2^ sezione – Decisione n. 6 / 2020

    La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

    Avv. Jacopo TognonPresidente ed estensore

    Avv. Miriam ZanoliComponente effettivo

    Avv. Rosita GervasioComponente supplente

    e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario

    Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 30/10/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata sul sito federale nel comunicato n. 7/2020, relativamente al procedimento n. RG 9/2020, proposto da

    BUSO MORENO, difeso dall’Avv. Stefano Malfatti

    Reclamante

    contro

    LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,

    Resistente

    Oggetto: annullamento del provvedimento del Segretario Generale della FCI, datato 2 luglio 2020 e comunicato a mezzo email l’8 luglio 2020 e di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; disapplicazione (o annullamento) delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e all’articolo 1.1.3 Norme Attuative SAN, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria cicloamatoriale Master ai soggetti sanzionati per doping per un periodo superiore a mesi sei; accertamento e dichiarazione del diritto del sig. Moreno Buso al tesseramento con la FCI nella categoria amatoriale-Master

    ha assunto la seguente decisione

    IN FATTO

    Il 12 luglio 2014, durante la gara denominata Campionato mondiale ACSI di ciclismo, svoltasi a Borgoricco (PD), il sig. Moreno Buso (di seguito semplicemente anche solo “l’Atleta”) veniva sottoposto a controllo antidoping e risultava positivo per eritropoietina ricombinante.

    In seguito al conseguente procedimento instauratosi innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI Prima Sezione, al Ciclista veniva applicata la sanzione di 2 anni di squalifica dal 3 settembre 2014 al 2 settembre 2016.

    In data 7 gennaio 2019, il sig. Buso richiedeva un nuovo tesseramento alla FCI nella categoria Master 4 per il tramite dell’ASD Team Lenox (cod. id. 03E260) della quale il reclamante era Vice Presidente, aggiungendo a penna in calce alla domanda la seguente dichiarazione: «il sottoscritto Buso Moreno dichiara di avere scontato una squalifica dalla data 03.09.14 e scaduta il 02.09.16. Si allega documentazione squalifica» (nel caso di specie, veniva allegato il dispositivo della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping).

    Il 14 gennaio 2019 veniva confermata, tramite un’email proveniente dall’indirizzo di posta tesseramento@ciclismoksport.it, la validazione della tessera del sig. Buso per la categoria Master 4 (n. A165369) per l’anno 2019, successivamente la stessa veniva spedita presso il sodalizio di appartenenza unitamente a quelle degli altri atleti tesserati.

    Il 2 aprile 2019 il Presidente Federale, accertato il mancato rispetto del requisito etico previsto per il tesseramento tra i cicloamatori, adottava la delibera n. 46/2019 con la quale sospendeva gli effetti del tesseramento stesso e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi alla condotta del reclamante e del Presidente dell’ASD Team Lenox Giuseppe Buso.

    Tale atto veniva ratificato dal Consiglio Federale della FCI con delibera n. 47/2019. Né la delibera presidenziale né la ratifica del Consiglio Federale, tuttavia, venivano notificate o comunicate ai soggetti interessati od alla loro società.

    Nel mese di aprile il Presidente del Team Lenox notava, visionando il portale telematico dedicato alla sua società, che il reclamante non risultava più tesserato.

    Chiedeva, pertanto, chiarimenti ai referenti locali della Federazione ed inviava, il 29 aprile, un’email alla Segreteria del Settore SAN.  L’Ufficio forniva il giorno dopo una risposta dal seguente tenore: «sicuramente c’è stata una comunicazione errata e per questo è stata emessa la tessera amatoriale. Come da normativa SAN, coloro che hanno avuto provvedimenti superiori a 6 mesi possono tesserarsi o ciclosportivi o cicloturisti. Non esistono deroghe, ne sono mai state fatte, in quanto si creerebbe un precedente pertanto non può essere accolta la vostra richiesta». 

    Nel mese di giugno 2019 veniva notificato all’Atleta dalla Procura Federale la comunicazione di conclusione delle indagini relativa al procedimento 6/2019, nel quale veniva contestata la richiesta di tesseramento in assenza della condizione giuridica per inoltrare la domanda e per aver partecipato a gare ciclistiche amatoriali con tessera non validata.

    L’odierno reclamante sosteneva di aver conosciuto per la prima volta la delibera presidenziale n. 46/2019 solo a seguito dell’apposita richiesta, in data 13 giugno 2019, di accesso agli atti di indagine.

    L’atleta presentava, quindi, innanzi al Tribunale Federale ricorso, con atto notificato alla FCI il 12 luglio 2019, per l’annullamento della predetta Delibera Presidenziale e l’annullamento e/o la disapplicazione dell’articolo 5 Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping, nonché per l’annullamento di ogni altro connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

    All’esito del procedimento il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione n. 25 depositata e comunicata in data 1 agosto 2019; tale decisione veniva confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 3 del 2019 e dal Collegio di Garanzia con decisione n. 18 del 2020.

    Il sig. Buso proponeva gravame anche avverso tale ultima decisione con ricorso che risulta attualmente pendente innanzi al TAR Lazio.

    L’8 luglio 2020 al sig. Buso veniva comunicato tramite email il provvedimento del Segretario Generale della FCI con cui si annullava definitivamente il suo tesseramento con invalidazione della relativa tessera.

    L’odierno reclamante ricorreva, dunque, nuovamente al Tribunale Federale FCI sostenendo principalmente di aver interesse ad una nuova impugnazione in quanto l’annullamento definitivo del suo tesseramento sarebbe illegittimo alla luce dei nuovi elementi emersi da un lodo del Tribunale Arbitrale dello Sport (2019/A/6295 O. v. FCI e NADO Italia).

    Il requisito etico secondo il sig. Buso, in particolare, contrasterebbe con i principi fondamentali del Codice Mondiale Antidoping e la decisione del TAS sarebbe opponibile alla FCI in quanto fondata su una normativa gerarchicamente superiore quale il Codice Mondiale Antidoping della WADA.

    L’Atleta proponeva, poi, vari motivi relativi all’invalidità della norma etica e concludeva come segue: «nel merito, annullare la determina denominata “annullamento tessera n. IDA165369 erroneamente messa a nome del sig. Moreno Buso, nato a Padova l’11.03.1970 – C.F. BSUMRN70C11G224I” a firma dal Segretario Generale della F.C.I., datata 2 luglio 2020 e comunicata a mezzo email l’8 luglio 2020;

    • annullare ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

    • disapplicare (o annullare) l’art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale F.C.I. e dell’art. 1.1.3 delle Norme Attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I. (la così detta “norma etica”), nelle parti in cui impediscono il tesseramento nella categoria cicloamatoriale Master ai soggetti che abbiano subito una sanzione per doping superiore a sei mesi, poiché in contrasto con norme di diritto sportivo gerarchicamente superiori;

    • accertare e dichiarare il diritto del signor Buso Moreno al tesseramento con la F.C.I. nella categoria amatoriale-Master».

    Si costituiva in giudizio la FCI, rilevando l’assoluta infondatezza ed inammissibilità del ricorso avversario chiedendone il rigetto.

    Nello specifico, la Federazione sottolineava sostanzialmente l’inammissibilità dell’azione stante la sussistenza di un precedente iter giudiziario tra le parti, definitosi con una decisione avente natura di giudicato formale –  dunque non più soggetta ad impugnazione – e data l’assenza di novità delle deduzioni contenute nell’atto avversario e nelle richiamata pronuncia del TAS. Inoltre, eccepiva l’infondatezza di quanto rilevato dal sig. Buso.

    Il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione depositata e comunicata in data 30 ottobre 2020 (Comunicato n. 7 del 2020).

    Con atto depositato il 14 novembre 2020 il sig. Moreno Buso proponeva reclamo innanzi a questa Corte (procedimento R.G. 4/2020) avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione dei provvedimenti già richiesti con il ricorso.

