuti dell’art.26, co.2 RTTA, Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia, ribadendo le spiegate esigenze di famiglia già esplicitate nel Reclamo.

    Che, in Udienza avuto contezza delle Memorie prodotte ed inviate a Codesto Tribunale Federale dalla Società Asd SanCarlese Ciclismo, ha richiesto previa acquisizione di copia, un differimento al fine di poter controdedurre con breve Memoria.

    Che, la convenuta con le mentovate Memorie, ha inteso ribadire la propria posizione inerente alle motivazioni del diniego alla concessione del richiesto nulla osta al trasferimento presso altre Società, negando ogni addebito contestatoLe, rimarcando la propria correttezza nell’operato svolto nei confronti dell’atleta minore, e rivendicando altresì, la titolarità delle decisioni di carattere tecnico e disciplinare per la gestione della squadra, contestando infine un comportamento sleale tenuto dal ricorrente e dal figlio, atleta tesserato, che avrebbe partecipato ad allenamenti non autorizzati con altre Società;

    Che, Codesto Tribunale Federale concedeva il richiesto differimento, autorizzando eventuale deposito di controdeduzioni, entro 5 giorni.

    Che, con le mentovate controdeduzioni regolarmente depositate, ritenute false e calunniose, veniva contestato l’assunto dedotto dalla Società Asd SanCarlese Ciclismo, insistendo sulle rassegnate conclusioni contenute nel Reclamo presentato.

    RITENUTO

     

    Che, il caso de quo, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, le motivazioni addotte, nel Reclamo introduttivo e reiterate dinanzi a Codesto Tribunale, pur essendo di pregevole fattura giuridica, per impostazione strutturale, ricognitiva ed espositiva, pur richiamando i prevalenti principi del Diritto di Famiglia ex art.26 RTAA, deducenti condotte vessatorie, malesseri di natura psico fisica ed il non rispetto di accordi privati tra le Parti, non rientrano nella giurisdizione del decidente adito Tribunale Federale, Sezione II, e per tale motivo, non sono conducenti al caso de quo;

    Che, nel caso in esame, trattandosi di categoria Esordienti I anno è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha con le prodotte memorie manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019, non concedendo per tal motivo il richiesto nulla osta

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Gallerani Filippo.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente

    Avv.to Simonetti Adriano

     

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi

     

    Data di pubblicazione: 26 marzo 2019

     

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    N.° 3 del 2019

    8 Marzo, 2019

    2^ sezione - Procedimenti 04-05-06/2019

    Comunicato N. 3 del 08/03/19

    Udienza Collegiale del 08 Marzo 2019 presso Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, Collegio composto dal Presidente Avv.to Adriano Simonetti, Componenti, Avv.ti Andrea Leggieri e Mariano Parisi, Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.)

     

    PROCEDIMENTO RUOLO 04/2019

    Ricorrenti: Crescioli Danilo e Gennaro Stefania, genitori esercenti la potestà sul minore Crescioli Giosuè – New Project Team ASD - Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Gennaro Stefania, genitore esercente la potestà sul minore Crescioli Giosuè, con gli Avv.ti Parlanti Andrea e Bettarini Pietro Giuseppe;

    Convenuti, Testai Alessandro, Presidente della Società New Project Team A.s.d., Testai Alessandro, il Vice Presidente, Mori Massimiliano, ed il Segretario, Mori Pino

    PREMESSO

    Che, i ricorrenti mediante Raccomandata A/R in data 29 Ottobre 2018, indirizzata alla Società New Project Team ASD ed al Comitato Regionale Toscana, richiedevano ex artt.28 e ss. RTAA, la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società sportiva per la stagione 2019;

    Che, la Società New Project Team ASD rispondeva in data 08 Novembre 2018 rifiutando la richiesta di rilascio del nulla osta, deducendo l’intenzione di continuare l’attività anche per l’anno 2019, che essendo un atleta juniores I°anno vi è il vincolo di correre due anni nella stessa Società, nonché, l’assenza di motivazioni giustificanti tale richiesta;

    Che, preso atto del diniego del rilascio del nulla osta da parte della Società New Project Team ASD, i ricorrenti adivano mediante Raccomandata A/R in data 29 Dicembre 2018 il Comitato Regionale Toscana, richiedendo un intervento conciliativo e pedissequo reclamo;

    Che, i ricorrenti n data 22 Gennaio 2019 proponevano mediante invio di pec, reclamo al Trbunale Federale;

    CONSIDERATO

    Che, i ricorrenti riportandosi al contenuto del proprio reclamo, deducevano ulteriormente a corroborazione della propria richiesta di concessione del nulla osta per il trasferimento ad altra Società dell’atleta minore Crescioli Giosuè, il sistematico porre in essere di condotte vessatorie e destituite di fondamento giustificativo, ritenute preordinate al fine di mettere in condizione di minorata difesa l’atleta, che hanno contributo alla genesi di problemi di natura psichica per il quale si è reso necessario il ricorso ad uno specialista, che di detti problemi il ragazzo ed i propri genitori non ne avevano mai fatto parola con il medico sociale per mancanza di fiducia, riferendo dei molteplici tentativi bonari espletati anche in virtù dell’accordo privato esistente tra le Parti, rendendosi disponibile ad ottemperare al pagamento dell’importo ivi indicato, paventando infine quale motivo del diniego della concessione del nulla osta, la revoca di sponsor;

