La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:
Avv. Miriam Zanoli –Presidente ed estensore–
Avv. Martina Adami –Componente effettivo–
Avv. Rosita Gervasio –Componente effettivo–
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
Nel reclamo avverso la pronuncia emessa dal Tribunale Federale, II sezione, in data 26/07/2019 relativamente al procedimento n. 25/2019 e pubblicata sul sito federale in data 1/08/2019 con il Comunicato n. 15, proposto da
BUSO MORENO, difeso dall’Avv. Stefano Malfatti
Reclamante
contro
LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Nuri Venturelli,
Resistente
Oggetto: annullamento della Delibera presidenziale n. 46 del 2 aprile 2019 emessa dal Presidente della FCI e di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità; annullamento e/o disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e all’articolo 1.1.3 Norme Attuative SAN, e/o delle delibere del Consiglio Federale che hanno introdotto le predette norme nell’ordinamento sportivo, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping.
ha assunto la seguente decisione
IN FATTO
Il 12 luglio 2014, durante la gara denominata Campionato mondiale ACSI di ciclismo, svoltasi a Borgoricco (PD), il Signor Moreno Buso veniva sottoposto a controllo antidoping e risultava positivo per eritropoietina ricombinante.
In seguito al conseguente procedimento instauratosi innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI Prima Sezione, al ciclista veniva applicata la sanzione di 2 anni di squalifica dal 3 settembre 2014 al 2 settembre 2016.
In data 7 gennaio 2019, il Signor Moreno Buso richiedeva un nuovo tesseramento alla FCI nella categoria Master 4 per il tramite dell’ASD Team Lenox (cod. id. 03E260) della quale il reclamante è Vice Presidente, aggiungendo a penna in calce alla domanda la seguente dichiarazione: “il sottoscritto Buso Moreno dichiara di avere scontato una squalifica dalla data 03.09.14 e scaduta il 02.09.16. Si allega documentazione squalifica (veniva allegato il dispositivo della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping)”.
Il 14 gennaio 2019 veniva confermata, tramite un’email proveniente dall’indirizzo di posta tesseramento@ciclismoksport.it, la validazione della tessera del Signor Moreno Buso per la categoria Master 4 (n. A165369) per l’anno 2019, successivamente la stessa veniva spedita presso il sodalizio di appartenenza unitamente a quelle degli altri atleti tesserati.
Il 2 aprile 2019 il Presidente Federale, accertato il mancato rispetto del requisito etico previsto per il tesseramento tra i cicloamatori, adottava la delibera n. 46/2019 con la quale sospendeva gli effetti del tesseramento stesso e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi alla condotta del reclamante e del Presidente dell’ASD Team Lenox Giuseppe Buso.
Tale atto veniva ratificato dal Consiglio Federale della FCI con delibera n. 47/2019. Né la delibera presidenziale né la ratifica del Consiglio Federale, tuttavia, venivano notificate o comunicate ai soggetti interessati od alla loro società.
Nel mese di aprile il Presidente del Team Lenox notava, visionando il portale telematico dedicato alla sua società, che il reclamante non risultava più tesserato.
Chiedeva, pertanto, chiarimenti ai referenti locali della Federazione ed inviava, il 29 aprile, un’email alla Segreteria del Settore SAN. L’Ufficio forniva il giorno dopo una risposta dal seguente tenore: “sicuramente c’è stata una comunicazione errata e per questo è stata emessa la tessera amatoriale. Come da normativa SAN, coloro che hanno avuto provvedimenti superiori a 6 mesi possono tesserarsi o ciclosportivi o cicloturisti. Non esistono deroghe, ne sono mai state fatte, in quanto si creerebbe un precedente pertanto non può essere accolta la vostra richiesta”.
