2^ sezione – Decisione

    La Corte Federale d’Appello, 2^ Sezione, composta dai Sig.ri:

    Prof. Avv.to Jacopo TognonPresidente estensore

    Avv.to Miriam ZanoliComponente – 

    Avv.to Gianluca GulinoComponente supplente

    e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario

     

    Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 28/2/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata in pari data sul sito federale nel comunicato n. 2/2020, relativamente al procedimento n. RG 3 /2020, proposto dal

    Sig. Alberto STEFANECCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Vitali

    Reclamante

    contro

    la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, contumace;

    Resistente

    Oggetto: candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Umbria FCI;

    ha assunto la seguente decisione

    RITENUTO IN FATTO

    Il signor Alberto Stefanecchia presentava la propria candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria per il quadriennio olimpico 2017/2020 con due raccomandate di eguale tenore inviate al Comitato stesso e alla Segreteria Generale FCI.

    Compilando l’apposito modulo previsto, dichiarava di “non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la FCI, contro altre Federazioni Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI”.

    In sede di scrutinio delle candidature, la Commissione Elettorale Nazionale – in data 18 febbraio 2020 – inoltrava richiesta alla Corte Federale d’Appello di interpretazione autentica dell’articolo 31 dello Statuto.

    Il giorno successivo, senza peraltro attendere alcuna interpretazione, la Commissione comunicava il rigetto della richiesta di candidatura dell’odierno reclamante per mancato possesso del requisito previsto dall’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale nella parte in cui disciplina che sono “ugualmente incandidabili tutti coloro che abbiano controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, contro altre Federazioni (Sportiva) Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI”.

    Nello specifico, la Commissione ha ritenuto non sussistere tale requisito per l’esistenza di un esposto presentato ai Carabinieri di Perugia, a firma di vari soggetti tra cui Stefanecchia, “circa fatti o eventi riguardanti la FCI nella persona dei propri organi di vertice” che comporta l’esistenza e l’attualità “di controversia giudiziaria tra il predetto candidato e la Federazione, potendosi la stessa configurare nell’ulteriore iniziativa, conseguente a detto esposto, intrapresa dallo stesso Stefanecchia volta ad opporre la richiesta di archiviazione, che ha dato luogo al procedimento nei confronti di indagati nuovi”.

    Il 21 febbraio 2020 il signor Stefanecchia presentava ricorso al Tribunale Federale FCI (con contestuale domanda di sospensiva) affermando in sintesi che l’esposto non sarebbe stato idoneo all’instaurazione di una cosiddetta controversia giudiziaria in quanto sarebbe stato presentato per far luce sui comportamenti del Presidente Renato Di Rocco, quindi, per la tutela della Federazione e non contro di essa.

    Inoltre, il ricorrente – richiamando per analogia il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs 267 del 2000) – rilevava che per la normativa statale le controversie che determinano l’ineleggibilità erano unicamente quelle di natura civilistica od amministrativa, le quali – pertanto – sarebbero anche quelle a cui farebbe unicamente riferimento l’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale.

    Infine specificava che non vi sarebbe stato alcun collegamento con l’azione giudiziaria in sede penale non avendo egli sottoscritto personalmente l’opposizione all’archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero.

    Il 26 febbraio 2020, nelle more della decisione del Tribunale Federale, il signor Stefanecchia presentava istanza anche alla Commissione Elettorale Nazionale affinché sospendesse cautelarmente la sua decisione in pendenza del ricorso innanzi agli organi di giustizia sportiva ammettendo così “sub iudice” la candidatura dell’odierno reclamante a Presidente del Comitato Regionale.

    Il 28 febbraio 2020, dopo essersi celebrata rituale udienza, il Tribunale Federale respingeva il ricorso con le seguenti motivazioni:

    – per quanto concerne il primo motivo, i Giudici Federali di primo grado hanno ritenuto che “la dizione controversie giudiziarie sia da intendersi nel suo significato più ampio e quindi comprensiva di ogni contenzioso, anche di natura penale, essendo del tutto inconferente il richiamo per analogia al Testo Unico degli Enti locali”;

    – con riguardo al secondo motivo, il Tribunale ha sottolineato come “il procedimento penale attivato dal ricorrente abbia come suo destinatario il Sig. Renato di Rocco nella sua precipua qualità di Presidente della FCI, tenuto conto dei reati a lui imputabili secondo il ricorrente; tra l’altro non rilevava la eccepita mancata sottoscrizione dell’atto di opposizione all’archiviazione di detto procedimento in quanto nell’atto stesso gli avvocati del ricorrente risultano averne fatto espresso riferimento nella procura, sottoscritta dal ricorrente, rilasciata in calce all’esposto originario”.

    I Giudici, altresì, rigettavano la richiesta di sospensiva ritenendola improponibile.

