La Corte Federale di appello, II Sezione, composta dai Signori:
Prof. Avv. Jacopo Tognon –Presidente–
Avv. Gianluca Gulino –Componente effettivo– estensore-
Avv. Miriam Zanoli –Componente effettivo–
e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario–
letta la richiesta di interpretazione avanzata dal Tribunale Federale, I Sezione, in data 22 marzo 2016, avente ad oggetto l’art. 1.1.5 delle Norme attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale (S.A.N.);
visto l’art. 33, comma 4, lett. f), del Regolamento di Giustizia sportiva;
udite le parti intervenute;
letti gli atti;
alla riunione tenutasi a Roma, addì 11 maggio 2016, nella sede della Federazione Ciclistica Italiana;
ha adottato la seguente
DECISIONE
In fatto ed in diritto.
1. – Con provvedimento del 22 marzo 2016, il Tribunale federale, I Sezione, nell’ambito del procedimento contro Alessandra Fatato e la ASD “Cicli Fatato”, a quell’Organo deferita per violazione dell’art. 1.1.5 delle Norme attuative del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale (S.A.N.) e dell’art. 1.1 del Regolamento Giust. Sport., rimetteva gli atti a questa Corte Federale di appello ai sensi dell’art. 33, co. 4, lett. f), Reg. citato, ai fini dell’interpretazione della citata norma attuativa (d’ora innanzi: art. 1.1.5 n.att.s.a.n.): interpretazione ritenuta pregiudiziale alla decisione disciplinare, anche in considerazione, per come evidenziato dallo stesso Tribunale federale, della raggiunta prova dei fatti contestati alla Fatato (basata su inoppugnabili dati documentali e sulle stesse ammissioni della deferita).
Ad avviso – infatti – del Tribunale remittente, detta norma sembrerebbe imporre il divieto di “doppio tesseramento” non solo agli atleti.
Si costituiva in giudizio la deferita con il ministero dell’avv. Dario Amato, il quale depositava memoria difensiva in data 5 aprile 2016.
Alla riunione dell’11 maggio 2016 partecipavano la Procura Federale, la deferita ed il suo difensore, che concludevano come da verbali in actis.
2. – Il quesito avanzato a questa Corte Federale di appello consiste essenzialmente in ciò, se l’art. 1.1.5. n.att.s.a.n. contenga un divieto di “doppio tesseramento” (più correttamente: tesseramento multiplo) solo per l’atleta tesserato F.C.I., ovvero per qualunque soggetto, a vario titolo, tesserato F.C.I. (a mero titolo d’es.: dirigente, consigliere, medico et coetera).
3. – La norma oggetto di scrutinio (rubricata: Divieto di tesseramento multiplo – partecipazione individuale non tesserati), così, breviloquentemente, recita: è consentito il tesseramento soltanto per la FCI. E’ vietato il tesseramento multiplo per la FCI e per uno o più Enti di Promozione Sportiva o per una Federazione Estera.
4. – Ora, il tenore letterale di tale disposizione, sulla scorta del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, parrebbe porre un divieto di tesseramento multiplo di carattere assoluto ed erga omnes.
Ritiene, però, questa Corte federale siffatta opzione ermeneutica (a carattere squisitamente letterale) decisamente limitata ed in contrasto con la teleologia sistematica di collocazione della citata disposizione: le norme di attuazione del Regolamento tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale; norme che, proprio perché di natura attuativa, devono reputarsi coessenzialmente compenetrate nelle norme asservite; in altri termini, “norme serventi” un Regolamento dedicato, in via esclusiva, agli “atleti”, a chi – in buona sostanza – sia chiamato a svolgere attività agonistica.
È riprova di quanto testé osservato, anzitutto, la premessa (rectius: preambolo) anteposta(o) al testo regolamentare citato, prima alinea: «in conformità a quanto dispone l’art. 2 del Regolamento Organico, il presente Regolamento Tecnico disciplina l’attività delle categorie di atleti indicate dal primo capoverso del successivo art. 11 ed è applicato con le modalità contenute dalle norme attuative proposte dai rispettivi settori tecnici nazionali all’approvazione del Consiglio Federale.»