Nel mese di giugno 2019 veniva notificato al Signor Buso dalla Procura Federale la comunicazione di conclusione delle indagini relativa al procedimento 6/2019, nel quale veniva contestata la richiesta di tesseramento in assenza della condizione giuridica per inoltrare la domanda e per aver partecipato a gare ciclistiche amatoriali con tessera non validata. L’odierno reclamante sostiene di aver conosciuto per la prima volta la delibera presidenziale n. 46/2019 solo a seguito dell’apposita richiesta, in data 13 giugno, di accesso agli atti di indagine.
L’atleta presentava, quindi, innanzi al Tribunale Federale ricorso, con atto notificato alla FCI il 12 luglio, per l’annullamento della predetta Delibera Presidenziale e l’annullamento e/o la disapplicazione dell’articolo 5 Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping, nonché per l’annullamento di ogni altro connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
A fondamento delle richieste il ricorrente formulava un motivo di diritto in ordine all’istanza di annullamento della delibera presidenziale e tre motivi concernenti la supposta illegittimità delle norme sopra menzionate.
Si costituiva in giudizio la Federazione Ciclistica Italiana, rilevando l’assoluta infondatezza ed inammissibilità dell’avverso ricorso del quale formulava espressa richiesta di respingimento. La resistente, altresì, depositava copia del provvedimento impugnato e copia della successiva delibera di ratifica adottata dal Consiglio Federale. L’odierno reclamante sostiene di aver conosciuto la delibera del Consiglio Federale solo in tale occasione.
All’udienza di discussione il ricorrente depositava una memoria di replica con cui ribadiva le argomentazioni già dedotte.
All’esito del procedimento il Tribunale Federale respingeva il ricorso con decisione depositata e comunicata in data 1 agosto 2019.
Con atto del 9 settembre 2019 il Signor Moreno Buso proponeva reclamo innanzi a questa Corte (procedimento R.G. 4/2019) avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione dei provvedimenti già richiesti con il ricorso.
In particolare, il reclamante contesta che:
in relazione al primo motivo di ricorso (illegittimità della delibera presidenziale) vi sia stata una carenza di motivazione ed una violazione e/o erronea applicazione, quantomeno dell’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN;
vi sia un vizio di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, in punto di qualificazione del requisito etico;
vi sia una erronea qualificazione della natura giuridica del requisito etico;
vi sia un vizio di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, in punto di possibilità di tesseramento come cicloturista, al fine dello svolgimento dell’attività sportiva, da parte del soggetto condannato per doping.
Inoltre, l’atleta reitera le ulteriori argomentazioni già dedotte innanzi al Tribunale Federale: illegittimità della norma etica per carenza del requisito di proporzionalità e gradualità della sanzione; illegittimità della norma etica, a prescindere della qualifica giuridica come sanzione o come requisito soggettivo per il tesseramento, per assenza di un rimedio che consenta il reinserimento sportivo dell’atleta amatore sanzionato per doping; irragionevolezza e contraddittorietà del requisito etico anche nell’ipotesi in cui venga qualificato come presupposto per il tesseramento.
Con memoria depositata in data 1 ottobre si è costituita la FCI sottolineando: l’assoluta infondatezza del motivo di ricorso e di reclamo attinente alla illegittimità della delibera presidenziale e l’irrilevanza di tale stessa impugnazione non essendo stata impugnata la delibera n. 47 del 18.4.2019 del Consiglio Federale; l’inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti alla richiesta di annullamento dell’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN e l’inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Altresì, la Federazione afferma l’infondatezza di tutti gli altri motivi riportati dal Signor Buso nel suo reclamo.
All’udienza dell’8 ottobre 2019 comparivano l’Avv. Nuri Venturelli per la Federazione Ciclistica Italiana e l’Avv. Stefano Malfatti per il Signor Moreno Buso.
Il reclamante si riportava integralmente agli atti depositati precisando che la delibera del Consiglio Federale deve intendersi impugnata per effetto estensivo tramite il riferimento nel reclamo introduttivo ad ogni atto “connesso per presupposizione e/o consequenzialità” al provvedimento presidenziale. L’Avv. Venturelli si riportava ai suoi scritti difensivi.