    Il medesimo giorno – in seguito all’emanazione della decisione da parte del Tribunale – il signor Stefanecchia proponeva reclamo innanzi a questa Corte chiedendo che questa “in totale riforma della sentenza di primo grado, previa immediata sospensiva del provvedimento di non eleggibilità adottato in data 19 febbraio 2020 in pregiudizio di Alberto Stefanecchia dalla Commissione Elettorale Nazionale voglia accogliere il ricorso e disporre per effetto l’annullamento del provvedimento stesso”.

    Il reclamo è affidato ai seguenti motivi che, in sostanza, sono pressoché identici a quelli già sottoposti al Tribunale Federale:

    – l’esposto ha lo scopo di portare a conoscenza della Procura della Repubblica determinati comportamenti del signor Renato Di Rocco affinché questa indaghi su di essi rilevando eventuali fatti penalmente rilevanti e non instaura, quindi, alcuna controversia con la Federazione ma anzi è volto a tutelare i suoi interessi tanto che questa potrebbe costituirsi parte civile se fosse instaurato un successivo processo;

    – l’esposto in sé non è idoneo ad instaurare una controversia giudiziaria ai sensi dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale e ciò anche alla luce del Testo Unico degli Enti Locali che prevede come requisito per l’eleggibilità unicamente la non pendenza di liti di natura civilistica o amministrativa.

    Il 2 marzo 2020 il Presidente della Corte Federale d’Appello – considerato che l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria era prevista per il medesimo giorno e che, pertanto, il gravame sarebbe stato senza effetto –riteneva “prima facie sussistere gli ulteriori gravi ed irreparabili pregiudizi, idonei a provare quanto necessario ad ottenere una pronuncia in via cautelare inaudita altera parte”.

    Inoltre, il Presidente sottolineava l’esistenza anche di una causa di forza maggiore vista la comunicazione pervenuta dal CONI – Organi Collegiali relativa alle prime indicazioni sul contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

    Di conseguenza, l’assemblea elettiva del 2 marzo 2020 veniva sospesa e veniva fissata l’udienza del 9 marzo 2020 ore 15:00 per la discussione dell’istanza cautelare e del merito da tenersi tramite teleconferenza o videoconferenza.

    In questa udienza, tenutasi in videoconferenza giusto provvedimento del 2 marzo 2020 (prot. 2020/01197) e ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto FCI, erano presenti (unitamente al Collegio nella composizione di cui in epigrafe e al funzionario avv. Marzia Picchioni) il signor Stefanecchia e il suo difensore, l’Avvocato Riccardo Vitali.

    La Corte accertava che la FCI non si era costituita nel procedimento.

    L’Avvocato Vitali, in nome e per conto del suo assistito, si riportava integralmente all’atto di reclamo chiedendo l’immediata riammissione del signor Stefanecchia alla candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale Umbria.

    Evidenziava, altresì, come al 9 marzo 2020 non risultava esserci alcuna controversia giudiziaria tenuto conto anche della rinuncia (presentata innanzi al Giudice di Pace di Foligno, RG GIP 30042/2019) all’opposizione all’archiviazione penale nel suddetto procedimento come da documentazione prodotta in questa fase del giudizio.

    Infine, il reclamante su richiesta di chiarimenti della Corte, precisava e dichiarava formalmente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia azione di natura civile autonoma e/o di costituzione di parte civile nell’eventuale processo penale che dovesse sorgere in relazione ai fatti oggetto dell’originario esposto.

    La Corte riservava la decisione.

    Nelle more del giudizio, veniva emanato un primo D.L. (17/2020) che sospendeva tutti i termini processuali (sia di natura processual-civilistica che amministrativa) fino al 15 aprile 2020 e successivo D.L. (23/2020) che prorogava detta sospensione sino all’11 maggio 2020.

    Peraltro, anche il Presidente Federale con delibere n. 38 e 41 del 2020 provvedeva prudenzialmente a sospendere tutti i termini procedimentali (di per sé già sospesi comunque) sino all’11 maggio 2020. 

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Si rileva, preliminarmente, che la richiesta di interpretazione avanzata ancora in data 18 febbraio 2020 a questa Corte (in quel caso nella sua funzione di “giudice dei Regolamenti”) è da un lato assorbita dalla presente pronuncia e comunque implicitamente rinunciata da parte dell’organo remittente avendo poi la Commissione Elettorale Nazionale comunque deciso (di fatto, interpretando sua sponte la norma) senza attendere di conoscere le determinazioni della Corte.

    Un tanto doverosamente premesso, la soluzione del caso non può prescindere dall’identificazione dell’esistenza della c.d. “controversia giudiziaria”, (e quindi dei suoi limiti “perimetrali”) con specifico riferimento al momento della proposizione della candidatura a Presidente del Comitato Regionale Umbro (e questo, comunque, a prescindere da riflessioni sulla candidabilità o eleggibilità di cui pure si accennerà nel prosieguo).

    Limitato l’oggetto del procedimento, veniamo quindi al merito della controversia.