    Che, la convenuta riportandosi al contenuto della risposta di diniego inviata agli odierni ricorrenti, ribadiva la totale assenza di motivazioni valide di Loro conoscenza che potessero corroborare la richiesta di rilascio del nulla osta, precisando, per quanto concerne l’accordo privato in essere, che le previsioni ivi contenute sono da intendersi valide alla fine di ogni stagione, ribadendo infine la volontà di voler puntare ancora sul ragazzo per la stagione 2019

    Altresì, chiedevano di poter depositare delle memorie preparate ad hoc.

    Che, i ricorrenti si opponevano a detta produzione documentale perché tardiva;

    Che, il Tribunale adito, in accoglimento della suesposta opposizione, non ammetteva il deposito poiché tardivo;

    RITENUTO

    Che, il caso de quo, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, le motivazioni addotte, nel Reclamo introduttivo e reiterate dinanzi a Codesto Tribunale, pur essendo di pregevole fattura giuridica, per impostazione strutturale, ricognitiva ed espositiva, deducenti condotte vessatorie, malesseri di natura psico fisica ed accordi privati tra le Parti, non rientrano nella giurisdizione del decidente adito Tribunale, e per tale motivo, non sono riconducibili al caso de quo;

    Che, nel caso de quo, trattandosi di categoria juniores è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha chiaramente manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019;

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Crescioli Giosuè.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente 

    Avv.to Simonetti Adriano    

                                         

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi                     

     


     

    PROCEDIMENTO RUOLO 05/2019

    Ricorrenti: Colonna Danilo e Cardarello Monia, genitori esercenti la potestà sul minore Colonna Simone Leoni Alberto – Asd Il Pirata - Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Colonna Danilo e Cardarello Monia, genitori esercenti la potestà sul minore Colonna Simone.

    Convenuti, Campagnaro Andrea, Presidente della Società Asd Il Pirata.

    PREMESSO

    Che, i ricorrenti richiedevano la concessione del nulla osta per lo svincolo e conseguente trasferimento ad altra Società, A.s.d. Velo Sport Ferentino, previo pagamento dell’importo € 250,00, equivalente al bonus previsto dalle tabelle federali della FCI, stante altresì, l’assenza di punti conseguiti durante la trascorsa stagione agonistica;

    Che, la Società A.s.d. Il Pirata, rispondeva dichiarandosi disponibile a rilasciare il richiesto nulla osta solamente previo pagamento della somma di € 1.500,00;

    Che, ai sensi dell’art.30 del vigente regolamento tecnico settore su strada, la società Asd Il Pirata non ha rinnovato l’affiliazione dell’atleta minore entro il termine previsto del 01 Gennaio 2019

    Che, per i suesposti motivi veniva proposto reclamo al Tribunale Federale;

    CONSIDERATO

    Che, i ricorrenti riportandosi al contenuto del proprio reclamo, contestavano la richiesta della Società, ritenuta eccessiva ed assolutamente non giustificata, confermando la volontà dell’atleta minore Colonna Simone di non correre più per la Società A.s.d. Il Pirata;

    Che, la convenuta confermava la propria posizione inerente alla concessione del nulla osta solo previo pagamento dell’importo richiesto, deducendo che trattasi di un parziale rimborso delle spese di gestione sostenute negli anni precedenti per la crescita sportiva del ragazzo, dichiarando altresì, che non aveva provveduto al rinnovo del tesseramento dell’atleta entro la data stabilita del 01 Gennaio 2019;

    Che, nessuna delle Parti ha prodotto ulteriore documentazione

    RITENUTO

    Che, il caso de quo, è riconducibile alla previsione normativa di cui alla Sezione quarta – Trasferimento corridori, del Regolamento Tecnico Strada

    Che, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, non sono stati rispettati i termini previsti dall’art.28 RTAA, il quale prevede che la richiesta di trasferimento debba essere avvenire entro e non oltre il 31 Ottobre dell’anno in corso;

    Che, nel caso de quo, trattandosi di categoria allievo è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha chiaramente manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019;

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Colonna Simone.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente 

    Avv.to Simonetti Adriano

                                         

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi 

     


     

    PROCEDIMENTO RUOLO 06/2019

    Ricorrente: Gallerani Michele, genitore esercente la potestà sul minore Gallerani Filippo – A.S.D. SanCarlese Ciclismo - Richiesta concessione nulla osta

    Sono presenti, i

    Ricorrenti, Gallerani Michele, genitore esercente la potestà sul minore Gallerani Filippo, atleta minorenne, con l’Avv.to Maccaferri Riccardo;

    Convenuti, Nessuno è presente;

    PREMESSO

    Che, il ricorrente Raccomandata A/R in data 29 Settembre 2018, indirizzata alla Società Asd SanCarlese Ciclismo ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, richiedeva ex artt.28 e ss. RTAA, la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società sportiva per la stagione 2019, previo riconoscimento e pagamento del dovuto bonus di € 250,00, oltre il pagamento del punteggio di valorizzazione come da normativa vigente;