Il richiamo chiaro agli “atleti” diviene definitivamente posto dal rinvio ricettizio all’art. 11 cit.: «Le tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie: a) cicloturisti;
b) cicloamatori.»
Analogo rinvio è inoltre posto dall’art. 1, prima parte, del Reg. S.A.N.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere circa l’àmbito applicativo del Regolamento S.A.N. e delle sue pedisseque disposizioni di attuazione, ivi incluso l’art. 1.1.5: gli “atleti” ed essi soltanto.
5. – Certamente, non sfugge a questa Corte Federale una visione “più ampia” del thema.
A tal proposito si osserva che l’art. 4 dello Statuto Federale qualifica come tesserati FCI: a) gli atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato; b) i tecnici: direttori sportivi, maestri di mountain bike e fuoristrada, tecnici nazionali, tecnici regionali e allenatori sportivi; c) i dirigenti federali nazionali, regionali e provinciali; d) i dirigenti di società e i componenti del relativo consiglio direttivo; e) i giudici di gara; f) i medici federali, di società e i massaggiatori; g) i presidenti onorari e soci d'onore della Federazione; h) i soci di società e associazioni affiliate; i) i meccanici federali, delle società e associazioni affiliate e le altre figure professionali sportive; j) i direttori di corsa e organizzatori di manifestazioni ciclistiche; k) le motostaffette, le scorte tecniche e gli addetti alla segnalazione aggiuntiva; l) tesserati aderenti utenti della bicicletta.
Nel contempo, secondo l’art. 3 del Regolamento Tecnico de qua, il possesso della tessera F.C.I. comporta per “tutti i tesserati” l’impegno al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e delle Norme Sportive Antidoping, nonché di ogni altro Regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale.
Emerge, da quanto appena evidenziato, come possa verificarsi la circostanza che alcuni soggetti, già tesserati FCI in differenti vesti, maturino la decisione di praticare il ciclismo e vogliano tesserarsi come cicloturisti o cicloamatori.
In questo particolare e circoscritto caso, il preesistente “possesso della tessera della F.C.I.” ed il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, dello Statuto e dell’art. 3 del Regolamento Tecnico (che utilizza le parole “tutti i tesserati”), potrebbero apparire impegnare costoro a rispettare tout court le norme regolanti l’attività della Federazione, norme che comprendono il divieto sancito dal punto 1.1.5 n.att.s.a.n.
E la ratio di siffatto divieto potrebbe ricercarsi nell’obiettivo prioritario della F.C.I. di favorire la pratica del ciclismo a tutti i livelli, con l’implementazione di elevati standard organizzativi, normativi, sanitari, tecnici e di sicurezza nell’ambito di competizioni e manifestazioni nelle quali trovi sempre più spazio la tutela del praticante e la censura per le condotte illecite.
La finalità di salvaguardia sottesa al divieto in questione potrebbe avere, dunque, carattere costruttivo e non limitativo.
Può pertanto affermarsi che la norma esaminata potrebbe non vietare a soggetti già in possesso della tesserati F.C.I., non rilasciata loro come cicloturisti o cicloamatori, di tesserarsi come atleti ai fini di praticare lo sport del ciclismo anche con un Ente di Promozione Sportiva, purché detto Ente risulti aver condiviso espressamente i principi e gli obiettivi della F.C.I.
6. – Sta di fatto, però, in via assorbente, che lo Statuto Federale, unico testo che, per le ragioni sopra disaminate, dovrebbe contenere con efficacia erga omnes la limitazione, non prevede alcun divieto di tesseramento multiplo.
De iure condito, ne deriva di dover ribadire le considerazioni sopra svolte sub 4.
P.Q.M.
la Corte Ferale di appello, II Sezione, definitivamente decidendo sulla richiesta di interpretazione dell’art. 1.1.5. n.att.s.a.n. avanzata dal Tribunale Federale, I Sezione, in data 22 marzo 2016, dichiara applicabile il divieto di tesseramento multiplo in essa contenuto ai soli atleti indicati nell’art. 11 del Regolamento Tecnico del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale, approvato dal Consiglio Federale della F.C.I. nella riunione del 22 gennaio 2015.
Così deciso in Roma, addì 11 maggio 2016.
Il Presidente, Prof. Avv. J. Tognon
data di pubblicazione: 20/05/2016