    Innanzitutto, va osservato che il Collegio di Garanzia dello Sport (attraverso il parere consultivo n. 7 del 2016) ha analizzato con decisione monumentale delle norme analoghe all’articolo 31 dello Statuto FCI (e cioè in quella fattispecie si trattava dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN e dell’articolo 7.4., comma 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate) e chiarendo la ratio delle disposizioni che prevedono l’ineleggibilità di soggetti che abbiano in essere controversie con il CONI o con le Federazioni.

    Secondo il Collegio queste norme hanno come obiettivo “la tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione”.

    Queste disposizioni, tuttavia, devono necessariamente bilanciarsi con l’esercizio dei diritti del soggetto in materia penale, nella quale – come è ben noto – il vincolo di giustizia non mantiene intatta la sua portata e validità in quanto comporterebbe la compromissione dell’effetto di deterrenza delle norme penali nell’ambito sportivo (si veda ad esempio la decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nella decisione Setten/FIGC in  data 5 marzo 2009 e del Tribunale Nazionale d’Arbitrato dello Sport nel lodo Guerra/FIGC 16 novembre 2010).

    Di conseguenza, anche le norme di cui si discute devono essere applicate non trascurando questo aspetto.

    È necessario concentrarsi, pertanto, con riguardo al caso di specie, se un esposto presentato ai Carabinieri ed indirizzato alla Procura della Repubblica e una conseguente opposizione alla archiviazione possa minare questa “armonia” e “serenità” di rapporti – tenuto conto dei diritti del soggetto in materia penale – e se si possa parlare di una vera e propria controversia giudiziaria.

    Un esposto ai Carabinieri ed indirizzato alla Procura della Repubblica ha l’obiettivo di portare all’attenzione delle autorità dei fatti che potrebbero comportare una responsabile penale; tuttavia, spetta alla Procura analizzare se vi siano dei comportamenti meritevoli di essere perseguiti o meno.

    La Procura, nella fattispecie qui analizzata, ha richiesto l’archiviazione e il signor Stefanecchia tramite i suoi legali ha presentato opposizione all’archiviazione.

    Detto atto non instaura il “processo” ma si colloca ancora nella fase d’indagini cioè nella cosiddetta fase “procedimentale”: infatti, è un atto volto ad un’integrazione dell’attività investigativa e diretto al Giudice delle indagini preliminari.

    Inoltre, nell’eventuale successivo processo (se l’indagato fosse rinviato a giudizio e diventasse così un imputato) non si instaurerebbe automaticamente una vera e propria controversia giudiziaria tra imputato e persona offesa: invero, la controversia presuppone che entrambi i soggetti assumano la qualità di parte, qualità che la persona offesa non assume in quanto è soggetto del processo penale e non parte in senso tecnico salvo che si costituisca nello stesso come parte civile.

    Non vi è in questo momento (in fase d’indagini), quindi, alcuna controversia giudiziaria formale instaurata tra le parti ma un mero contrasto di interessi tale da comportare una situazione di contrasto, reale o potenziale, tra candidato e la Federazione.

    Con queste premesse, si deve rispondere allora alla seguente domanda: questo mero contrasto è sufficiente a comportare un’interpretazione estensiva nell’ordinamento sportivo del dato formale di controversia giudiziaria fino, cioè, ad arrivare a comprendere anche questa situazione?

    È necessario precisare che un’interpretazione estensiva si può avere unicamente nel caso in cui non venga compromesso l’effetto di deterrenza delle norme penali, il quale sarebbe pregiudicato se al candidato fosse reso “sconveniente” il suo diritto a presentare un esposto, una denuncia o una querela per timore di diventare ineleggibile alla carica a cui ambisce.

    Deve, infatti, trovare applicazione il medesimo principio già sottolineato dalla Camera di Conciliazione nel caso Setten/FIGC e ribadito dal TNAS nel caso Guerra in materia di vincolo di giustizia per cui l’interesse pubblico che caratterizza l’ambito penale deve necessariamente prevalere sulle limitazioni che può porre l’ordinamento sportivo per il suo principio di autonomia.

    Il Collegio di Garanzia nel parere sopramenzionato ha evidenziato che per comprendere in concreto quali siano le condotte che ledano l’armonia dei rapporti interfederali bisogna capire se questi violini i principi di correttezza, lealtà e probità.

    La presentazione di un esposto e anche un’eventuale opposizione all’archiviazione, dunque, per quanto rilevato non sembrano prima facie ledere tali principi non essendovi allo stato alcuna prova che sia stato presentato da parte di una pluralità di parti istanti per fini non consoni all’esposto stesso (come ad esempio, con la sola volontà di screditare l’immagine del soggetto nei cui confronti si desidera siano avviate le indagini).

    Diversamente opinando verrebbe compromesso l’effetto deterrente delle disposizioni penali e ciò non è assolutamente pensabile: il soggetto candidabile (si ribadisce) verrebbe influenzato nella sua scelta di segnalare comportamenti che lui ritiene potenzialmente di rilevanza penale per il timore di compromettere la sua candidabilità (e quindi la sua ipotetica eleggibilità).