    Che, il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Società e dal C.R. Emilia Romagna, decideva come da citate norme ex art.28 e ss. RTAA, di adire il Tribunale Federale II Sezione della Federazione Ciclistica Italiana, al fine di proporre Reclamo per la concessione del nulla osta al trasferimento presso altra Società dell’atleta minore, Gallerani Filippo;

    Che, il ricorrente in data 14 Febbraio 2019 effettuava il pagamento degli oneri di accesso alla Giustizia Sportiva Federale;

    Che, la Società Asd SanCarlese Ciclismo, ricevuta la comunicazione dell’avvio del Procedimento presso il Tribunale Federale II Sezione, predisponeva ed inviava, ad opera del Presidente pro tempore, numero 2 Memorie, in data 04 e 05 Marzo 2019;

    Che, l’atleta minore Gallinari Filippo è stato tesserato per la stagione 2018 per la categoria Esordienti I anno;

    CONSIDERATO

    Che, il ricorrente accompagnato ed assistito dal proprio legale, Avv.to Riccardo Maccaferri, riportandosi al contenuto del proprio reclamo, altresì ha argomentato, ulteriori deduzioni esplicative della ratio che hanno indotto a ricorrere l’adito Tribunale Federale per chiedere il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altre Società:

    Che, sono stati evidenziati, i contenuti dell’art.26, co.2 RTTA, Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia, ribadendo le spiegate esigenze di famiglia già esplicitate nel Reclamo.

    Che, in Udienza avuto contezza delle Memorie prodotte ed inviate a Codesto Tribunale Federale dalla Società Asd SanCarlese Ciclismo, ha richiesto previa acquisizione di copia, un differimento al fine di poter controdedurre con breve Memoria.

    Che, la convenuta con le mentovate Memorie, ha inteso ribadire la propria posizione inerente alle motivazioni del diniego alla concessione del richiesto nulla osta al trasferimento presso altre Società, negando ogni addebito contestatoLe, rimarcando la propria correttezza nell’operato svolto nei confronti dell’atleta minore, e rivendicando altresì, la titolarità delle decisioni di carattere tecnico e disciplinare per la gestione della squadra, contestando infine un comportamento sleale tenuto dal ricorrente e dal figlio, atleta tesserato, che avrebbe partecipato ad allenamenti non autorizzati con altre Società;

    Che, Codesto Tribunale Federale concedeva il richiesto differimento, autorizzando eventuale deposito di controdeduzioni, entro 5 giorni.

    Che, con le mentovate controdeduzioni regolarmente depositate, ritenute false e calunniose, veniva contestato l’assunto dedotto dalla Società Asd SanCarlese Ciclismo, insistendo sulle rassegnate conclusioni contenute nel Reclamo presentato.

    RITENUTO

     

    Che, il caso de quo, introdotto ex art. 28 RTTA, è riconducibile alla previsione normativa di cui all’art.32, co.5, l. e-f, Competenza del Tribunale Federale del Regolamento di Giustizi Sportiva

    Che, il summenzionato comma 5, alla lettera e giudica sulle controversie tra società, tesserati (anche stranieri), Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo; alla lettera f giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

    Che, non si riscontrano nella richiesta dei ricorrenti, elementi riconducibili alle previsioni normative del citato art.32, co.5, del Regolamento di Giustizia Sportiva, ergo, non configurano giusta causa e/o inadempienza giustificanti il rilascio del nulla osta per trasferimento ad altra Società;

    Che, le motivazioni addotte, nel Reclamo introduttivo e reiterate dinanzi a Codesto Tribunale, pur essendo di pregevole fattura giuridica, per impostazione strutturale, ricognitiva ed espositiva, pur richiamando i prevalenti principi del Diritto di Famiglia ex art.26 RTAA, deducenti condotte vessatorie, malesseri di natura psico fisica ed il non rispetto di accordi privati tra le Parti, non rientrano nella giurisdizione del decidente adito Tribunale Federale, Sezione II, e per tale motivo, non sono conducenti al caso de quo;

    Che, nel caso in esame, trattandosi di categoria Esordienti I anno è previsto il vincolo sportivo dell’atleta con la Società, la quale ha con le prodotte memorie manifestato l’intenzione di voler continuare l’attività con l’atleta per la stagione sportiva 2019, non concedendo per tal motivo il richiesto nulla osta

    Che, in virtù di quanto sopra, non è riscontrabile un’esigenza prevalente, di un trasferimento immediato dell’atleta ad altra Società;

    P.Q.M.

    Questo Tribunale Federale, Sezione II, in composizione Collegiale, non concede il nulla osta per trasferimento ad altra Società, all’atleta minore, Gallerani Filippo.

     

    Roma, lì 08 Marzo 2019

     

    Il Presidente

    Avv.to Simonetti Adriano

     

    Il Relatore

    Avv.to Mariano Parisi

     

    Data di pubblicazione: 26 marzo 2019

     

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