    L’odierno reclamante deduceva che:

    • vi sarebbe stata da parte del Tribunale Federale un’erronea valutazione dei motivi a sostegno del ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla sopravvenienza di un elemento “nuovo”, tale da rendere necessaria una rivalutazione dei precedenti giurisprudenziali sulla cosiddetta “norma etica”. Inoltre, il sig. Buso evidenziava che nella decisione di primo grado vi sarebbe stata un’erronea valutazione e un completo travisamento della motivazione del lodo TAS 2019/A/6295 del 10 febbraio 2020 (primo motivo);
    • il Tribunale Federale non avrebbe correttamente tenuto conto dell’efficacia della pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport 2019/A/6295 e, più in generale, della portata del precedente giurisprudenziale nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

    Nello specifico, l’Atleta puntualizzava che nella decisione di prime cure si sarebbe omesso di considerare: l’efficacia esterna del lodo TAS sopra menzionato verso i soggetti estranei al giudizio ma titolari di una situazione giuridica identica rispetto a quella oggetto di trattazione, l’efficacia della giurisprudenza del più alto Organo di Giustizia Sportiva al mondo quantomeno in termini di precedente vincolante in un sistema normativo “pretorio” e l’incidenza della giurisprudenza del TAS sull’ordinamento della FCI (secondo motivo);

    • gli articoli 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e 1.1.3 delle Norme Attuative SAN sarebbero illegittimi perché in contrasto con norme di diritto sportivo gerarchicamente superiori e, in particolare, con l’articolo 23.2.2 del Codice WADA e con i principi generali del predetto Codice Mondiale Antidoping, come affermato dal TAS (terzo motivo), con l’articolo 23 dello Statuto CONI, con l’articolo 1 della Legge 91/1981, con gli articoli 12 e 17 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e con l’articolo 20 dello Statuto del CONI così come recepito dall’articolo 1 comma 10 dello Statuto della FCI (quarto motivo);
    • l’irragionevolezza della “norma etica” e il contrasto della stessa con il libero esercizio dell’attività sportiva amatoriale-agonistica e il diritto del sig. Buso ad ottenere il tesseramento con la FCI quale cicloamatore – categoria Master (quinto motivo).

    Secondo il reclamante, altresì, il Tribunale Federale avrebbe omesso di pronunciarsi su tali ultime tre doglianze.

    Con memoria datata 4 dicembre 2020 si è costituita la FCI sottolineando:

    • l’inammissibilità del reclamo in quanto avente ad oggetto un provvedimento (la delibera del Segretario Federale) meramente esecutivo di una decisione (la n. 7/2019 del Tribunale Federale) non più soggetta ad impugnazione. Inoltre, la Federazione puntualizzava che l’atto avversario sarebbe stato parimente inammissibile se avesse avuto ad oggetto la delibera Presidenziale n. 46 del 2019 e quella del Consiglio Federale n.47 del 2019 poiché già dichiarate legittime in altro procedimento passato in giudicato;
    • che il lodo TAS 2019/A/6295 non ha valenza di “fatto nuovo sopravvenuto”;
    • che la pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport non ha valore cogente nei confronti della FCI e non può avere un rilievo in quanto adottata incidentalmente ed in assenza di qualsivoglia contraddittorio ed istruttoria;
    • che la liceità della normativa impugnata sarebbe stata affermata con pronuncia n. 18 del 2020 del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale avrebbe valore di giudicato non potendo il seguente gravame al TAR comportare alcun annullamento di una norma sportiva ma semmai un mero effetto risarcitorio;
    • la tardività dell’impugnazione di disposizioni regolamentari della FCI;
    • che il Tribunale Federale si sarebbe pronunciato in modo esauriente sul ricorso avversario;
    • che il requisito etico non ha valenza sanzionatoria e che questo non determina alcuna limitazione all’esercizio dell’attività sportiva come già chiarito dai precedenti in materia.

    All’udienza del 9 dicembre 2020 le parti deducevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.

    Con Comunicato n. 4 del 24 dicembre 2020 la Corte Federale d’Appello 2^ Sezione

    disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respingeva il reclamo presentato dal sig. Moreno Buso compensando integralmente le spese di lite.

    La Corte fissava il termine per il deposito dei motivi in giorni 10 ai sensi dell’art. 45 comma 8 del Regolamento di Giustizia FCI.

    IN DIRITTO

    Si premette che la delibera 46/2019 del Presidente Federale e la sua successiva ratifica da parte del Consiglio Federale con provvedimento n. 47/2019, che avevano sancito la sospensione in via cautelare del tesseramento dell’Atleta, sono oggetto di un separato procedimento attualmente pendente innanzi al TAR del Lazio dopo l’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

    Dunque, non spetta a questa Corte Federale giudicare nuovamente (dopo essersi già pronunciata con decisione n. 3 del 2019) sulla legittimità di tali atti.

    La loro impugnazione da parte del reclamante che sembra emergere dalla richiesta di «annullare ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità (alla delibera del Segretario Generale datata 2 luglio 2020)» è da ritenersi, di conseguenza, inammissibile.

    Come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 18 del 2020 (Moreno Buso/ FCI), avente ad oggetto per l’appunto l’impugnazione della delibera n. 46/2019 del Presidente Federale, il provvedimento presidenziale «ha mero carattere cautelare, trattandosi di provvedimento di sospensione, come tale non destinato ad incidere definitivamente sulla posizione del tesserando, che, invece, dovrebbe essere definita col procedimento amministrativo susseguente. Il provvedimento di sospensione, invero, non assume, di norma, efficacia decisoria, atta, cioè, ad incidere definitivamente sul diritto fatto valere (Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 02/05/2016, n. 8592 – Cass. Civ., Sez. VI – Ord. 17/07/2019, n. 19247 – Cass. Civ., Sez. II, Ord. 08/09/2017, n. 20954)».

    Il Collegio inoltre, sottolineava che la ratifica del Consiglio Federale n. 47/2019, aveva la medesima natura.

    Il provvedimento che determina l’annullamento definitivo del tesseramento del sig. Buso per la categoria cicloamatori Master è quello del Segretario Generale della FCI datato 2 luglio 2020 che costituisce, quindi, l’oggetto principale dell’odierno reclamo.

    Questo provvedimento è impugnabile in quanto costituisce, come evidenziato dal Collegio di Garanzia, l’atto che incide con efficacia decisoria definitivamente sul diritto fatto valere.

    Al contrario di quanto sostenuto dalla FCI, tale delibera non ha valore meramente esecutivo.

    Il provvedimento definitivo, infatti, potrebbe presentare delle determinazioni diverse da quelle adottate in via cautelare e confermate dalle decisioni degli organi di giustizia sportiva (ad esempio, per dei nuovi documenti presentati dal tesserato alla Federazione o per delle nuove circostanze verificatisi o per dei cambiamenti di normativa).

    Ad ogni modo questo Collegio ritiene che i motivi di reclamo non possano essere accolti.

    Si sottolinea, infatti, con riguardo al primo motivo, che il TAS nel lodo 2019/A/6295 contrariamente a quanto rileva il reclamante non ha dato un’interpretazione macroscopicamente diversa rispetto a quelle fino ad oggi offerte dalla giurisprudenza sportiva nazionale.

    Il TAS si è soffermato per formulare il suo inciso al paragrafo 73 solamente sulla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, la quale trova il suo più significativo precedente in merito nella dichiarazione di illegittimità della cosiddetta “Osaka Rule” (TAS 2011/O/2422).

    Quest’ultima aveva sì fondato la decisione Cucinotta di questa Corte ma non la giurisprudenza successiva tenendo conto che il requisito etico in sé e per sé considerato non risulta impedire il diritto al tesseramento, all’attività sportiva, persino di natura agonistica.

    L’incertezza del Tribunale Arbitrale sulla invalidità o meno dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN si rivela nell’uso di formule e tempi verbali dubitativi e condizionali come “sembra”, “non possa” o “dovrebbe” presenti nel paragrafo 73 del lodo.

    L’Arbitro Unico, infatti, non è certo che la norma sia illegittima ma sostiene solamente che si dovrebbe giungere ad una simile conclusione ove questa fosse ritenuta sostanzialmente paragonabile alla Osaka Rule o ad altre disposizioni che hanno introdotto sanzioni aggiuntive rispetto alla normativa antidoping in violazione dell’articolo 23.2.2. del Codice WADA.

    In sintesi, il TAS ai paragrafi da 71 a 72 del lodo sembra giungere alla soluzione che la norma della FCI prevista dall’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN sia paragonabile alle altre dichiarate illegittime in altre decisioni salvo però adottare, come visto, ampie formule dubitative non essendo oggetto della controversia portata alla sua cognizione (né potendo esserlo ovviamente) l’invalidità della disposizione analizzata.