    Invece, se vi fosse un abuso degli strumenti concessi dalle norme penali come nelle ipotesi individuate dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport (l’intrecciarsi di azioni, deferimenti, denunce presentate nella consapevolezza dell’innocenza della parte denunciata – specie se seguita da archiviazione senza che si sia arrivati al dibattimento – plurime opposizioni all’archiviazione, uso strumentale di rimedi processuali, enfatizzazione mediatica di vicende processuali che esulino dal diritto all’informazione) vi sarebbero delle condotte contrarie ai doveri di correttezza, lealtà e probità. Il soggetto, infatti, userebbe non correttamente gli strumenti messogli a disposizione dall’ordinamento statale abusando non solo dei diritti da questo concessogli ma violando anche i principi cardini dell’ordinamento sportivo.

    Nel caso di specie non è possibile determinare se vi sia stato un abuso degli strumenti concessi dall’ordinamento penale (fermo restando peraltro che lo Stefanecchia ha anche ritirato successivamente l’esposto e l’opposizione).

    Ad abundantiam è opportuno anche svolgere ulteriori considerazioni che confortano il ragionamento di questa Corte, e cioè a quando si può fare retroagire il momento iniziale del processo penale.

    In questo contesto, visto che l’atto di opposizione all’archiviazione si colloca necessariamente a monte dell’esercizio dell’azione penale (essendo l’archiviazione, tra l’altro, un atto processuale che si pone in alternatività rispetto all’esercizio dell’azione penale) risulta molto difficile interpretare tale atto come integrante la fattispecie di controversia giudiziaria dal punto di vista processuale.

    Peraltro, in merito alla natura giuridica dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., si faccia riferimento alla decisione della Corte di Cassazione la quale, pur occupandosi di valutare se tale opposizione sia sottoposta al regime delle impugnazioni, così stabilisce inter alia: Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di Cassazione, infatti, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 410 c.p.p., costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall'art. 121 c.p.p., comma 1, con la previsione che le richieste debbano essere presentate "mediante deposito nella cancelleria".

    Nel caso in esame, invece, l'atto di opposizione è stato irritualmente depositato presso l'Ufficio impugnazioni fuori sede del Tribunale di Roma, pur non avendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione il contenuto di un atto di impugnazione, non essendo diretta alla richiesta di riesame di un provvedimento giurisdizionale, sicché ad essa non è applicabile l'art. 582 c.p.p. che consente il deposito dell'impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del luogo ove le parti private o i loro difensori si trovano”. (Cassazione penale sez. II, 07/06/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 22/09/2016), n.39346)

    Pur statuendo in merito alla natura non impugnativa della opposizione si deve ritenere che venga valorizzato il profilo prodromico dell’opposizione, con conseguente non esistenza di una controversia giudiziaria al momento della presentazione dell’atto di candidatura.

    L’accoglimento del Reclamo, nei limiti di cui in parte motiva, esula questa Corte dall’indagine in ordine agli effetti della rinuncia all’opposizione (anche nelle forme tombali e più ampie possibili eseguita all’udienza del 9 marzo 2020).

    Peraltro è sufficiente rilevare come, all’interno della categoria della ineleggibilità, viene fatta rientrare anche la incandidabilità quale causa di ineleggibilità “in senso lato”.

    Se difatti la incandidabilità indica una “incapacità elettorale assoluta, ovvero la carenza di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche, che preclude l’esercizio dell’elettorato passivo e rende nulla l'eventuale elezione” invece l’ineleggibilità “in senso stretto” (o “in senso proprio”) concerne “la sussistenza di una delle fattispecie previste dalla legge che, pur in presenza dei requisiti di eleggibilità, costituiscono comunque causa di impedimento all’instaurazione di un valido rapporto elettorale”.

    Nel caso di specie quindi, ove si fosse ritenuto che la particolare situazione verificatasi costituisse “controversia giudiziaria” lo Stefanecchia sarebbe stato incandidabile ab origine e una sua rinuncia, con somma probabilità, sarebbe stata inutiliter data a questi fini.

    Si tratta all’evidenza di un ragionamento de iure condendo visto l’esito del reclamo e le valutazioni conseguenti che la Corte deve trarre.

    In definitiva, il reclamante era sin dall’inizio candidabile non potendo all’evidenza costituire controversia giudiziaria un atto di opposizione all’archiviazione, incidente tipico della fase prodromica all’instaurazione di un giudizio quali sono le indagini preliminari.

    P.Q.M.

    LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

    2^ SEZIONE

    ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

    accoglie, per i motivi di cui in motivazione, il reclamo presentato dal Sig. Alberto Stefanecchia e per l’effetto annulla la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla Presidenza del Comitato Regionale Umbro per la futura assemblea elettiva.

    Dispone la restituzione della tassa d’accesso.

    Nulla per le spese.

    Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2020, motivi depositati in data 17 aprile 2020.

