Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 8 marzo 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri, Avv. Mariano Parisi, nonché il Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:
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Procedimento ruolo 02/2019 – Ricorso Motto Luca contro FCI Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza.
Con ricorso ritualmente depositato il signor MOTTO LUCA adiva l’intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“che, l’adito ed intestato Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana, per tutte le su esposte ragioni, voglia:
in via istruttoria: acquisire tutta la documentazione inerente allo svolgimento del Corso di Abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale tenutosi presso l’Hotel Allegro Italia a Segrate in data 14,15,16 dicembre 2018 (a titolo esemplificativo: verbali della Commissione esaminatrice, alle delibere dalla stessa assunte, nonché a tutti gli altri atti relativi allo svolgimento dell’esame ed ai suoi esiti, ecc..);
nel merito, annullare il verbale d’esame del Corso di Abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale tenutosi presso l’Hotel Allegro Italia a Segrate in data 16 dicembre 2018 inerente al candidato Motto Luca nonché gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione sostituendolo con una nuova valutazione di idoneità al colloquio finale dell’esame di abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale od in alternativa ordinando una nuova correzione del questionario ad altra Commissione all’uopo designata od alla medesima secondo le indicazioni dell’lll.mo Tribunale;
– in via subordinata, qualora l’lll.mo Tribunale adito, non condividesse le censure relative alla correttezza delle risposte date dall’odierno ricorrente Sig. Motto Luca, annullare il verbale d’esame del Corso di Abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale tenutosi presso l’Hotel Allegro Italia a Segrate in data 16 dicembre 2018 inerente al candidato Motto Luca nonché gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione, a causa dell’illegittimità delle domande poste in lingua straniera con conseguente ripetizione della prova scritta effettuate secondo la Normativa di riferimento approvata dal C.F. del 19/10/2017;
Il tutto, in estrema sintesi, sulla base delle seguenti censure: Violazione del principio di imparzialità e della par condicio tra i candidati; mancata
previsione di una risposta univoca ai quesiti; eccesso di potere per manifesta
illogicità nel giudizio tecnico, travisamento dei fatti.
Ciò in quanto a dire del ricorrente vi erano due domande poste in lingua inglese (peraltro sfornite di linguaggio tecnico ed imprecise); che anche le domande poste in lingua italiana erano difficilmente intelligibili con chiarezza ed univocità; che non è stato possibile chiedere chiarimenti di sorta ai componenti della Commissione stante il loro comportamento ostile e non collaborativo; che tale mancanza di univocità ha portato inevitabilmente a delle correzioni assolutamente non condivisibili.
All’udienza dell’8 marzo 2019 il ricorrente insisteva nell’accoglimento delle proprie conclusioni dopo aver illustrato dettagliatamente il proprio ricorso e la memoria integrativa ed eccepiva in aggiunta l’illegittima composizione della commissione di esame, in quanto composta dal Signor Mologni Presidente del Comitato Provinciale di Bergamo e dalla dott.ssa Rossella Bonfanti, che non sarebbe presente nell’elenco dei docenti abilitati a tenere il corso di Direttore sportivo.
L’Intestato Tribunale, assumeva la causa in riserva.
A scioglimento della riserva l’Intestato Tribunale ritenendo utile ai fini del decidere l’acquisizione di tutta la documentazione inerente il Corso di Abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale tenutosi presso l'Hotel Allegro Italia a Segrate in data 16 dicembre 2018, ed, in particolare, il programma del corso, l’elenco dei docenti, nonché della documentazione inerente la prova di esame con l’elenco delle domande e delle risposte, la composizione della commissione di esame, i verbali di correzione delle prove del ricorrente .
Disponeva che la presente ordinanza venga trasmessa agli organi competenti per il deposito della predetta documentazione entro giorni 10 dalla presente.
All’esito del deposito e dell’analisi della documentazione depositata non si rilevano elementi meritevoli di riapertura della fase istruttoria del procedimento.
Tutte le censure avanzate dal signor Motto devono essere respinte in quanto prive di fondamento sia logico che giuridico.
A ben vedere, infatti, l’intestato Tribunale non può non rilevare come l’intelligibilità, la chiarezza e la univocità di una domanda di esame vada valutata nel senso oggettivo, e che cioè abbia valenza per tutti i soggetti e non soltanto per uno o per alcuni individui, ossia, comunque, non condizionata dalla particolarità o variabilità dei punti di vista
Se così non fosse si verrebbe a creare proprio quella violazione del principio di par condicio tra i candidati che il ricorrente lamenta, invece, che si sia verificata.