    Di conseguenza spetta agli organi di giustizia federali compiere una siffatta valutazione in ordine alla validità o meno delle norme federali che hanno stabilito il cosiddetto requisito etico (si veda, con riguardo alla competenza degli organi di giustizia federali di giudicare sulla legittimità delle norme introdotte dalla Federazione, la decisione n. 32 del 2018 del Collegio di Garanzia).

    Questa Corte Federale d’Appello si è già pronunciata sulla differenza tra la cosiddetta Osaka Rule  e il requisito etico (decisione n. 3 del 2019) affermando che «il TAS (nel lodo TAS 2011/O/2422)  evidenziava che gli effetti della squalifica (comminata dagli organi dell’antidoping) e dell’inibizione (prevista dall’Osaka Rule) incidevano entrambi sulla capacità di partecipare alle competizioni, di conseguenza, tale disposizione veniva ritenuta illegittima in quanto una Federazione sportiva od il CIO non hanno il potere di introdurre sanzioni aventi gli stessi effetti di quelle tipizzate dal Codice WADA.

    Il requisito etico, invece, non ha le stesse conseguenze dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia antidoping ma è assibilabile alle norme che regolano l’eleggibilità o la candidabilità per l’assunzione di cariche all’interno di enti pubblici: le quali, per giurisprudenza consolidata (per alcuni recenti esempi si veda: Corte Costituzionale, 19/11/2015, sentenza n.236; Corte Costituzionale, 16/12/2016, sentenza n.276; Cassazione civile sez. I, 08/06/2018, ordinanza n.15038), non hanno natura sanzionatoria».

    Tale pronuncia è stata confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 18 del 2020.

    La questione che oggi è sottoposta all’attenzione della Corte dunque, in realtà è già stata risolta dall’Ordinamento Sportivo Nazionale.

    Non vi è ragione, dunque, che questa Corte Federale d’Appello cambi la sua giurisprudenza, peraltro confermata già in parte qua dal preciso arresto del Collegio di Garanzia n. 18/2020, non avendo il TAS offerto alcuna diversa interpretazione del requisito etico.

    Per quanto concerne il secondo motivo, questa Corte evidenzia che il TAS si è pronunciato sull’articolo 1.1.3 delle Norme di Attuazione del Regolamento Tecnico FCI solamente in un cosiddetto “obiter dictum”.

    Il giudicato, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2017, sentenza n.202 e Cassazione civile sez. un., 20/02/2007, sentenza n.3840), si forma in relazione ai motivi di impugnazione e non anche alle affermazioni ulteriori contenute nella pronuncia non strettamente necessarie a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte; di conseguenza ogni argomentazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione è qualificabile come "obiter dictum" insuscettibile di divenire giudicato in senso sostanziale.

    Nelle richieste sottoposte dall’appellante al TAS nel lodo 2019/A/6295 non si rinviene una domanda interpretativa della norma sul requisito etico o una domanda di annullamento di tale disposizione (d’altronde, il giudizio innanzi al Tribunale Arbitrale di Losanna concerneva solamente il gravame avverso una sanzione stabilita dal Tribunale Nazionale Antidoping).

    Il requisito etico viene richiamato dall’impugnante in tale giudizio solo per sostenere la non proporzionalità della sanzione stabilita dal TNA e la sua supposta illegittimità e non costituisce un motivo specifico sottoposto al Tribunale Arbitrale.

    Quanto espresso in forma peraltro dubitativa dal TAS («sembra doversi ritenere che l’articolo 13 Norme di Attuazione del Regolamento Tecnico FCI sia affetto da invalidità») e l’argomentazione collegata non può, dunque, ritenersi idoneo a formare un qualsivoglia giudicato opponibile alla FCI e a questa Corte.

    Ad abundantiam, si deve puntualizzare che «un giudicato può spiegare "efficacia riflessa" anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento» (Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, sentenza n.24975).

    Come già chiarito un “obiter dictum” non è in alcun modo idoneo a costituire una cosiddetta affermazione di verità, di conseguenza, le argomentazioni a riguardo del sig. Buso sono prive di significato.

    Il precedente del TAS, dunque, come sopra illustrato, seppure sia ovviamente rilevante giuridicamente per la FCI la quale era parte del procedimento, assume un significato sostanzialmente diverso da quello che cerca di fargli assumere l’odierno reclamante.

    Infine, in merito all’incidenza della giurisprudenza TAS sull’ordinamento della FCI in almeno un caso simile a quello in questa sede trattato, si sono già esposte sopra le ragioni per cui la pronuncia del Tribunale Arbitrale sulla cosiddetta Osaka Rule non abbia influenzato le decisioni successive a quella Cucinotta.

    Gli ultimi tre motivi costituiscono di fatto, nonostante in essi di faccia riferimento alla nuova pronuncia del TAS, una sostanziale ripetizione di quanto già sostenuto dal sig. Buso innanzi a questa Corte nel procedimento conclusosi con la pronuncia n. 3 del 2019 e si potrebbero, pertanto, per tale sola ragione definirsi inammissibili.

    Come illustrato, infatti, non vi è alcuna ragione di discostarsi da tale giurisprudenza in base alla nuova decisione del Tribunale Arbitrale.

    Ad ogni modo, si ribadisce, con riguardo al terzo motivo, che il requisito etico non comporta alcuna violazione dell’articolo 23.2.2 del Codice WADA e dei principi generali del predetto Codice Mondiale Antidoping.

    Il Collegio di Garanzia, invero, confermando la decisione n. 3 della Corte Federale d’Appello FCI, ha sottolineato che «prevedere da parte dell’ordinamento federale casi di esclusione dal tesseramento, non ha alcuna incidenza sulle norme che disciplinano, in funzione antidoping, le condizioni a cui attenersi nell’esercizio dell’attività sportiva. Si deve, infatti, ritenere che i requisiti per il tesseramento sono solo una conseguenza che l’ordinamento interno attribuisce alla violazione della disciplina antidoping e dunque rientrano nell’autonomia del CONI, come delle singole Federazioni, quando armonizzate tra loro. In tal senso è corretto quanto ritenuto dal Giudice Federale, laddove afferma che il requisito etico è presupposto del tesseramento, estraneo alla materia giurisdizionale demandata agli organi di giustizia antidoping […].Invero, oltre a risultare espresse, in particolare nell’art. 5 RTA, le norme che regolano i rapporti con le altre Federazioni (ad esempio straniere), ovvero il regime da applicarsi in caso di società non affiliate e, dunque, non precludendo l’esercizio dell’attività sportiva in modo alternativo al tesseramento con FCI, non sembra potersi dubitare che le norme federali possono addirittura prevedere l’esclusione del tesseramento in conseguenza di sanzioni per violazione di normativa antidoping, integrando dette violazioni un grave conflitto con le finalità dell’ordinamento sportivo».

    Altresì, nella precedente pronuncia riguardante il sig. Buso (la n. 3 del 2019), questa Corte ha evidenziato che la supposta violazione del principio di proporzionalità deriva da un erroneo inquadramento del principio stesso: «infatti, lo stesso è analizzato presupponendo che il requisito etico sia una norma di natura sanzionatoria ma, come già analizzato, così non è. Quindi, il principio di proporzionalità in realtà va correttamente inteso come il bilanciamento tra opposti interessi del singolo e dell'associazione e "ben può l'Organo adito ritenere preminente e legittimo quello dell'Associazione […] quando l'interesse della stessa mira a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive (Corte Federale FCI decisione 2 del 2014)".

    L'Alta Corte, nello specifico, ha già confermato (decisione n. 15 2014) che il bilanciamento di interessi operato dalla FCI è legittimo vista la necessità di contrastare la diffusione del doping tra i cicloamatori dove si erano evidenziati gravi e pericolosi casi tra i tesserati».

    Invece, il quarto motivo si risolve sostanzialmente nel riproporre l’argomentazione per cui il requisito etico violerebbe il libero esercizio dell’attività sportiva e, di conseguenza, deve essere nuovamente rigettato.

    La circostanza che tale requisito sia previsto solo per i cicloamatori è dovuta a tutelare l’ambiente amatoriale dalla pratica del doping che purtroppo ha più volte sconvolto tale settore essenziale per un corretto sviluppo del cosiddetto “sport di base”.