     

    Il Presidente estensore

    (Jacopo Tognon)  

    data di pubblicazione: 12/05/2020

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 1 del 2020

    12 Maggio, 2020

    2^ sezione - Decisione

    Comunicato N. 1 del 12/05/20

    La Corte Federale d’Appello, 2^ Sezione, composta dai Sig.ri:

    Prof. Avv.to Jacopo TognonPresidente estensore -

    Avv.to Miriam ZanoliComponente – 

    Avv.to Gianluca GulinoComponente supplente

    e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) – Segretario-

     

    Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 28/2/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata in pari data sul sito federale nel comunicato n. 2/2020, relativamente al procedimento n. RG 3 /2020, proposto dal

    Sig. Alberto STEFANECCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Vitali

    Reclamante

    contro

    la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, contumace;

    Resistente

    Oggetto: candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Umbria FCI;

    ha assunto la seguente decisione

    RITENUTO IN FATTO

    Il signor Alberto Stefanecchia presentava la propria candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria per il quadriennio olimpico 2017/2020 con due raccomandate di eguale tenore inviate al Comitato stesso e alla Segreteria Generale FCI.

    Compilando l’apposito modulo previsto, dichiarava di “non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la FCI, contro altre Federazioni Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI”.

    In sede di scrutinio delle candidature, la Commissione Elettorale Nazionale – in data 18 febbraio 2020 – inoltrava richiesta alla Corte Federale d’Appello di interpretazione autentica dell’articolo 31 dello Statuto.

    Il giorno successivo, senza peraltro attendere alcuna interpretazione, la Commissione comunicava il rigetto della richiesta di candidatura dell’odierno reclamante per mancato possesso del requisito previsto dall’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale nella parte in cui disciplina che sono “ugualmente incandidabili tutti coloro che abbiano controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, contro altre Federazioni (Sportiva) Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI”.

    Nello specifico, la Commissione ha ritenuto non sussistere tale requisito per l’esistenza di un esposto presentato ai Carabinieri di Perugia, a firma di vari soggetti tra cui Stefanecchia, “circa fatti o eventi riguardanti la FCI nella persona dei propri organi di vertice” che comporta l’esistenza e l’attualità “di controversia giudiziaria tra il predetto candidato e la Federazione, potendosi la stessa configurare nell’ulteriore iniziativa, conseguente a detto esposto, intrapresa dallo stesso Stefanecchia volta ad opporre la richiesta di archiviazione, che ha dato luogo al procedimento nei confronti di indagati nuovi”.

    Il 21 febbraio 2020 il signor Stefanecchia presentava ricorso al Tribunale Federale FCI (con contestuale domanda di sospensiva) affermando in sintesi che l’esposto non sarebbe stato idoneo all’instaurazione di una cosiddetta controversia giudiziaria in quanto sarebbe stato presentato per far luce sui comportamenti del Presidente Renato Di Rocco, quindi, per la tutela della Federazione e non contro di essa.

    Inoltre, il ricorrente - richiamando per analogia il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs 267 del 2000) – rilevava che per la normativa statale le controversie che determinano l’ineleggibilità erano unicamente quelle di natura civilistica od amministrativa, le quali – pertanto – sarebbero anche quelle a cui farebbe unicamente riferimento l’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale.

    Infine specificava che non vi sarebbe stato alcun collegamento con l’azione giudiziaria in sede penale non avendo egli sottoscritto personalmente l’opposizione all’archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero.

    Il 26 febbraio 2020, nelle more della decisione del Tribunale Federale, il signor Stefanecchia presentava istanza anche alla Commissione Elettorale Nazionale affinché sospendesse cautelarmente la sua decisione in pendenza del ricorso innanzi agli organi di giustizia sportiva ammettendo così “sub iudice” la candidatura dell’odierno reclamante a Presidente del Comitato Regionale.

    Il 28 febbraio 2020, dopo essersi celebrata rituale udienza, il Tribunale Federale respingeva il ricorso con le seguenti motivazioni:

    - per quanto concerne il primo motivo, i Giudici Federali di primo grado hanno ritenuto che “la dizione controversie giudiziarie sia da intendersi nel suo significato più ampio e quindi comprensiva di ogni contenzioso, anche di natura penale, essendo del tutto inconferente il richiamo per analogia al Testo Unico degli Enti locali”;

    - con riguardo al secondo motivo, il Tribunale ha sottolineato come “il procedimento penale attivato dal ricorrente abbia come suo destinatario il Sig. Renato di Rocco nella sua precipua qualità di Presidente della FCI, tenuto conto dei reati a lui imputabili secondo il ricorrente; tra l’altro non rilevava la eccepita mancata sottoscrizione dell’atto di opposizione all’archiviazione di detto procedimento in quanto nell’atto stesso gli avvocati del ricorrente risultano averne fatto espresso riferimento nella procura, sottoscritta dal ricorrente, rilasciata in calce all’esposto originario”.

    I Giudici, altresì, rigettavano la richiesta di sospensiva ritenendola improponibile.