Nella fattispecie le circostanze dedotte dalla parte ricorrente non sono state riscontrate da coloro che hanno sostenuto e superato l’esame.
Un quesito posto in sede di esame deve essere comprensibile mediante le ordinarie facoltà intellettive, con quegli aspetti di particolare chiarezza e penetrazione razionale che di quest’ultima sono peculiari e deve essere valutato in termini di ragionevolezza.
Il criterio della ragionevolezza porta ad escludere con ci possa essere una gradazione soggettiva dell’intellegibilità per cui ciò che è comprensibile e valido per alcuni possa non esserlo per altri.
Solo in ipotesi di oggettiva (e quindi riscontrabile da tutti i candidati) incomprensibilità dei quesiti l’intestato Tribunale sarebbe legittimato ad intervenire senza il rischio di violare il fondamentale principio della par condicio dei candidati.
Risulta che tutti i candidati hanno partecipato allo stesso esame, rispondendo alle stesse domande e che solo alcuni ne hanno lamentato la formulazione, ma ciò non comporta la lamentata violazione della par condicio.
In relazione, inoltre, all’ asserito mancato rispetto del principio di imparzialità si deve evidenziare che il combinato disposto degli art. 3 e 97 Cost. disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle regole di giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell’attuazione dell’interesse pubblico. Ne consegue che l’invocato principio di imparzialità si esplicita, dunque, sia sul piano dell’organizzazione sia su quello dell’attività, tale da guida l’intera vita amministrativa, dal reclutamento del personale attraverso il meccanismo concorsuale, alla definizione delle sfere di competenza, al rapporto tra organi e uffici, alle modalità di svolgimento della stessa funzione pubblica.
Dal precetto costituzionale di imparzialità derivano: l’ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento servizi pubblici; il divieto di qualsiasi favoritismo e l’illegittimità degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati; l’obbligo per i funzionari (e il correlativo diritto di ricusazione per i cittadini) di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse; la prevalenza dell’elemento tecnico su quello politico nella composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare pubbliche (Corte cost., sent. n. 453/1990).
Tra le principali esplicazioni del principio di imparzialità, vanno anzitutto menzionati i concorsi per titoli, laddove la predeterminazione dei criteri di massima vale a garantire che i titoli concretamente prodotti dai candidati siano valutati in modo imparziale.
Ora non vi è dubbio che nel caso che ci occupa vi sia stata una valutazione imparziale dell’ammissione al corso ed all’esame, dei titoli di esame e delle risposte alle domande che essendo multiple a risposta chiusa sono state valutate allo stesso modo per tutti i candidati senza possibilità alcuna che vi possano essere stati percorsi imparziali.
In merito alle specifiche doglianze relative alla presenza nell’esame di domande in inglese, che a dire del ricorrente non sarebbero ammissibili in quanto non oggetto del corso, si deve evidenziare come l’esame fosse abilitativo per il titolo di Direttore di Corsa “internazionale” e come la conoscenza della lingua inglese fosse stata richiesta (ed autocertificata dallo stesso signor Motto) in sede di iscrizione al corso.
Le domande in questione non sono domande sulla conoscenza dell’inglese ma domande in inglese e su argomenti oggetto del corso, finalizzate a conseguire la richiesta abilitazione alla qualifica di Direttore di Corsa INTERNAZIONALE, per cui, in relazione ai motivi addotti, non sembrano censurabili.
Per lo meno irrilevante appare la censura circa la formulazione non specifica dei quesiti in inglese, in quanto l’utilizzo, nel testo della domanda, del termine improprio “runner” in luogo del corretto “rider”, seppur non tecnico, non avrebbe, comunque, avere ingenerato una possibile confusione nei candidati i quali non potrebbero aver pensato, perché se così fosse l’errore sarebbe ancor più grave e meritevole di censura, che venisse posta in sede di esame di direttore di corsa ciclistica internazionale (per intenderci quella dove corrono i riders) una domanda di corsa podistica (quella dove corrono i runners).