    La scelta federale di cercare di salvaguardare in tale modo questa categoria da tale fenomeno illecito e non altre, come quelle dei professionisti o dei cicloturisti o dei ciclosportivi, si deve essenzialmente alle differenze che caratterizzano tali settori: l’attività cicloturistica e ciclosportiva non presentano (o è completamente assente) una elevata connotazione agonistica e, dunque, l’utilizzo del doping è meno diffuso.  Invece, i professionisti sono solitamente persone che dedicano la loro vita al ciclismo da cui traggono i proventi necessari per sostenersi; l’impossibilità di tesserarsi significherebbe in tale caso sostanzialmente togliere ad un soggetto, che ha commesso seppur un grave errore, la possibilità di svolgere il proprio lavoro causandogli un pregiudizio non consentito.

    Prima dell’introduzione del requisito etico, in particolare, si era scoperto che molti sportivi (anche ex professionisti) sanzionati per violazione della normativa antidoping tornavano a competere scontata la squalifica nei cicloamatori.

    A chi gareggiava correttamente diventava così precluso di poter competere e di poter praticare serenamente il ciclismo in modo agonistico (per il qual spesso si è costretti in parte a sacrificare i propri impegni personali e lavorativi).

    Eliminare il requisito etico, di conseguenza, significherebbe pregiudicare irreversibilmente il corretto sviluppo di questa categoria.

    Si ribadisce che le Federazioni «non hanno l’obbligo di consentire il tesseramento a chiunque lo domandi se non nei casi in cui si inibisca al soggetto il diritto alla pratica dell’attività sportiva» (decisione n. 3 del 2019 Corte Federale d’Appello FCI).

    Al sig. Buso non risulta precluso l’esercizio dell’attività sportiva visto che gli è possibile il tesseramento nelle altre categorie sopra menzionate oltre che in altri enti sportivi differenti dalla FCI. Ciò è stato sottolineato sia dall’Alta Corte di Giustizia (decisione 15 del 2014) sia dal Collegio di Garanzia (decisione 18 del 2020).

    Inoltre, si ribadisce nuovamente che «l’atleta non può basarsi sul suo supposto livello agonistico per costruirsi un diritto di tesseramento in un determinato settore, altrimenti, si arriverebbe a conclusioni che sarebbero totalmente assurde» (Corte Federale d’Appello decisione n. 3 del 2019).

    Si sottolinea, altresì, che le Convenzioni stipulate dalla FCI con altri enti di promozione sportiva non formano oggetto del presente giudizio e la scelta delle parti contraenti di inserire o meno il requisito etico non è sindacabile in questa sede dalla Corte; alla quale, pertanto, è precluso anche valutare se tutti gli enti citati dal reclamante precludano il tesseramento a soggetti sanzionati con una squalifica superiore a 6 mesi per doping. In ogni caso, anche nell’estrema ipotesi in cui tutti gli enti di promozione sportiva esistenti nel territorio italiano impedissero il tesseramento a tali ciclisti, questi potrebbero sempre tesserarsi come cicloturisti o ciclosportivi e il diritto all’esercizio dell’attività sportiva non sarebbe violato.

    Il quinto motivo sembra una mera ripetizione di quanto sostenuto precedentemente.

    Il sig. Buso semplicemente aggiunge che non esiste nell’ordinamento sportivo, a differenza di quello penale, alcuna forma di estinzione o riabilitazione che consenta di riacquistare lo status di tesserabile nella categoria Master e che ciò comporta il paradosso per cui l’atleta che abbia estinto il reato tramite la messa alla prova sia parificato allo sportivo che ha riportato una condanna sia in sede penale che in quella sportiva.

    Premesso che sono note le differenze tra l’ordinamento sportivo e quello penale, ancora una volta bisogna ribadire quanto affermato nella precedente decisione n. 3 del 2019 riguardante oltretutto proprio il medesimo odierno reclamante.

    «Con riguardo all’assenza di un rimedio che consenta il reinserimento sportivo dell’atleta amatore sanzionato per doping si deve precisare innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Signor Moreno Buso, nell’ordinamento statale l’estinzione del reato non è causa, in assenza di una sentenza di riabilitazione, per il venir meno dell’incandidabilità o dell’ineleggibilità (T.A.R. Roma, sez. II, 08/10/2013, n.8696; T.A.R. Latina, sez. I, 24/05/2018, n.278). Il rimedio previsto dagli articoli 178 e ss. c.p. invero è l’unico che consenta l’estinzione anticipata di tali condizioni.

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il similare istituto disciplinato dall’articolo 71 del Regolamento di Giustizia Federale FCI “regolamenta esclusivamente i casi di riabilitazione rispetto ai provvedimenti resi in materia disciplinare” e che “non è dato rinvenire, in sede normativa o giurisprudenziale, alcun collegamento fra le due distinte materie (disciplinare federale e doping), disciplinate […] da diversi contesti ordinamentali (Corte Federale d’Appello FCI comunicato n. 4 del 7 marzo 2018)”. Quindi, non è imputabile in nessun modo all’ordinamento federale l’assenza di un tale rimedio e non può essere precluso allo stesso, in sua mancanza, adottare le soluzioni più ragionevoli (ragionevolezza intesa come conformità agli obiettivi che si vogliono perseguire) per tutelare l’armonia del sistema» (Corte Federale d’Appello decisione n. 3 del 2019).

    Infine, per quanto concerne il rilievo del sig. Buso per cui il Tribunale Federale avrebbe omesso di pronunciarsi sugli ultimi tre motivi, si puntualizza che il Collegio di Garanzia ha affermato che «gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2 CGS FIGC) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva […] è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione» (Collegio di Garanzia decisione n. 3 del 2015).

    Il Tribunale Federale ha assolto tale onere rilevando che «occorre specificare a priori, cioè, che si ritengono già oggetto di granitica e condivisa giurisprudenza, in ogni sede e grado, tutte le censure mosse dal ricorrente a corollario dell’unico elemento che potrebbe essere qualificato come “nuovo” rispetto a quanto già stabilito in precedenza ovverosia l’asserita efficacia di Giudicato della decisione del TAS del 10.2.2020 nei confronti della FCI in ordine ad una pretesa illiceità della normativa attinente il requisito etico.

    L’intestato Tribunale e, nel caso di specie, anche la Corte federale ed il Collegio di Garanzia hanno già avuto modo di evidenziare, in relazione alle censure comunemente mosse al requisito etico e reiterate anche in parte nel presente ricorso, quali ad esempio l’effetto sanzionatorio, mancata proporzionalità, impossibilità di riabilitazione, ecc. come, l’esigenza di un’etica,  è e deve essere, una qualità di assoluto e preminente rilievo socio-giuridico, che non comprime ma, al contrario, espande e permea tutti i diritti garantiti (e da garantire) ai cittadini in generale ed agli sportivi in particolare».

    Alla luce del principio della “motivazione succinta” non è necessario menzionare espressamente i precedenti in materia (che peraltro sono stati ampiamente discussi dalle parti nei loro atti di primo e secondo grado e sono noti al sig. Buso visto che alcuni di essi lo riguardano in prima persona), quindi, il Tribunale facendo riferimento alla “granitica e condivisa giurisprudenza” ha inteso ribadire con argomentazione soddisfacente quanto già espresso dai vari organi di giustizia in relazione al supposto contrasto tra requisito etico e normativa antidoping, alla sua supposta illegittimità alla luce delle limitazioni poste al diritto all’esercizio dell’attività sportiva e all’assenza di un istituto riabilitativo.

    In precedenti pronunce (alcune delle quali sono riportate anche nella presente decisione) questa Corte Federale (decisioni n. 2 del 2014 e n. 3 del 2019), l’Alta Corte di Giustizia (decisione n. 15 del 2014) e il Collegio di Garanzia (decisione n. 18 del 2020) hanno respinto le medesime argomentazioni sollevate con l’odierno reclamo dal sig. Buso e, dunque, correttamente il Tribunale Federale ha provveduto a richiamarle implicitamente.

    Non vi è alcuna ragione, di conseguenza, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale per omessa motivazione.

    Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.

    PQM

    LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

    2^ SEZIONE

    ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

    respinge il reclamo presentato dal Sig. Moreno Buso.

    Compensa integralmente le spese di lite.

    Così deciso nella camera di consiglio del 24/12/20 convocata a mezzo piattaforma Microsoft teams ad ore 09.30.

    Motivi depositati in data 4 gennaio 2021.