    Il medesimo giorno – in seguito all’emanazione della decisione da parte del Tribunale – il signor Stefanecchia proponeva reclamo innanzi a questa Corte chiedendo che questa “in totale riforma della sentenza di primo grado, previa immediata sospensiva del provvedimento di non eleggibilità adottato in data 19 febbraio 2020 in pregiudizio di Alberto Stefanecchia dalla Commissione Elettorale Nazionale voglia accogliere il ricorso e disporre per effetto l’annullamento del provvedimento stesso”.

    Il reclamo è affidato ai seguenti motivi che, in sostanza, sono pressoché identici a quelli già sottoposti al Tribunale Federale:

    - l’esposto ha lo scopo di portare a conoscenza della Procura della Repubblica determinati comportamenti del signor Renato Di Rocco affinché questa indaghi su di essi rilevando eventuali fatti penalmente rilevanti e non instaura, quindi, alcuna controversia con la Federazione ma anzi è volto a tutelare i suoi interessi tanto che questa potrebbe costituirsi parte civile se fosse instaurato un successivo processo;

    - l’esposto in sé non è idoneo ad instaurare una controversia giudiziaria ai sensi dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto Federale e ciò anche alla luce del Testo Unico degli Enti Locali che prevede come requisito per l’eleggibilità unicamente la non pendenza di liti di natura civilistica o amministrativa.

    Il 2 marzo 2020 il Presidente della Corte Federale d’Appello – considerato che l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria era prevista per il medesimo giorno e che, pertanto, il gravame sarebbe stato senza effetto –riteneva “prima facie sussistere gli ulteriori gravi ed irreparabili pregiudizi, idonei a provare quanto necessario ad ottenere una pronuncia in via cautelare inaudita altera parte”.

    Inoltre, il Presidente sottolineava l’esistenza anche di una causa di forza maggiore vista la comunicazione pervenuta dal CONI – Organi Collegiali relativa alle prime indicazioni sul contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

    Di conseguenza, l’assemblea elettiva del 2 marzo 2020 veniva sospesa e veniva fissata l’udienza del 9 marzo 2020 ore 15:00 per la discussione dell’istanza cautelare e del merito da tenersi tramite teleconferenza o videoconferenza.

    In questa udienza, tenutasi in videoconferenza giusto provvedimento del 2 marzo 2020 (prot. 2020/01197) e ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto FCI, erano presenti (unitamente al Collegio nella composizione di cui in epigrafe e al funzionario avv. Marzia Picchioni) il signor Stefanecchia e il suo difensore, l’Avvocato Riccardo Vitali.

    La Corte accertava che la FCI non si era costituita nel procedimento.

    L’Avvocato Vitali, in nome e per conto del suo assistito, si riportava integralmente all’atto di reclamo chiedendo l’immediata riammissione del signor Stefanecchia alla candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale Umbria.

    Evidenziava, altresì, come al 9 marzo 2020 non risultava esserci alcuna controversia giudiziaria tenuto conto anche della rinuncia (presentata innanzi al Giudice di Pace di Foligno, RG GIP 30042/2019) all’opposizione all’archiviazione penale nel suddetto procedimento come da documentazione prodotta in questa fase del giudizio.

    Infine, il reclamante su richiesta di chiarimenti della Corte, precisava e dichiarava formalmente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia azione di natura civile autonoma e/o di costituzione di parte civile nell’eventuale processo penale che dovesse sorgere in relazione ai fatti oggetto dell’originario esposto.

    La Corte riservava la decisione.

    Nelle more del giudizio, veniva emanato un primo D.L. (17/2020) che sospendeva tutti i termini processuali (sia di natura processual-civilistica che amministrativa) fino al 15 aprile 2020 e successivo D.L. (23/2020) che prorogava detta sospensione sino all’11 maggio 2020.

    Peraltro, anche il Presidente Federale con delibere n. 38 e 41 del 2020 provvedeva prudenzialmente a sospendere tutti i termini procedimentali (di per sé già sospesi comunque) sino all’11 maggio 2020. 

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Si rileva, preliminarmente, che la richiesta di interpretazione avanzata ancora in data 18 febbraio 2020 a questa Corte (in quel caso nella sua funzione di “giudice dei Regolamenti”) è da un lato assorbita dalla presente pronuncia e comunque implicitamente rinunciata da parte dell’organo remittente avendo poi la Commissione Elettorale Nazionale comunque deciso (di fatto, interpretando sua sponte la norma) senza attendere di conoscere le determinazioni della Corte.

    Un tanto doverosamente premesso, la soluzione del caso non può prescindere dall’identificazione dell’esistenza della c.d. “controversia giudiziaria”, (e quindi dei suoi limiti “perimetrali”) con specifico riferimento al momento della proposizione della candidatura a Presidente del Comitato Regionale Umbro (e questo, comunque, a prescindere da riflessioni sulla candidabilità o eleggibilità di cui pure si accennerà nel prosieguo).

    Limitato l’oggetto del procedimento, veniamo quindi al merito della controversia.