In merito, infine, alla censura sulla partecipazione del dott. Mologni quale responsabile del corso e della sua incompatibilità in quanto Presidente del Comitato Provinciale di Bergamo si deve evidenziare che l’art. 30 dello Statuto prevede che: “5. L'attività di Direttore di Corsa ed Organizzazione è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale.
Non vi è dubbio quindi che la carica di Presidente del Comitato Provinciale non comporta questa eccepita incompatibilità, essendo questa espressamente prevista solo per caricne nazionali o di Presidente Regionale.
Da ultimo si evidenza che la presenza della dottoressa Bonfanti non solo non è vietata da alcuna norma specifica ma al contrario è da considerarsi opportuna stante la indubbia necessità della presenza tra il corpo docente del corso di una persona con la specifica qualifica di Direttore di corsa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta il ricorso del Signor Claudio Motto poiché infondato in fatto e non sostenuto da alcun principio di diritto.
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Procedimento ruolo 03/2019 – Ricorrenti: Alfredo Zini – Nicolangiolo Zoppo – Nicola Bertelloni – Enrico Bartoli – Mauro Brusatin – Luca Arrara – Gian Paolo Ripa, contro FCI Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza.
I sigg.ri Alfredo Zini, Nicolangiolo Zoppo, Nicola Bertelloni, Enrico Bartoli, Mauro Brusatin, Luca Arrara, Gian Paolo Ripa proponevano ricorso dinanzi all'intestato Tribunale per Ricorso per l'annullamento della decisione, con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, di data 16 dicembre 2018 della Commissione relativa all'esame tenutosi al termine del Corso di Abilitazione Internazionale per Direttori di Corsa svoltosi a Milano nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2018
In particolare i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'esito di detto esame, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, con tutte le conseguenti declaratorie del caso, anche con riferimento ad una nuova sessione di esame di cui si chiede espressamente la convocazione. In tal caso, si richiede che la Commissione esaminatrice sia convocata in diversa composizione.
All’udienza dell’8 marzo 2019 i ricorrenti insistevano nell’accoglimento delle proprie conclusioni dopo aver illustrato dettagliatamente il proprio ricorso e la memoria integrativa ed eccepivano in aggiunta l’illegittima composizione della commissione di esame.
L’Intestato Tribunale, assumeva la causa in riserva.
A scioglimento della riserva in relazione al procedimento instaurato dai sigg.ri Alfredo Zini, Nicolangiolo Zoppo, Nicola Bertelloni, Enrico Bartoli, Mauro Brusatin, Luca Arrara, Gian Paolo Ripa, l’intestato Tribunale, valutato che risulta versato un solo contributo per l’accesso al servizio di Giustizia corrisposto dal signor Zini Alfredo mentre non risultano versati i contributi dagli altri ricorrenti, dichiarava improcedibile il ricorso presentato nell’interesse dei signori Nicolangiolo Zoppo, Nicola Bertelloni, Enrico Bartoli, Mauro Brusatin, Luca Arrara e Gian Paolo Ripa.
Relativamente alla sola posizione del Ricorrente Alfredo Zini l’Intestato Tribunale ha ritenuto di dover acquisire di tutta la documentazione inerente il Corso di Abilitazione per Direttore di Corsa Internazionale tenutosi presso l'Hotel Allegro Italia a Segrate in data 16 dicembre 2018 in particolare il programma del corso, l’elenco dei docenti, nonché della documentazione inerente la prova di esame, con il relativo elenco delle domande e delle risposte, la commissione di esame, i verbali di correzione della prova del signor Alfredo Zini.
All’esito del deposito e dell’analisi della documentazione depositata non si rilevano elementi di valenza tale da giustificare la riapertura della fase istruttoria del procedimento.
Tutte le censure avanzate dal signor Zini devono, quindi, essere respinte in quanto prive di fondamento sia logico che giuridico.
L'intestato Tribunale non può non rilevare come il ricorso si esplichi in realtà in una analisi critica delle domande sbagliate dai ricorrenti accompagnate da una prospettazione più o meno dettagliata del ragionamento fatto dai ricorrenti in sede di esame e dopo l'esame al momento della redazione del ricorso.