     

    IL PRESIDENTE

    Avv. Jacopo Tognon

     

    Data di pubblicazione: 04/01/2021

     

    Lascia un commento

    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 6 del 2020

    4 Gennaio, 2021

    2^ sezione - Decisione n. 6 / 2020

    Comunicato N. 6 del 04/01/21

    La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

    Avv. Jacopo TognonPresidente ed estensore -

    Avv. Miriam Zanoli - Componente effettivo -

    Avv. Rosita GervasioComponente supplente -

    e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario-

    Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 30/10/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata sul sito federale nel comunicato n. 7/2020, relativamente al procedimento n. RG 9/2020, proposto da

    BUSO MORENO, difeso dall’Avv. Stefano Malfatti

    Reclamante

    contro

    LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,

    Resistente

    Oggetto: annullamento del provvedimento del Segretario Generale della FCI, datato 2 luglio 2020 e comunicato a mezzo email l’8 luglio 2020 e di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; disapplicazione (o annullamento) delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e all’articolo 1.1.3 Norme Attuative SAN, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria cicloamatoriale Master ai soggetti sanzionati per doping per un periodo superiore a mesi sei; accertamento e dichiarazione del diritto del sig. Moreno Buso al tesseramento con la FCI nella categoria amatoriale-Master

    ha assunto la seguente decisione

    IN FATTO

    Il 12 luglio 2014, durante la gara denominata Campionato mondiale ACSI di ciclismo, svoltasi a Borgoricco (PD), il sig. Moreno Buso (di seguito semplicemente anche solo “l’Atleta”) veniva sottoposto a controllo antidoping e risultava positivo per eritropoietina ricombinante.

    In seguito al conseguente procedimento instauratosi innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI Prima Sezione, al Ciclista veniva applicata la sanzione di 2 anni di squalifica dal 3 settembre 2014 al 2 settembre 2016.

    In data 7 gennaio 2019, il sig. Buso richiedeva un nuovo tesseramento alla FCI nella categoria Master 4 per il tramite dell’ASD Team Lenox (cod. id. 03E260) della quale il reclamante era Vice Presidente, aggiungendo a penna in calce alla domanda la seguente dichiarazione: «il sottoscritto Buso Moreno dichiara di avere scontato una squalifica dalla data 03.09.14 e scaduta il 02.09.16. Si allega documentazione squalifica» (nel caso di specie, veniva allegato il dispositivo della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping).

    Il 14 gennaio 2019 veniva confermata, tramite un’email proveniente dall’indirizzo di posta tesseramento@ciclismoksport.it, la validazione della tessera del sig. Buso per la categoria Master 4 (n. A165369) per l’anno 2019, successivamente la stessa veniva spedita presso il sodalizio di appartenenza unitamente a quelle degli altri atleti tesserati.

    Il 2 aprile 2019 il Presidente Federale, accertato il mancato rispetto del requisito etico previsto per il tesseramento tra i cicloamatori, adottava la delibera n. 46/2019 con la quale sospendeva gli effetti del tesseramento stesso e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi alla condotta del reclamante e del Presidente dell’ASD Team Lenox Giuseppe Buso.

    Tale atto veniva ratificato dal Consiglio Federale della FCI con delibera n. 47/2019. Né la delibera presidenziale né la ratifica del Consiglio Federale, tuttavia, venivano notificate o comunicate ai soggetti interessati od alla loro società.

    Nel mese di aprile il Presidente del Team Lenox notava, visionando il portale telematico dedicato alla sua società, che il reclamante non risultava più tesserato.

    Chiedeva, pertanto, chiarimenti ai referenti locali della Federazione ed inviava, il 29 aprile, un’email alla Segreteria del Settore SAN.  L’Ufficio forniva il giorno dopo una risposta dal seguente tenore: «sicuramente c’è stata una comunicazione errata e per questo è stata emessa la tessera amatoriale. Come da normativa SAN, coloro che hanno avuto provvedimenti superiori a 6 mesi possono tesserarsi o ciclosportivi o cicloturisti. Non esistono deroghe, ne sono mai state fatte, in quanto si creerebbe un precedente pertanto non può essere accolta la vostra richiesta». 

    Nel mese di giugno 2019 veniva notificato all’Atleta dalla Procura Federale la comunicazione di conclusione delle indagini relativa al procedimento 6/2019, nel quale veniva contestata la richiesta di tesseramento in assenza della condizione giuridica per inoltrare la domanda e per aver partecipato a gare ciclistiche amatoriali con tessera non validata.

    L’odierno reclamante sosteneva di aver conosciuto per la prima volta la delibera presidenziale n. 46/2019 solo a seguito dell’apposita richiesta, in data 13 giugno 2019, di accesso agli atti di indagine.

    L’atleta presentava, quindi, innanzi al Tribunale Federale ricorso, con atto notificato alla FCI il 12 luglio 2019, per l’annullamento della predetta Delibera Presidenziale e l’annullamento e/o la disapplicazione dell’articolo 5 Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping, nonché per l’annullamento di ogni altro connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

    All’esito del procedimento il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione n. 25 depositata e comunicata in data 1 agosto 2019; tale decisione veniva confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 3 del 2019 e dal Collegio di Garanzia con decisione n. 18 del 2020.

    Il sig. Buso proponeva gravame anche avverso tale ultima decisione con ricorso che risulta attualmente pendente innanzi al TAR Lazio.

    L’8 luglio 2020 al sig. Buso veniva comunicato tramite email il provvedimento del Segretario Generale della FCI con cui si annullava definitivamente il suo tesseramento con invalidazione della relativa tessera.

    L’odierno reclamante ricorreva, dunque, nuovamente al Tribunale Federale FCI sostenendo principalmente di aver interesse ad una nuova impugnazione in quanto l’annullamento definitivo del suo tesseramento sarebbe illegittimo alla luce dei nuovi elementi emersi da un lodo del Tribunale Arbitrale dello Sport (2019/A/6295 O. v. FCI e NADO Italia).

    Il requisito etico secondo il sig. Buso, in particolare, contrasterebbe con i principi fondamentali del Codice Mondiale Antidoping e la decisione del TAS sarebbe opponibile alla FCI in quanto fondata su una normativa gerarchicamente superiore quale il Codice Mondiale Antidoping della WADA.

    L’Atleta proponeva, poi, vari motivi relativi all’invalidità della norma etica e concludeva come segue: «nel merito, annullare la determina denominata “annullamento tessera n. IDA165369 erroneamente messa a nome del sig. Moreno Buso, nato a Padova l’11.03.1970 - C.F. BSUMRN70C11G224I” a firma dal Segretario Generale della F.C.I., datata 2 luglio 2020 e comunicata a mezzo email l’8 luglio 2020;

    • annullare ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

    • disapplicare (o annullare) l’art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale F.C.I. e dell’art. 1.1.3 delle Norme Attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I. (la così detta “norma etica”), nelle parti in cui impediscono il tesseramento nella categoria cicloamatoriale Master ai soggetti che abbiano subito una sanzione per doping superiore a sei mesi, poiché in contrasto con norme di diritto sportivo gerarchicamente superiori;

    • accertare e dichiarare il diritto del signor Buso Moreno al tesseramento con la F.C.I. nella categoria amatoriale-Master».

    Si costituiva in giudizio la FCI, rilevando l’assoluta infondatezza ed inammissibilità del ricorso avversario chiedendone il rigetto.

    Nello specifico, la Federazione sottolineava sostanzialmente l’inammissibilità dell’azione stante la sussistenza di un precedente iter giudiziario tra le parti, definitosi con una decisione avente natura di giudicato formale -  dunque non più soggetta ad impugnazione - e data l’assenza di novità delle deduzioni contenute nell’atto avversario e nelle richiamata pronuncia del TAS. Inoltre, eccepiva l’infondatezza di quanto rilevato dal sig. Buso.

    Il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione depositata e comunicata in data 30 ottobre 2020 (Comunicato n. 7 del 2020).

    Con atto depositato il 14 novembre 2020 il sig. Moreno Buso proponeva reclamo innanzi a questa Corte (procedimento R.G. 4/2020) avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione dei provvedimenti già richiesti con il ricorso.