    Innanzitutto, va osservato che il Collegio di Garanzia dello Sport (attraverso il parere consultivo n. 7 del 2016) ha analizzato con decisione monumentale delle norme analoghe all’articolo 31 dello Statuto FCI (e cioè in quella fattispecie si trattava dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN e dell’articolo 7.4., comma 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate) e chiarendo la ratio delle disposizioni che prevedono l’ineleggibilità di soggetti che abbiano in essere controversie con il CONI o con le Federazioni.

    Secondo il Collegio queste norme hanno come obiettivo “la tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione”.

    Queste disposizioni, tuttavia, devono necessariamente bilanciarsi con l’esercizio dei diritti del soggetto in materia penale, nella quale – come è ben noto – il vincolo di giustizia non mantiene intatta la sua portata e validità in quanto comporterebbe la compromissione dell’effetto di deterrenza delle norme penali nell’ambito sportivo (si veda ad esempio la decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nella decisione Setten/FIGC in  data 5 marzo 2009 e del Tribunale Nazionale d’Arbitrato dello Sport nel lodo Guerra/FIGC 16 novembre 2010).

    Di conseguenza, anche le norme di cui si discute devono essere applicate non trascurando questo aspetto.

    È necessario concentrarsi, pertanto, con riguardo al caso di specie, se un esposto presentato ai Carabinieri ed indirizzato alla Procura della Repubblica e una conseguente opposizione alla archiviazione possa minare questa “armonia” e “serenità” di rapporti – tenuto conto dei diritti del soggetto in materia penale – e se si possa parlare di una vera e propria controversia giudiziaria.

    Un esposto ai Carabinieri ed indirizzato alla Procura della Repubblica ha l’obiettivo di portare all’attenzione delle autorità dei fatti che potrebbero comportare una responsabile penale; tuttavia, spetta alla Procura analizzare se vi siano dei comportamenti meritevoli di essere perseguiti o meno.

    La Procura, nella fattispecie qui analizzata, ha richiesto l’archiviazione e il signor Stefanecchia tramite i suoi legali ha presentato opposizione all’archiviazione.

    Detto atto non instaura il “processo” ma si colloca ancora nella fase d’indagini cioè nella cosiddetta fase “procedimentale”: infatti, è un atto volto ad un’integrazione dell’attività investigativa e diretto al Giudice delle indagini preliminari.

    Inoltre, nell’eventuale successivo processo (se l’indagato fosse rinviato a giudizio e diventasse così un imputato) non si instaurerebbe automaticamente una vera e propria controversia giudiziaria tra imputato e persona offesa: invero, la controversia presuppone che entrambi i soggetti assumano la qualità di parte, qualità che la persona offesa non assume in quanto è soggetto del processo penale e non parte in senso tecnico salvo che si costituisca nello stesso come parte civile.

    Non vi è in questo momento (in fase d’indagini), quindi, alcuna controversia giudiziaria formale instaurata tra le parti ma un mero contrasto di interessi tale da comportare una situazione di contrasto, reale o potenziale, tra candidato e la Federazione.

    Con queste premesse, si deve rispondere allora alla seguente domanda: questo mero contrasto è sufficiente a comportare un’interpretazione estensiva nell’ordinamento sportivo del dato formale di controversia giudiziaria fino, cioè, ad arrivare a comprendere anche questa situazione?

    È necessario precisare che un’interpretazione estensiva si può avere unicamente nel caso in cui non venga compromesso l’effetto di deterrenza delle norme penali, il quale sarebbe pregiudicato se al candidato fosse reso “sconveniente” il suo diritto a presentare un esposto, una denuncia o una querela per timore di diventare ineleggibile alla carica a cui ambisce.

    Deve, infatti, trovare applicazione il medesimo principio già sottolineato dalla Camera di Conciliazione nel caso Setten/FIGC e ribadito dal TNAS nel caso Guerra in materia di vincolo di giustizia per cui l’interesse pubblico che caratterizza l’ambito penale deve necessariamente prevalere sulle limitazioni che può porre l’ordinamento sportivo per il suo principio di autonomia.

    Il Collegio di Garanzia nel parere sopramenzionato ha evidenziato che per comprendere in concreto quali siano le condotte che ledano l’armonia dei rapporti interfederali bisogna capire se questi violini i principi di correttezza, lealtà e probità.

    La presentazione di un esposto e anche un’eventuale opposizione all’archiviazione, dunque, per quanto rilevato non sembrano prima facie ledere tali principi non essendovi allo stato alcuna prova che sia stato presentato da parte di una pluralità di parti istanti per fini non consoni all’esposto stesso (come ad esempio, con la sola volontà di screditare l’immagine del soggetto nei cui confronti si desidera siano avviate le indagini).

    Diversamente opinando verrebbe compromesso l’effetto deterrente delle disposizioni penali e ciò non è assolutamente pensabile: il soggetto candidabile (si ribadisce) verrebbe influenzato nella sua scelta di segnalare comportamenti che lui ritiene potenzialmente di rilevanza penale per il timore di compromettere la sua candidabilità (e quindi la sua ipotetica eleggibilità).