IN DIRITTO
Preliminarmente si deve sottolineare che il provvedimento presidenziale n. 48/2019 deve intendersi impugnato dal reclamante unitamente alla sua ratifica del Consiglio Federale con delibera 47/2019, infatti, nel reclamo presentato a questa Corte il Signor Moreno Buso richiede l’annullamento dell’atto presidenziale e di “ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità”.
La mancata conoscenza dell'interessato di tali atti non rileva ai fini della validità degli stessi, non essendo previsto alcun contraddittorio, ma solo ai fini della concessione di una remissione in termini per una loro eventuale impugnazione: in particolare, la delibera del Consiglio Federale se correttamente comunicata sarebbe dovuta essere impugnata entro 30 giorni ex articolo 39 del Regolamento di Giustizia FCI.
Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non possa essere accolto.
Si precisa che il tesseramento del Signor Moreno Buso deve considerarsi nullo per carenza di un requisito essenziale previsto espressamente dall’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dall’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN che disciplinano che non possano essere sanzionati come cicloamatori i soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a sei mesi per motivi legati al doping. La sua validazione con e-mail del 14 gennaio 2019 proveniente dall’indirizzo di posta tesseramento@ciclismoksport.it, quindi, dovrà essere definitivamente revocata.
La sua sospensione provvisoria fino alla definizione del procedimento di giustizia federale è stata legittimamente disposta ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto. Tale norma afferma che “il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili”.
L’urgenza e la necessità sono evidenti: impedire ad un soggetto il cui tesseramento sia invalido di continuare a partecipare alle competizioni.
Inoltre, la sospensione del tesseramento è un provvedimento che rientra nei poteri del Consiglio Federale (e conseguentemente in quelli del Presidente) in virtù dell’articolo 16 comma 2 lett. c) ed e) dello Statuto, in base a tali norme rispettivamente il Consiglio ha il compito di vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali e di deliberare sui tesseramenti.
L’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e l’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN hanno natura eccezionale ma non sono idonee a limitare l’esercizio di dei poteri generali previsti espressamente dallo Statuto.
Queste disposizioni semplicemente consentono al Presidente “in caso di falsità accertata, dalla Segreteria Generale della FCI, dell’autocertificazione etica amatoriale, con il controllo delle sanzioni ricevute dal tesserato o l’accertamento della sua mancata acquisizione da parte del Presidente della Società” di deliberare l’immediata sospensione amministrativa degli effetti del tesseramento fino alla definizione del procedimento di giustizia federale, che viene attivato con la contestuale segnalazione alla Procura Federale, senza la necessità di ratifica del Consiglio Federale e senza che siano richiesti i presupposti di estrema necessità ed urgenza.
Non può essere accolto l’assunto di parte reclamante per cui solo nei casi sopra citati sussiste il potere del Presidente di togliere efficacia al tesseramento in quanto si arriverebbe all’assurda conclusione che, in caso di inerzia della Segreteria Nazionale e/o del Comitato Regionale, sarebbe inibito ai due massimi organi federali (il Presidente ed il Consiglio) di adottare un qualsiasi provvedimento in autotutela in presenza di un tesseramento nullo con grave pregiudizio, dunque, della regolarità delle competizioni e degli altri atleti. Tale conclusione, altresì, sarebbe in evidente contrasto con il combinato disposto degli articoli 16 e 18 dello Statuto.
Nel caso di specie, come sopra sottolineato, il Presidente ha agito in base ai poteri generali conferitigli dall’articolo 18 dello Statuto e non in base a quelli concessigli dall’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dall’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN.
Infatti, l’atto è stato correttamente ratificato dal Consiglio Federale (cosa che non sarebbe stata necessaria se avesse agito in virtù dell’articolo 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale o dell’articolo 1.1.3 delle Norme Attuative SAN) ed ha richiamato tali disposizioni regolamentari solo nella parte in cui disciplinano il requisito etico necessario per il tesseramento.
