2^ sezione – Decisioni N. 19 – 20 / 2022

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 7 luglio 2022, nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti   Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 19/2022 – BERTOLLI Stefano – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE BERTOLLI Samuel AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Samuel BERTOLLI categoria Juniores (tessera A159980) è attualmente tesserato per la società POLISPORTIVA MONSUMMANESE (cod. 08R3287); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD CASANO (cod. 08H3183).

     il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. GIUSFREDI Alessio, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato Samuel BERTOLLI dalla società POLISPORTIVA MONSUMMANESE (cod. 08R3287) alla Società ASD CASANO (cod. 08H3183).

     

     

    PROCEDIMENTO N. 20/2022 – POLI Mario E TARTARELLI Meri – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE POLI Tommaso AD ALTRA SOCIETÀ

     

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Tommaso POLI categoria Juniores (tessera 995534F) è attualmente tesserato per la società ASD CASANO (cod. 08H3183); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD VELOCE CLUB PRADACCIO (cod. 08P3326).

     il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. DELLA TOMMASINA Carlo, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

    CONSIDERATO CHE

    – il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    – l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato Tommaso POLI (tessera 995534F) dalla società ASD CASANO (cod. 08H3183) alla Società ASD VELOCE CLUB PRADACCIO (cod. 08P3326).

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Angelo Attanasio

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 11 del 2022

    7 Luglio, 2022

    2^ sezione - Decisioni N. 19 - 20 / 2022

    Comunicato N. 11 del 07/07/22

    RIUNITOSI in teleconferenza in data 7 luglio 2022, nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti   Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

    PROCEDIMENTO N. 19/2022 – BERTOLLI Stefano - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE BERTOLLI Samuel AD ALTRA SOCIETÀ

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Samuel BERTOLLI categoria Juniores (tessera A159980) è attualmente tesserato per la società POLISPORTIVA MONSUMMANESE (cod. 08R3287); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD CASANO (cod. 08H3183).

     il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. GIUSFREDI Alessio, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato Samuel BERTOLLI dalla società POLISPORTIVA MONSUMMANESE (cod. 08R3287) alla Società ASD CASANO (cod. 08H3183).

     

     

    PROCEDIMENTO N. 20/2022 – POLI Mario E TARTARELLI Meri - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE POLI Tommaso AD ALTRA SOCIETÀ

     

    IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

     PREMESSO CHE

    dalla documentazione in atti risulta che:

    L’atleta Tommaso POLI categoria Juniores (tessera 995534F) è attualmente tesserato per la società ASD CASANO (cod. 08H3183); il genitore ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società ASD VELOCE CLUB PRADACCIO (cod. 08P3326).

     il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. DELLA TOMMASINA Carlo, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

    CONSIDERATO CHE

    - il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

    - l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso

    P.Q.M.

    autorizza il trasferimento del tesserato Tommaso POLI (tessera 995534F) dalla società ASD CASANO (cod. 08H3183) alla Società ASD VELOCE CLUB PRADACCIO (cod. 08P3326).

     Il Presidente

    Tribunale Federale II Sezione

    Avv. Angelo Attanasio

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