    L’odierno reclamante deduceva che:

    • vi sarebbe stata da parte del Tribunale Federale un’erronea valutazione dei motivi a sostegno del ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla sopravvenienza di un elemento “nuovo”, tale da rendere necessaria una rivalutazione dei precedenti giurisprudenziali sulla cosiddetta “norma etica”. Inoltre, il sig. Buso evidenziava che nella decisione di primo grado vi sarebbe stata un’erronea valutazione e un completo travisamento della motivazione del lodo TAS 2019/A/6295 del 10 febbraio 2020 (primo motivo);
    • il Tribunale Federale non avrebbe correttamente tenuto conto dell’efficacia della pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport 2019/A/6295 e, più in generale, della portata del precedente giurisprudenziale nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

    Nello specifico, l’Atleta puntualizzava che nella decisione di prime cure si sarebbe omesso di considerare: l’efficacia esterna del lodo TAS sopra menzionato verso i soggetti estranei al giudizio ma titolari di una situazione giuridica identica rispetto a quella oggetto di trattazione, l’efficacia della giurisprudenza del più alto Organo di Giustizia Sportiva al mondo quantomeno in termini di precedente vincolante in un sistema normativo “pretorio” e l’incidenza della giurisprudenza del TAS sull’ordinamento della FCI (secondo motivo);

    • gli articoli 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e 1.1.3 delle Norme Attuative SAN sarebbero illegittimi perché in contrasto con norme di diritto sportivo gerarchicamente superiori e, in particolare, con l’articolo 23.2.2 del Codice WADA e con i principi generali del predetto Codice Mondiale Antidoping, come affermato dal TAS (terzo motivo), con l’articolo 23 dello Statuto CONI, con l’articolo 1 della Legge 91/1981, con gli articoli 12 e 17 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e con l’articolo 20 dello Statuto del CONI così come recepito dall’articolo 1 comma 10 dello Statuto della FCI (quarto motivo);
    • l’irragionevolezza della “norma etica” e il contrasto della stessa con il libero esercizio dell’attività sportiva amatoriale-agonistica e il diritto del sig. Buso ad ottenere il tesseramento con la FCI quale cicloamatore – categoria Master (quinto motivo).

    Secondo il reclamante, altresì, il Tribunale Federale avrebbe omesso di pronunciarsi su tali ultime tre doglianze.

    Con memoria datata 4 dicembre 2020 si è costituita la FCI sottolineando:

    • l’inammissibilità del reclamo in quanto avente ad oggetto un provvedimento (la delibera del Segretario Federale) meramente esecutivo di una decisione (la n. 7/2019 del Tribunale Federale) non più soggetta ad impugnazione. Inoltre, la Federazione puntualizzava che l’atto avversario sarebbe stato parimente inammissibile se avesse avuto ad oggetto la delibera Presidenziale n. 46 del 2019 e quella del Consiglio Federale n.47 del 2019 poiché già dichiarate legittime in altro procedimento passato in giudicato;
    • che il lodo TAS 2019/A/6295 non ha valenza di “fatto nuovo sopravvenuto”;
    • che la pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport non ha valore cogente nei confronti della FCI e non può avere un rilievo in quanto adottata incidentalmente ed in assenza di qualsivoglia contraddittorio ed istruttoria;
    • che la liceità della normativa impugnata sarebbe stata affermata con pronuncia n. 18 del 2020 del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale avrebbe valore di giudicato non potendo il seguente gravame al TAR comportare alcun annullamento di una norma sportiva ma semmai un mero effetto risarcitorio;
    • la tardività dell’impugnazione di disposizioni regolamentari della FCI;
    • che il Tribunale Federale si sarebbe pronunciato in modo esauriente sul ricorso avversario;
    • che il requisito etico non ha valenza sanzionatoria e che questo non determina alcuna limitazione all’esercizio dell’attività sportiva come già chiarito dai precedenti in materia.

    All’udienza del 9 dicembre 2020 le parti deducevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.

    Con Comunicato n. 4 del 24 dicembre 2020 la Corte Federale d’Appello 2^ Sezione

    disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respingeva il reclamo presentato dal sig. Moreno Buso compensando integralmente le spese di lite.

    La Corte fissava il termine per il deposito dei motivi in giorni 10 ai sensi dell’art. 45 comma 8 del Regolamento di Giustizia FCI.

    IN DIRITTO

    Si premette che la delibera 46/2019 del Presidente Federale e la sua successiva ratifica da parte del Consiglio Federale con provvedimento n. 47/2019, che avevano sancito la sospensione in via cautelare del tesseramento dell’Atleta, sono oggetto di un separato procedimento attualmente pendente innanzi al TAR del Lazio dopo l’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

    Dunque, non spetta a questa Corte Federale giudicare nuovamente (dopo essersi già pronunciata con decisione n. 3 del 2019) sulla legittimità di tali atti.

    La loro impugnazione da parte del reclamante che sembra emergere dalla richiesta di «annullare ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità (alla delibera del Segretario Generale datata 2 luglio 2020)» è da ritenersi, di conseguenza, inammissibile.

    Come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 18 del 2020 (Moreno Buso/ FCI), avente ad oggetto per l’appunto l’impugnazione della delibera n. 46/2019 del Presidente Federale, il provvedimento presidenziale «ha mero carattere cautelare, trattandosi di provvedimento di sospensione, come tale non destinato ad incidere definitivamente sulla posizione del tesserando, che, invece, dovrebbe essere definita col procedimento amministrativo susseguente. Il provvedimento di sospensione, invero, non assume, di norma, efficacia decisoria, atta, cioè, ad incidere definitivamente sul diritto fatto valere (Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 02/05/2016, n. 8592 - Cass. Civ., Sez. VI – Ord. 17/07/2019, n. 19247 - Cass. Civ., Sez. II, Ord. 08/09/2017, n. 20954)».

    Il Collegio inoltre, sottolineava che la ratifica del Consiglio Federale n. 47/2019, aveva la medesima natura.

    Il provvedimento che determina l’annullamento definitivo del tesseramento del sig. Buso per la categoria cicloamatori Master è quello del Segretario Generale della FCI datato 2 luglio 2020 che costituisce, quindi, l’oggetto principale dell’odierno reclamo.

    Questo provvedimento è impugnabile in quanto costituisce, come evidenziato dal Collegio di Garanzia, l’atto che incide con efficacia decisoria definitivamente sul diritto fatto valere.

    Al contrario di quanto sostenuto dalla FCI, tale delibera non ha valore meramente esecutivo.

    Il provvedimento definitivo, infatti, potrebbe presentare delle determinazioni diverse da quelle adottate in via cautelare e confermate dalle decisioni degli organi di giustizia sportiva (ad esempio, per dei nuovi documenti presentati dal tesserato alla Federazione o per delle nuove circostanze verificatisi o per dei cambiamenti di normativa).

    Ad ogni modo questo Collegio ritiene che i motivi di reclamo non possano essere accolti.

    Si sottolinea, infatti, con riguardo al primo motivo, che il TAS nel lodo 2019/A/6295 contrariamente a quanto rileva il reclamante non ha dato un’interpretazione macroscopicamente diversa rispetto a quelle fino ad oggi offerte dalla giurisprudenza sportiva nazionale.

    Il TAS si è soffermato per formulare il suo inciso al paragrafo 73 solamente sulla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, la quale trova il suo più significativo precedente in merito nella dichiarazione di illegittimità della cosiddetta “Osaka Rule” (TAS 2011/O/2422).

    Quest’ultima aveva sì fondato la decisione Cucinotta di questa Corte ma non la giurisprudenza successiva tenendo conto che il requisito etico in sé e per sé considerato non risulta impedire il diritto al tesseramento, all’attività sportiva, persino di natura agonistica.

    L’incertezza del Tribunale Arbitrale sulla invalidità o meno dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN si rivela nell’uso di formule e tempi verbali dubitativi e condizionali come “sembra”, “non possa” o “dovrebbe” presenti nel paragrafo 73 del lodo.

    L’Arbitro Unico, infatti, non è certo che la norma sia illegittima ma sostiene solamente che si dovrebbe giungere ad una simile conclusione ove questa fosse ritenuta sostanzialmente paragonabile alla Osaka Rule o ad altre disposizioni che hanno introdotto sanzioni aggiuntive rispetto alla normativa antidoping in violazione dell’articolo 23.2.2. del Codice WADA.

    In sintesi, il TAS ai paragrafi da 71 a 72 del lodo sembra giungere alla soluzione che la norma della FCI prevista dall’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN sia paragonabile alle altre dichiarate illegittime in altre decisioni salvo però adottare, come visto, ampie formule dubitative non essendo oggetto della controversia portata alla sua cognizione (né potendo esserlo ovviamente) l’invalidità della disposizione analizzata.