    Invece, se vi fosse un abuso degli strumenti concessi dalle norme penali come nelle ipotesi individuate dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport (l’intrecciarsi di azioni, deferimenti, denunce presentate nella consapevolezza dell’innocenza della parte denunciata – specie se seguita da archiviazione senza che si sia arrivati al dibattimento – plurime opposizioni all’archiviazione, uso strumentale di rimedi processuali, enfatizzazione mediatica di vicende processuali che esulino dal diritto all’informazione) vi sarebbero delle condotte contrarie ai doveri di correttezza, lealtà e probità. Il soggetto, infatti, userebbe non correttamente gli strumenti messogli a disposizione dall’ordinamento statale abusando non solo dei diritti da questo concessogli ma violando anche i principi cardini dell’ordinamento sportivo.

    Nel caso di specie non è possibile determinare se vi sia stato un abuso degli strumenti concessi dall’ordinamento penale (fermo restando peraltro che lo Stefanecchia ha anche ritirato successivamente l’esposto e l’opposizione).

    Ad abundantiam è opportuno anche svolgere ulteriori considerazioni che confortano il ragionamento di questa Corte, e cioè a quando si può fare retroagire il momento iniziale del processo penale.

    In questo contesto, visto che l’atto di opposizione all’archiviazione si colloca necessariamente a monte dell’esercizio dell’azione penale (essendo l’archiviazione, tra l’altro, un atto processuale che si pone in alternatività rispetto all’esercizio dell’azione penale) risulta molto difficile interpretare tale atto come integrante la fattispecie di controversia giudiziaria dal punto di vista processuale.

    Peraltro, in merito alla natura giuridica dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., si faccia riferimento alla decisione della Corte di Cassazione la quale, pur occupandosi di valutare se tale opposizione sia sottoposta al regime delle impugnazioni, così stabilisce inter alia: Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di Cassazione, infatti, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 410 c.p.p., costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall'art. 121 c.p.p., comma 1, con la previsione che le richieste debbano essere presentate "mediante deposito nella cancelleria".

    Nel caso in esame, invece, l'atto di opposizione è stato irritualmente depositato presso l'Ufficio impugnazioni fuori sede del Tribunale di Roma, pur non avendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione il contenuto di un atto di impugnazione, non essendo diretta alla richiesta di riesame di un provvedimento giurisdizionale, sicché ad essa non è applicabile l'art. 582 c.p.p. che consente il deposito dell'impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del luogo ove le parti private o i loro difensori si trovano”. (Cassazione penale sez. II, 07/06/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 22/09/2016), n.39346)

    Pur statuendo in merito alla natura non impugnativa della opposizione si deve ritenere che venga valorizzato il profilo prodromico dell’opposizione, con conseguente non esistenza di una controversia giudiziaria al momento della presentazione dell’atto di candidatura.

    L’accoglimento del Reclamo, nei limiti di cui in parte motiva, esula questa Corte dall’indagine in ordine agli effetti della rinuncia all’opposizione (anche nelle forme tombali e più ampie possibili eseguita all’udienza del 9 marzo 2020).

    Peraltro è sufficiente rilevare come, all’interno della categoria della ineleggibilità, viene fatta rientrare anche la incandidabilità quale causa di ineleggibilità “in senso lato”.

    Se difatti la incandidabilità indica una “incapacità elettorale assoluta, ovvero la carenza di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche, che preclude l’esercizio dell’elettorato passivo e rende nulla l'eventuale elezione” invece l’ineleggibilità “in senso stretto” (o “in senso proprio”) concerne “la sussistenza di una delle fattispecie previste dalla legge che, pur in presenza dei requisiti di eleggibilità, costituiscono comunque causa di impedimento all’instaurazione di un valido rapporto elettorale”.

    Nel caso di specie quindi, ove si fosse ritenuto che la particolare situazione verificatasi costituisse “controversia giudiziaria” lo Stefanecchia sarebbe stato incandidabile ab origine e una sua rinuncia, con somma probabilità, sarebbe stata inutiliter data a questi fini.

    Si tratta all’evidenza di un ragionamento de iure condendo visto l’esito del reclamo e le valutazioni conseguenti che la Corte deve trarre.

    In definitiva, il reclamante era sin dall’inizio candidabile non potendo all’evidenza costituire controversia giudiziaria un atto di opposizione all’archiviazione, incidente tipico della fase prodromica all’instaurazione di un giudizio quali sono le indagini preliminari.

    P.Q.M.

    LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

    2^ SEZIONE

    ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

    accoglie, per i motivi di cui in motivazione, il reclamo presentato dal Sig. Alberto Stefanecchia e per l’effetto annulla la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla Presidenza del Comitato Regionale Umbro per la futura assemblea elettiva.

    Dispone la restituzione della tassa d’accesso.

    Nulla per le spese.

    Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2020, motivi depositati in data 17 aprile 2020.

     

    Il Presidente estensore

    (Jacopo Tognon)  

    data di pubblicazione: 12/05/2020

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