Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Patrich Rabaini – Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N. 5/2023 R.G. Trib. a carico del tesserato Alessandro Saccu, nato ad Alassio (SV), il 12.1.1967, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
Violazione dell’art. 1, punto 1, del Regolamento di Giustizia della F.C.I., perché violava obbligo di attenersi alle norme federali e non serbava una condotta improntata a lealtà e correttezza anche morale. Ciò in quanto: 1) In data 8 luglio 2023, durante la prova del percorso dell’ultima tappa degli Internazionali Series (Circuito Nazionale Giovanile XCO), il Sig. Alessandro Saccu dapprima ostacolava il passaggio dell’atleta minorenne Gabriele Scagliola che sopraggiungeva con la propria bicicletta, nonostante la richiesta di quest’ultimo di liberare il passaggio, dopodiché essendo lo Scagliola riuscito a transitare, lo inseguiva e lo raggiungeva profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni:<<ehi tu, non mi guardare con aria di sfida, sei un arrogante di merda e già mi stai sul cazzo da Pergine. Non ti permettere di fare il furbo con me>>. Il ragazzo domandava:<<scusa ma chi sei e cosa vuoi da me?>> e il Saccu rispondeva:<<io sono Saccu, il presidente della UCLA 1991 e tu hai messo in giro il mio nome dalla gara di Pergine dicendo che sono stato io a segnalare una vostra irregolarità nel corso del Team Relay>>. Lo Scagliola, quindi, controbatteva affermando di non conoscerlo e che lo avrebbe guardato solo poiché si trovava in mezzo al sentiero. In quel momento, il Saccu continuava ad aggredire verbalmente il giovane che rispondeva:<<hai l’età di mio padre e dovresti vergognarti di urlarmi queste parole. Sei un adulto e un DS e dovresti dare l’esempio invece di fare una scenata così vergognosa davanti a tutti>>. E mentre lo Scagliola si allontanava sulla propria biciletta, il Saccu con tono di voce elevato gli si rivolgeva con le seguenti espressioni: <<bravo, bravo, vai vai coniglio di merda con la coda tra le gambe>>. 2) Successivamente, il giovane Scagliola raggiungeva nei pressi dell’area camper il Signor Silvano Borello, suo accompagnatore, e il DS, Signor Martino Pettigiani, cui raccontava l’increscioso avvenimento. Giunti in prossimità della macchina, incontravano il Signor Saccu e lo Scagliola asseriva:<<ecco, adesso che sono con un adulto, vediamo se hai il coraggio di ripetere tutto quello che mi hai detto nel percorso poco prima>>. Quest’ultimo rispondeva:<<ah, finalmente posso parlare con un adulto>>. A questo punto l’accompagnatore dello Scagliola, Signor Silvano Borello rispondeva:<<guarda, io non so quanto e se Gabriele sia stato con te arrogante e la cosa mi sorprenderebbe perché lui non lo è proprio. Ma se anche fosse, ti sembra che sia il modo di rivolgersi ad un ragazzo di 16 anni? Se ti sei sentito offeso, se ritieni che il suo comportamento sia stato arrogante, vai da un DS della Rostese e fallo presente ma non puoi permetterti di aggredirlo così. Capisco che a 16 anni i ragazzi possono anche essere arroganti ma non possiamo noi adulti metterci al loro livello. Tu quanti anni hai?>> chiedeva, <<56>> rispondeva. <<Bene, abbiamo la stessa età e ti pare che sia un comportamento da tenere con chi può essere nostro figlio?>> controbatteva Borello. A quel punto, alla richiesta del Saccu di sapere chi fosse lui, Borello rispondeva di essere il compagno della madre dello Scagliola. Il Saccu, quindi, alludendo alla condizione di separazione personale dei genitori del ragazzo, gli si rivolgeva come segue: <<ahhh ecco, ora capisco, vedi questo è il risultato della mancanza in casa di genitori capaci di educare un figlio, perché sempre assenti e separati>>. Infine, si rivolgeva al Borrello con le seguenti espressioni:<<ringrazia che mantengo la calma altrimenti sarebbero cazzi tuoi e suoi>>.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 19 dicembre 2023, verificata la regolarità delle convocazioni, sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– il deferito Signor Alessandro Saccu, personalmente.
IN FATTO
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, ritiene che le giustificazioni addotte nella memoria difensiva dal deferito si riferiscano ad un antefatto ma che in ogni caso non giustificano il successivo comportamento; considera altresì il comportamento del deferito non particolarmente grave, sulla scorta anche delle precedenti decisioni di questo Tribunale. Il Procuratore aggiunto, pertanto, conclude chiedendo la condanna del Sig. Saccu alla sanzione della censura con ammenda di euro 200,00 e della società obbligata per responsabilità oggettiva nell’ammenda di euro 200,00.
Il Presidente dà la parola al deferito.