Il Presidente, pertanto, aveva la piena potestà e legittimazione per adottare il provvedimento oggetto della presente vertenza vista l’invalidità del tesseramento per il mancato rispetto delle norme regolamentari vigenti per il settore amatoriale
Nel caso di specie, dunque, le censure di parte reclamante contro la decisione del Tribunale Federale concernenti un illegittimo esercizio del potere di autotutela sono infondate.
Con riguardo agli altri motivi di reclamo, i quali prospettano una presunta illegittimità del cosiddetto requisito etico, si deve necessariamente osservare che l’intera vicenda sembra essere costruita appositamente da parte dall’odierno reclamante per impugnare tale norma eludendo gli appositi termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.
Il requisito etico è stato introdotto nell’ordinamento federale con delibera del Consiglio Federale n. 260/2013 del 6 dicembre 2013 e successivamente modificato dalle delibere Presidenziali n. 28/2014 del 3 marzo 2014 e n. 37/2014 del 17 marzo 2014 (con emendamenti che non hanno inciso nella parte di disposizione che qui interessa).
Il Signor Moreno Buso, dunque, avrebbe avuto la possibilità di impugnare entro i previsti termini la delibera essendo stato tesserato fino al 3 settembre 2014 (data della sua squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping) ed avendo assunto la qualità di soggetto avente interesse con la nuova domanda di tesseramento del 7 gennaio 2019.
Ad ogni modo, i motivi di reclamo del Signor Moreno Buso non potrebbero, anche se fossero sollevati tempestivamente, essere accolti.
La Corte, infatti, si è già espressa su questa materia con la decisione n. 2/2014 (confermata anche dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con la pronuncia n. 15/2014 e successivamente dal TAR Lazio con ordinanza 3249/2015) affermando che il requisito etico non ha introdotto alcun “effetto sanzionatorio poiché il provvedimento giustiziale (sportivo o ordinario che sia) si pone come mero presupposto di fatto”. In particolare, lo status di condannato è una qualità attuale che si presta ad assumere rilevanza per la conseguenza connessa e deve essere preso in considerazione per sé stesso prescindendo completamente dal collegamento con il fatto che lo ha generato.
Le differenze con la cosiddetta Osaka Rule, dichiarata illegittima dal TAS con il lodo 2011/O/2422, sono evidenti: il TAS evidenziava che gli effetti della squalifica (comminata dagli organi dell’antidoping) e dell’inibizione (prevista dall’Oaka Rule) incidevano entrambi sulla capacità di partecipare alle competizioni, di conseguenza, tale disposizione veniva ritenuta illegittima in quanto una Federazione sportiva od il CIO non hanno il potere di introdurre sanzioni aventi gli stessi effetti di quelle tipizzate dal Codice WADA.
Il requisito etico, invece, non ha le stesse conseguenze dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia antidoping ma è assibilabile alle norme che regolano l’eleggibilità o la candidabilità per l’assunzione di cariche all’interno di enti pubblici: le quali, per giurisprudenza consolidata (per alcuni recenti esempi si veda: Corte Costituzionale, 19/11/2015, sentenza n.236; Corte Costituzionale, 16/12/2016, sentenza n.276 Cassazione civile sez. I, 08/06/2018, ordinanza n.15038), non hanno natura sanzionatoria.
Come già puntualizzato dall'Alta Corte (decisione 15 del 2014) "l'esistenza di regole internazionali antidoping non esclude affatto, ed al contrario richiede, che siano adottate disposizioni attuative nazionali e federali", le quali ovviamente non devono estrinsecarsi, come sopra sottolineato, in norme di carattere sanzionatorio.
La FCI non ha introdotto una limitazione alla partecipazione nelle competizioni ma una condizione preclusiva dell’assunzione dello status di tesserato (in una sola categoria) che è compatibile con il sistema associativo.