    Di conseguenza spetta agli organi di giustizia federali compiere una siffatta valutazione in ordine alla validità o meno delle norme federali che hanno stabilito il cosiddetto requisito etico (si veda, con riguardo alla competenza degli organi di giustizia federali di giudicare sulla legittimità delle norme introdotte dalla Federazione, la decisione n. 32 del 2018 del Collegio di Garanzia).

    Questa Corte Federale d’Appello si è già pronunciata sulla differenza tra la cosiddetta Osaka Rule  e il requisito etico (decisione n. 3 del 2019) affermando che «il TAS (nel lodo TAS 2011/O/2422)  evidenziava che gli effetti della squalifica (comminata dagli organi dell’antidoping) e dell’inibizione (prevista dall’Osaka Rule) incidevano entrambi sulla capacità di partecipare alle competizioni, di conseguenza, tale disposizione veniva ritenuta illegittima in quanto una Federazione sportiva od il CIO non hanno il potere di introdurre sanzioni aventi gli stessi effetti di quelle tipizzate dal Codice WADA.

    Il requisito etico, invece, non ha le stesse conseguenze dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia antidoping ma è assibilabile alle norme che regolano l’eleggibilità o la candidabilità per l’assunzione di cariche all’interno di enti pubblici: le quali, per giurisprudenza consolidata (per alcuni recenti esempi si veda: Corte Costituzionale, 19/11/2015, sentenza n.236; Corte Costituzionale, 16/12/2016, sentenza n.276; Cassazione civile sez. I, 08/06/2018, ordinanza n.15038), non hanno natura sanzionatoria».

    Tale pronuncia è stata confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 18 del 2020.

    La questione che oggi è sottoposta all’attenzione della Corte dunque, in realtà è già stata risolta dall’Ordinamento Sportivo Nazionale.

    Non vi è ragione, dunque, che questa Corte Federale d’Appello cambi la sua giurisprudenza, peraltro confermata già in parte qua dal preciso arresto del Collegio di Garanzia n. 18/2020, non avendo il TAS offerto alcuna diversa interpretazione del requisito etico.

    Per quanto concerne il secondo motivo, questa Corte evidenzia che il TAS si è pronunciato sull’articolo 1.1.3 delle Norme di Attuazione del Regolamento Tecnico FCI solamente in un cosiddetto “obiter dictum”.

    Il giudicato, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2017, sentenza n.202 e Cassazione civile sez. un., 20/02/2007, sentenza n.3840), si forma in relazione ai motivi di impugnazione e non anche alle affermazioni ulteriori contenute nella pronuncia non strettamente necessarie a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte; di conseguenza ogni argomentazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione è qualificabile come "obiter dictum" insuscettibile di divenire giudicato in senso sostanziale.

    Nelle richieste sottoposte dall’appellante al TAS nel lodo 2019/A/6295 non si rinviene una domanda interpretativa della norma sul requisito etico o una domanda di annullamento di tale disposizione (d’altronde, il giudizio innanzi al Tribunale Arbitrale di Losanna concerneva solamente il gravame avverso una sanzione stabilita dal Tribunale Nazionale Antidoping).

    Il requisito etico viene richiamato dall’impugnante in tale giudizio solo per sostenere la non proporzionalità della sanzione stabilita dal TNA e la sua supposta illegittimità e non costituisce un motivo specifico sottoposto al Tribunale Arbitrale.

    Quanto espresso in forma peraltro dubitativa dal TAS («sembra doversi ritenere che l’articolo 13 Norme di Attuazione del Regolamento Tecnico FCI sia affetto da invalidità») e l’argomentazione collegata non può, dunque, ritenersi idoneo a formare un qualsivoglia giudicato opponibile alla FCI e a questa Corte.

    Ad abundantiam, si deve puntualizzare che «un giudicato può spiegare "efficacia riflessa" anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento» (Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, sentenza n.24975).

    Come già chiarito un “obiter dictum” non è in alcun modo idoneo a costituire una cosiddetta affermazione di verità, di conseguenza, le argomentazioni a riguardo del sig. Buso sono prive di significato.

    Il precedente del TAS, dunque, come sopra illustrato, seppure sia ovviamente rilevante giuridicamente per la FCI la quale era parte del procedimento, assume un significato sostanzialmente diverso da quello che cerca di fargli assumere l’odierno reclamante.

    Infine, in merito all’incidenza della giurisprudenza TAS sull’ordinamento della FCI in almeno un caso simile a quello in questa sede trattato, si sono già esposte sopra le ragioni per cui la pronuncia del Tribunale Arbitrale sulla cosiddetta Osaka Rule non abbia influenzato le decisioni successive a quella Cucinotta.

    Gli ultimi tre motivi costituiscono di fatto, nonostante in essi di faccia riferimento alla nuova pronuncia del TAS, una sostanziale ripetizione di quanto già sostenuto dal sig. Buso innanzi a questa Corte nel procedimento conclusosi con la pronuncia n. 3 del 2019 e si potrebbero, pertanto, per tale sola ragione definirsi inammissibili.

    Come illustrato, infatti, non vi è alcuna ragione di discostarsi da tale giurisprudenza in base alla nuova decisione del Tribunale Arbitrale.

    Ad ogni modo, si ribadisce, con riguardo al terzo motivo, che il requisito etico non comporta alcuna violazione dell’articolo 23.2.2 del Codice WADA e dei principi generali del predetto Codice Mondiale Antidoping.

    Il Collegio di Garanzia, invero, confermando la decisione n. 3 della Corte Federale d’Appello FCI, ha sottolineato che «prevedere da parte dell’ordinamento federale casi di esclusione dal tesseramento, non ha alcuna incidenza sulle norme che disciplinano, in funzione antidoping, le condizioni a cui attenersi nell’esercizio dell’attività sportiva. Si deve, infatti, ritenere che i requisiti per il tesseramento sono solo una conseguenza che l’ordinamento interno attribuisce alla violazione della disciplina antidoping e dunque rientrano nell’autonomia del CONI, come delle singole Federazioni, quando armonizzate tra loro. In tal senso è corretto quanto ritenuto dal Giudice Federale, laddove afferma che il requisito etico è presupposto del tesseramento, estraneo alla materia giurisdizionale demandata agli organi di giustizia antidoping […].Invero, oltre a risultare espresse, in particolare nell’art. 5 RTA, le norme che regolano i rapporti con le altre Federazioni (ad esempio straniere), ovvero il regime da applicarsi in caso di società non affiliate e, dunque, non precludendo l’esercizio dell’attività sportiva in modo alternativo al tesseramento con FCI, non sembra potersi dubitare che le norme federali possono addirittura prevedere l’esclusione del tesseramento in conseguenza di sanzioni per violazione di normativa antidoping, integrando dette violazioni un grave conflitto con le finalità dell’ordinamento sportivo».

    Altresì, nella precedente pronuncia riguardante il sig. Buso (la n. 3 del 2019), questa Corte ha evidenziato che la supposta violazione del principio di proporzionalità deriva da un erroneo inquadramento del principio stesso: «infatti, lo stesso è analizzato presupponendo che il requisito etico sia una norma di natura sanzionatoria ma, come già analizzato, così non è. Quindi, il principio di proporzionalità in realtà va correttamente inteso come il bilanciamento tra opposti interessi del singolo e dell'associazione e "ben può l'Organo adito ritenere preminente e legittimo quello dell'Associazione [...] quando l'interesse della stessa mira a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive (Corte Federale FCI decisione 2 del 2014)".

    L'Alta Corte, nello specifico, ha già confermato (decisione n. 15 2014) che il bilanciamento di interessi operato dalla FCI è legittimo vista la necessità di contrastare la diffusione del doping tra i cicloamatori dove si erano evidenziati gravi e pericolosi casi tra i tesserati».

    Invece, il quarto motivo si risolve sostanzialmente nel riproporre l’argomentazione per cui il requisito etico violerebbe il libero esercizio dell’attività sportiva e, di conseguenza, deve essere nuovamente rigettato.

    La circostanza che tale requisito sia previsto solo per i cicloamatori è dovuta a tutelare l’ambiente amatoriale dalla pratica del doping che purtroppo ha più volte sconvolto tale settore essenziale per un corretto sviluppo del cosiddetto “sport di base”.