Dette censure non possono essere prese in considerazione dal Tribunale in quanto diversamente si rischierebbe di andare a ledere il diritto dei candidati che hanno risposto correttamente a quelle domande (o almeno ad un numero sufficiente di essere ed hanno superato l'esame)
La valutazione delle domande di esame, come l'intestato Tribunale ha già avuto modo di rilevare nella decisione di analogo ricorso presentato da altro candidato, deve essere effettuata nel senso oggettivo cioè che vale per tutti i soggetti e non soltanto per uno o per alcuni individui, ed è quindi universale, non condizionato dalla particolarità o variabilità dei punti di vista.
Se così non fosse si verrebbe a creare una palese violazione del principio di par condicio tra i candidati.
Nella fattispecie le circostanze dedotte dalla parte ricorrente non sono state riscontrate da coloro che hanno sostenuto e superato l’esame.
L'intestato Tribunale ha già sostenuto in precedenza che un quesito posto in sede di esame deve essere comprensibile mediante le ordinarie facoltà intellettive, con quegli aspetti di particolare chiarezza e penetrazione razionale che di quest’ultima sono peculiari e deve essere valutato in termini di ragionevolezza.
Il criterio della ragionevolezza esclude di per se una qualsiasi gradazione soggettiva dell’intellegibilità, per cui ciò che è comprensibile e valido per alcuni potrebbe non esserlo per altri.
Solo in ipotesi di una oggettiva (e quindi riscontrabile da tutti i candidati) incomprensibilità dei quesiti l’intestato Tribunale sarebbe legittimato ad intervenire senza il rischio di violare il fondamentale principio della par condicio dei candidati.
Risulta che tutti i candidati hanno partecipato allo stesso esame rispondendo alle stesse domande e il fatto che solo alcuni ne hanno lamentato la formulazione non comporta alcuna violazione alla loro par condicio.
In merito, in particolare, alle specifiche doglianze relative alla presenza nell’esame di domande in inglese che a dire del ricorrente non sarebbero ammissibili in quanto non oggetto del corso, si deve evidenziare come l’esame fosse abilitativo per il titolo di Direttore di Corsa “internazionale” e come la conoscenza della lingua inglese fosse stata richiesta (ed autocertificata dagli stessi ricorrenti) in sede di iscrizione al corso.
Le domande in questione non sono domande volte a verificare la loro conoscenza dell’inglese ma domande in inglese su argomenti oggetto del corso e come tali finalizzate ad ottenere la richiesta abilitazione alla qualifica di Direttore di Corsa INTERNAZIONALE, per cui, in relazione ai motivi addotti, non sono censurabili .
Per lo meno irrilevante appare, inoltre, la censura circa la formulazione non corretta dei quesiti in inglese, in quanto l’utilizzo, nel testo della domanda, del termine ritenuto improprio di runner in luogo di rider bike, seppur non tecnico, non può essere tale da ingenerare in concreto una lamentata confusione nei candidati, quasi che costoro avessero ritenuto, perché se così fosse l’errore sarebbe ancor più grave e meritevole di censura, che venisse posta in sede di esame di direttore di corsa ciclistica internazionale (per intenderci quella dove corrono i riders bike) una domanda di corsa podistica (quella dove corrono i runners).
In merito, infine, alla censura sulla partecipazione del dott. Mologni quale responsabile del corso e della sua asserita incompatibilità in quanto Presidente del Comitato Provinciale di Bergamo, si deve evidenziare che l’art. 30 dello Statuto prevede che: “5. L'attività di Direttore di Corsa ed Organizzazione è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale.
Non vi è dubbio quindi che la carica di Presidente del Comitato Provinciale non comporta questa eccepita incompatibilità, essendo, invece, questa espressamente prevista solo per le cariche nazionali o di Presidente Regionale.
Da ultimo si evidenza che la presenza della dottoressa Bonfanti non solo non è vietata da alcuna norma specifica ma al contrario è opportuna stante la necessari età della presenza tra il corpo docente del corso di una persona con la qualifica di Direttore di corsa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
dichiara improcedibile il ricorso presentato nell’interesse dei signori Nicolangiolo Zoppo, Nicola Bertelloni, Enrico Bartoli, Mauro Brusatin, Luca Arrara e Gian Paolo Ripa, per I motivi di cui alle superiori premesse.
Rigetta il ricorso del Signor Alfredo Zini poiché infondato in fatto e non sostenuto da alcun principio di diritto.
Il Presidente
Avv. Adriano Simonetti
Il Relatore
Avv. Andrea Leggieri
Data di pubblicazione : 5 Aprile 2019