Questo Collegio ribadisce, riportandosi alla sua precedente decisione, che “ogni ordinamento, anche quello Associativo ha l’esigenza e la vocazione della completezza, per cui non possono essere tollerati spazi di comportamento non disciplinati, come nel caso avverrebbe se si potesse affermare che l’essere stati sanzionati per doping non costituisce aspetto interessante per la Federazione, fino all’esclusione di farne parte perché in conflitto con le finalità dell’Ordinamento Sportivo”.
Le Federazioni, pertanto, non hanno l’obbligo di consentire il tesseramento a chiunque lo domandi se non nei casi in cui si inibisca al soggetto il diritto alla pratica dell’attività sportiva. Diritto che nel caso di specie non è assolutamente precluso, come hanno sottolineato anche l’Alta Corte ed il TAR Lazio, visto che è comunque consentito il tesseramento come, ad esempio, professionista, ciclosportivo o cicloturista ed anche in altri enti (diversi dalla FCI) che non prevedano il requisito etico. L’argomentazione del Signor Buso per cui gli sarebbe preclusa una seria attività agonistica è completamente priva di fondamento: pure non considerando il settore professionistico, anche negli altri settori della FCI e negli altri enti vi sono gare e competizioni.
Ad ogni modo, l’atleta non può basarsi sul suo supposto livello agonistico per costruirsi un diritto di tesseramento in un determinato settore, altrimenti, si arriverebbe a conclusioni che sarebbero totalmente assurde.
Per quanto concerne la supposta violazione del principio di proporzionalità questa deriva da un erroneo inquadramento da parte del reclamante del principio stesso. Infatti, lo stesso è analizzato presupponendo che il requisito etico sia una norma di natura sanzionatoria ma, come già analizzato, così non è. Quindi, il principio di proporzionalità in realtà va correttamente inteso come il bilanciamento tra opposti interessi del singolo e dell'associazione e "ben può l'Organo adito ritenere preminente e legittimo quello dell'Associazione […] quando l'interesse della stessa mira a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive (Corte Federale FCI decisione 2 del 2014)".
L'Alta Corte, nello specifico, ha già confermato (decisione n. 15 2014) che il bilanciamento di interessi operato dalla FCI è legittimo vista la necessità di contrastare la diffusione del doping tra i cicloamatori dove si erano evidenziati gravi e pericolosi casi tra i tesserati.
Infine, con riguardo all’assenza di un rimedio che consenta il reinserimento sportivo dell’atleta amatore sanzionato per doping si deve precisare innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Signor Moreno Buso, nell’ordinamento statale l’estinzione del reato non è causa, in assenza di una sentenza di riabilitazione, per il venir meno dell’incandidabilità o dell’ineleggibilità (T.A.R. Roma, sez. II, 08/10/2013, n.8696; T.A.R. Latina, sez. I, 24/05/2018, n.278). Il rimedio previsto dagli articoli 178 e ss. c.p. invero è l’unico che consenta l’estinzione anticipata di tali condizioni.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il similare istituto disciplinato dall’articolo 71 del Regolamento di Giustizia Federale FCI “regolamenta esclusivamente i casi di riabilitazione rispetto ai provvedimenti resi in materia disciplinare” e che “non è dato rinvenire, in sede normativa o giurisprudenziale, alcun collegamento fra le due distinte materie (disciplinare federale e doping), disciplinate […] da diversi contesti ordinamentali (Corte Federale d’Appello FCI comunicato n. 4 del 7 marzo 2018)”. Quindi, non è imputabile in nessun modo all’ordinamento federale l’assenza di un tale rimedio e non può essere precluso allo stesso, in sua mancanza, adottare le soluzioni più ragionevoli (ragionevolezza intesa come conformità agli obiettivi che si vogliono perseguire) per tutelare l’armonia del sistema.
Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.
PQM
Respinge il reclamo con incameramento della tassa d’accesso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2019.
Motivi depositati in data 18 ottobre 2019.
Il Presidente
Avv. Miriam Zanoli