Il Sig. Saccu puntualizza che, pur trattandosi di contegno sostanzialmente inadeguato, debba essere contestualizzato nell’ambito di una serie di screzi e di provocazioni da parte dell’atleta e, più in particolare, al fatto che qualche mese prima avesse attribuito circostanze non vere relativamente al deferito e alla società e dipoi, in occasione della prova del percorso dell’08/07/23, avrebbe posto in essere condotte senza rispettare le regole minime di sicurezza, da cui la discussione animata e il riferimento al fatto che qualcuno avrebbe dovuto tenere comportamenti più consoni all’educazione.
Il deferito aggiunge anche di avere cercato di chiarire la vicenda non direttamente con il ragazzo né con i genitori, ma con il DS il quale non mi ha mai risposto e a tal fine esibisce chat what’sApp di quanto ora affermato; rappresenta, poi, al Tribunale il rammarico per l’accaduto, impegnandosi a non perpetrare ulteriormente. Chiede, infine, di essere mandato assolto e che la Società di cui è Presidente non subisca conseguenze in quanto ogni eventuale responsabilità è riconducibile al solo deferito.
Il Tribunale Federale I Sezione
riunito in camera di consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Preliminarmente, seppur incidenter tantum, va esaminata l’eccezione avanzata dal deferito nella propria memoria difensiva trasmessa a mezzo pec in data 31.10.2023 alla Procura Federale circa la segnalazione proveniente da soggetti non tesserati e dunque privi di potere ad agire nell’ambito della giustizia sportiva.
Tale assunto risulta erroneo e infondato, in quanto non risulta alcun divieto da parte di soggetti non tesserati di segnalare fatti alla Procura Federale che abbiano rilevanza disciplinare per l’ordinamento sportivo.
Giova infatti osservare che ai sensi dell’art. 63 comma CGS F.C.I. “il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute”.
La modalità di acquisizione della notitia criminis non preclude pertanto il potere di ufficio di svolgimento di indagini da parte della Procura Federale, la cui azione verrebbe meno e non potrebbe essere esercitata sulla base di sole denunce anonime (art. 63 comma II CGS F.C.I.).
Ad ogni modo, devesi rilevare come la segnalazione in oggetto non sia stata, in ogni caso, ex se l’elemento di prova su cui si è costituito il procedimento disciplinare, consolidatosi soltanto all’esito delle indagini e dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale.
QUANTO AL MERITO DELLA VICENDA
Svolte le sopra riportate premesse, va ora trattata la vicenda nel merito.
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento, sentite le argomentazioni della Procura Federale nonché i chiarimenti resi in udienza dal deferito, il Tribunale Federale Sezione I ritiene raggiunta la prova circa la colpevolezza del tesserato.
L’attività di indagine svolta dall’U.P.F. e l’esame del complessivo materiale probatorio acquisto al presente procedimento, ad avviso del Tribunale, appaiono sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del Signor Alessandro Saccu, seppure con una serie di precisazioni.
Risulta accertato, in particolare, che il Signor Saccu, nella sua qualità di Presidente della UCLA 1991, nell’ambito della gara nazionale tenutasi a Chies d’Alpago (BL), in data 8 luglio 2023, abbia tenuto un comportamento inadeguato nei confronti di altro atleta, Gabriele Scagliola, tesserato minorenne per altro sodalizio sportivo (Ciclistica Rostese).
Dalla ricostruzione di quanto avvenuto, infatti, si evince che il deferito si sia lasciato andare ad uno scambio e ad un battibecco inappropriato, nella forma e nella sostanza, con il contesto sportivo e di ciò vi è certezza inequivocabile nell’estratto iniziale del video allegato in atti che, seppure incompleto ed utile ad una ricostruzione solo parziale dei fatti, conferma i fatti per cui si procede.
A tal proposito si rammenta che il Codice di Comportamento Sportivo CONI richiama tra i propri principi fondamentali al punto 2. Il c.d. “principio di lealtà” secondo cui “ I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.” Il Codice in parola altresì prevede all’art. 5 il “principio di non violenza “per cui “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.” Ancora, pone inoltre il “divieto di dichiarazioni lesive della reputazione” per il quale “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”.
Su detta scia, si pone la Federazione Ciclistica Italiana prevedendo (art. 7 Statuto F.C.I.) che “i tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le norme del CONI, della UCI, e della FCI”
All’art. 2 del C.G.S. F.C.I. inoltre viene previsto che “gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti, gli atleti […] sono tenuti ad osservare una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai princìpi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale […]. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della osservanza delle norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali […]. I tesserati devono attenersi alle normative federali nonché al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.”
In ragione di ciò, pertanto, il Signor Alessandro Saccu non può che ritenersi responsabile per i fatti verificatisi.
Dato il carattere strettamente personale della questione questo Tribunale ritiene di sanzionare il Signor Saccu e non anche la società sportiva di appartenenza, ossia la UCLA 1991 A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5/2023 commina al tesserato Alessandro Saccu la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Vittoria-Roma, 28 dicembre 2023
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 29/12/2023