    La scelta federale di cercare di salvaguardare in tale modo questa categoria da tale fenomeno illecito e non altre, come quelle dei professionisti o dei cicloturisti o dei ciclosportivi, si deve essenzialmente alle differenze che caratterizzano tali settori: l’attività cicloturistica e ciclosportiva non presentano (o è completamente assente) una elevata connotazione agonistica e, dunque, l’utilizzo del doping è meno diffuso.  Invece, i professionisti sono solitamente persone che dedicano la loro vita al ciclismo da cui traggono i proventi necessari per sostenersi; l’impossibilità di tesserarsi significherebbe in tale caso sostanzialmente togliere ad un soggetto, che ha commesso seppur un grave errore, la possibilità di svolgere il proprio lavoro causandogli un pregiudizio non consentito.

    Prima dell’introduzione del requisito etico, in particolare, si era scoperto che molti sportivi (anche ex professionisti) sanzionati per violazione della normativa antidoping tornavano a competere scontata la squalifica nei cicloamatori.

    A chi gareggiava correttamente diventava così precluso di poter competere e di poter praticare serenamente il ciclismo in modo agonistico (per il qual spesso si è costretti in parte a sacrificare i propri impegni personali e lavorativi).

    Eliminare il requisito etico, di conseguenza, significherebbe pregiudicare irreversibilmente il corretto sviluppo di questa categoria.

    Si ribadisce che le Federazioni «non hanno l’obbligo di consentire il tesseramento a chiunque lo domandi se non nei casi in cui si inibisca al soggetto il diritto alla pratica dell’attività sportiva» (decisione n. 3 del 2019 Corte Federale d’Appello FCI).

    Al sig. Buso non risulta precluso l’esercizio dell’attività sportiva visto che gli è possibile il tesseramento nelle altre categorie sopra menzionate oltre che in altri enti sportivi differenti dalla FCI. Ciò è stato sottolineato sia dall’Alta Corte di Giustizia (decisione 15 del 2014) sia dal Collegio di Garanzia (decisione 18 del 2020).

    Inoltre, si ribadisce nuovamente che «l’atleta non può basarsi sul suo supposto livello agonistico per costruirsi un diritto di tesseramento in un determinato settore, altrimenti, si arriverebbe a conclusioni che sarebbero totalmente assurde» (Corte Federale d’Appello decisione n. 3 del 2019).

    Si sottolinea, altresì, che le Convenzioni stipulate dalla FCI con altri enti di promozione sportiva non formano oggetto del presente giudizio e la scelta delle parti contraenti di inserire o meno il requisito etico non è sindacabile in questa sede dalla Corte; alla quale, pertanto, è precluso anche valutare se tutti gli enti citati dal reclamante precludano il tesseramento a soggetti sanzionati con una squalifica superiore a 6 mesi per doping. In ogni caso, anche nell’estrema ipotesi in cui tutti gli enti di promozione sportiva esistenti nel territorio italiano impedissero il tesseramento a tali ciclisti, questi potrebbero sempre tesserarsi come cicloturisti o ciclosportivi e il diritto all’esercizio dell’attività sportiva non sarebbe violato.

    Il quinto motivo sembra una mera ripetizione di quanto sostenuto precedentemente.

    Il sig. Buso semplicemente aggiunge che non esiste nell’ordinamento sportivo, a differenza di quello penale, alcuna forma di estinzione o riabilitazione che consenta di riacquistare lo status di tesserabile nella categoria Master e che ciò comporta il paradosso per cui l’atleta che abbia estinto il reato tramite la messa alla prova sia parificato allo sportivo che ha riportato una condanna sia in sede penale che in quella sportiva.

    Premesso che sono note le differenze tra l’ordinamento sportivo e quello penale, ancora una volta bisogna ribadire quanto affermato nella precedente decisione n. 3 del 2019 riguardante oltretutto proprio il medesimo odierno reclamante.

    «Con riguardo all’assenza di un rimedio che consenta il reinserimento sportivo dell’atleta amatore sanzionato per doping si deve precisare innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Signor Moreno Buso, nell’ordinamento statale l’estinzione del reato non è causa, in assenza di una sentenza di riabilitazione, per il venir meno dell’incandidabilità o dell’ineleggibilità (T.A.R. Roma, sez. II, 08/10/2013, n.8696; T.A.R. Latina, sez. I, 24/05/2018, n.278). Il rimedio previsto dagli articoli 178 e ss. c.p. invero è l’unico che consenta l’estinzione anticipata di tali condizioni.

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il similare istituto disciplinato dall’articolo 71 del Regolamento di Giustizia Federale FCI “regolamenta esclusivamente i casi di riabilitazione rispetto ai provvedimenti resi in materia disciplinare” e che “non è dato rinvenire, in sede normativa o giurisprudenziale, alcun collegamento fra le due distinte materie (disciplinare federale e doping), disciplinate […] da diversi contesti ordinamentali (Corte Federale d’Appello FCI comunicato n. 4 del 7 marzo 2018)”. Quindi, non è imputabile in nessun modo all’ordinamento federale l’assenza di un tale rimedio e non può essere precluso allo stesso, in sua mancanza, adottare le soluzioni più ragionevoli (ragionevolezza intesa come conformità agli obiettivi che si vogliono perseguire) per tutelare l’armonia del sistema» (Corte Federale d’Appello decisione n. 3 del 2019).

    Infine, per quanto concerne il rilievo del sig. Buso per cui il Tribunale Federale avrebbe omesso di pronunciarsi sugli ultimi tre motivi, si puntualizza che il Collegio di Garanzia ha affermato che «gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2 CGS FIGC) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva […] è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione» (Collegio di Garanzia decisione n. 3 del 2015).

    Il Tribunale Federale ha assolto tale onere rilevando che «occorre specificare a priori, cioè, che si ritengono già oggetto di granitica e condivisa giurisprudenza, in ogni sede e grado, tutte le censure mosse dal ricorrente a corollario dell’unico elemento che potrebbe essere qualificato come “nuovo” rispetto a quanto già stabilito in precedenza ovverosia l’asserita efficacia di Giudicato della decisione del TAS del 10.2.2020 nei confronti della FCI in ordine ad una pretesa illiceità della normativa attinente il requisito etico.

    L’intestato Tribunale e, nel caso di specie, anche la Corte federale ed il Collegio di Garanzia hanno già avuto modo di evidenziare, in relazione alle censure comunemente mosse al requisito etico e reiterate anche in parte nel presente ricorso, quali ad esempio l’effetto sanzionatorio, mancata proporzionalità, impossibilità di riabilitazione, ecc. come, l’esigenza di un’etica,  è e deve essere, una qualità di assoluto e preminente rilievo socio-giuridico, che non comprime ma, al contrario, espande e permea tutti i diritti garantiti (e da garantire) ai cittadini in generale ed agli sportivi in particolare».

    Alla luce del principio della “motivazione succinta” non è necessario menzionare espressamente i precedenti in materia (che peraltro sono stati ampiamente discussi dalle parti nei loro atti di primo e secondo grado e sono noti al sig. Buso visto che alcuni di essi lo riguardano in prima persona), quindi, il Tribunale facendo riferimento alla “granitica e condivisa giurisprudenza” ha inteso ribadire con argomentazione soddisfacente quanto già espresso dai vari organi di giustizia in relazione al supposto contrasto tra requisito etico e normativa antidoping, alla sua supposta illegittimità alla luce delle limitazioni poste al diritto all’esercizio dell’attività sportiva e all’assenza di un istituto riabilitativo.

    In precedenti pronunce (alcune delle quali sono riportate anche nella presente decisione) questa Corte Federale (decisioni n. 2 del 2014 e n. 3 del 2019), l’Alta Corte di Giustizia (decisione n. 15 del 2014) e il Collegio di Garanzia (decisione n. 18 del 2020) hanno respinto le medesime argomentazioni sollevate con l’odierno reclamo dal sig. Buso e, dunque, correttamente il Tribunale Federale ha provveduto a richiamarle implicitamente.

    Non vi è alcuna ragione, di conseguenza, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale per omessa motivazione.

    Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.

    PQM

    LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

    2^ SEZIONE

    ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

    respinge il reclamo presentato dal Sig. Moreno Buso.

    Compensa integralmente le spese di lite.

    Così deciso nella camera di consiglio del 24/12/20 convocata a mezzo piattaforma Microsoft teams ad ore 09.30.

    Motivi depositati in data 4 gennaio 2021.

     

    IL PRESIDENTE

    Avv. Jacopo Tognon

     

    Data di pubblicazione: 04/01/2021

     

    Carica altro